Prima rata IMU 2020 e scadenza 16 giugno: i chiarimenti del Mef
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Prima rata IMU 2020 e differimento dei termini in riferimento all’emergenza COVID- 19: i Comuni possono differire il versamento solo per le entrate di propria spettanza
Rimane fissata al 16 giugno la scadenza per il versamento della prima rata IMU 2020, anche se le misure adottate dal Governo per far fronte all’emergenza COVID-19 hanno portato alcune novità in merito.
In particolare, il decreto Rilancio (dl n. 34/2020) ha cancellato la prima rata IMU per gli immobili del settore turistico, ma solo nel caso in cui gestori e proprietari della struttura coincidono.
L’imposta unica sulla casa (IMU) non fa parte dei versamenti prorogati al 16 settembre dal decreto Rilancio; è prevista la possibilità di una proroga, ma è una decisione che spetta ai Comuni.
In considerazione dei diversi quesiti circa la possibilità per i Comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza, vista l’emergenza epidemiologica COVID-19, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato la risoluzione n. 5 dell’8 giugno 2020.
Ricordiamo che il versamento della rata IMU riguarda:
- i proprietari di immobili di lusso (categoria catastale A/1, A/8 e A/9) ed usati come abitazione principale
- le seconde case, a prescindere dalla classificazione al catasto.
Risoluzione del Mef
Il documento fornisce i chiarimenti circa la possibilità (non obbligo) per i Comuni di differire i termini di versamento dei tributi locali; nonché le modalità con cui esercitare tale facoltà.
Differimento dei termini
Alla luce della normativa di riferimento (dlgs n. 446/ 1997) si ritiene che gli enti locali possano, nell’ambito della propria autonomia regolamentare, stabilire il differimento dei termini di versamento entro i limiti stabiliti dal legislatore.
In particolare il Mef chiarisce che i Comuni possono, con proprio regolamento, stabilire il differimento dei termini previsti per il versamento della quota IMU in considerazione di situazioni particolari: tra queste sicuramente rientra l’emergenza sanitaria in atto da COVID-19.
Tuttavia, viene precisato che tale facoltà viene esercitata esclusivamente in riferimento alle entrate di propria spettanza e non a quelle destinate allo Stato.
In pratica, la quota IMU spettante allo Stato è sottratta alla disponibilità dei Comuni; sono, infatti, previsti due distinti codici tributo per i versamenti relativi alla quota Stato e alla quota Comune.
Questo quanto chiarito nella risoluzione.
Modalità differimento termini
In merito alle modalità con cui tale facoltà può essere esercitata, si precisa che il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale.
Alcune precisazioni vengono fatte, invece, circa la possibilità di procedere in tal senso mediante il ricorso alla delibera di Giunta: data la situazione emergenziale in atto si può procedere mediante delibera di Giunta se tale provvedimento sarà successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale.
È preclusa invece la possibilità di delegare alla Giunta Comunale, con deliberazione regolamentare del Consiglio Comunale, il potere di differire i termini del versamento, come espressamente ritenuto anche dalla giurisprudenza.
Clicca qui per scaricare la risoluzione, n. 5/DF

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