Impresa affidataria e impresa esecutrice: compiti e differenze
Cosa si intende per impresa affidataria e per impresa esecutrice? Compiti, obblighi, funzioni e differenze
L’impresa affidataria è titolare del contratto di appalto stipulato con il committente; l’impresa esecutrice svolge materialmente l’opera o una parte di essa utilizzando proprie risorse umane e materiali. La stessa impresa può rivestire entrambi i ruoli. La distinzione determina obblighi differenti in materia di vigilanza, coordinamento, POS, idoneità tecnico-professionale e sicurezza del cantiere.
In questo articolo analizziamo l’impresa affidataria e l’impresa esecutrice, delineandone le differenze. Ci muoviamo nel complesso ambito degli appalti pubblici ed entriamo nelle delicate pieghe dei rapporti che intercorrono tra l’una e l’altra impresa.
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Indice
- Cosa si intende per impresa affidataria?
- Quali sono i compiti dell’impresa affidataria?
- Che cosa prevede l’art. 26 per l’impresa affidataria?
- Quali sanzioni rischia l’impresa affidataria?
- Cosa si intende per impresa esecutrice?
- Quali sono i compiti dell’impresa esecutrice?
- Qual è la differenza tra impresa affidataria e impresa esecutrice?
- Quali obblighi hanno in comune affidataria ed esecutrice?
- Impresa affidataria: giurisprudenza recente
- Impresa affidataria ed esecutrice: le FAQ
Cosa si intende per impresa affidataria?
L’impresa affidataria è l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente e può avvalersi di lavoratori autonomi oppure di imprese subappaltatrici per eseguire l’opera.
L’art. 89, comma 1, lettera i), del D.Lgs. n. 81/2008 individua l’affidataria come
l’impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi.
Quali sono i compiti dell’impresa affidataria?
L’impresa affidataria deve verificare la sicurezza dei lavori affidati, controllare l’applicazione del PSC, coordinare le imprese coinvolte e verificare la congruenza dei loro POS. Gli obblighi principali sono definiti dall’art. 96 e art. 97 D.Lgs. 81/2008.
Il comma 1 stabilisce che:
il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
Pertanto la norma pone in capo al titolare dell’impresa affidataria la responsabilità di sorvegliare costantemente le condizioni in cui si eseguiranno i lavori e assicurarsi che siano soddisfatte le condizioni necessarie di sicurezza per svolgere correttamente l’attività edile. Inoltre, si accerta del rispetto delle misure previste nei piani di sicurezza, in modo da minimizzare i rischi di incidente/infortunio sul lavoro.
In particolare, il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve:
- coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
- verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
Per lo svolgimento delle suddette attività, il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.
L’impresa affidataria, quindi, ha i compiti di:
- verifica;
- vigilanza;
- controllo.
Nel momento in cui l’impresa affidataria esegue l’opera, assume anche il ruolo di impresa esecutrice definita dall’art. 89 comma 1 lettera i.
L’impresa affidataria vigila sul rispetto delle norme in materia di salute e di sicurezza di tutti gli addetti presenti sul luogo di lavoro.
Controlla l’esecuzione dei lavori in cantiere (come da cronoprogramma) tramite sopralluoghi periodici al fine di rilevare:
- non conformità;
- singole lavorazioni;
- tesserino di riconoscimento.
In caso di anomalia ha l’obbligo di avvisare il preposto e il datore di lavoro, annotando tutto sul verbale di sopralluogo.
Che cosa prevede l’art. 26 per l’impresa affidataria?
L’art. 97, comma 2, estende al datore di lavoro dell’impresa affidataria gli obblighi derivanti dall’articolo 26 D.Lgs 81/2008.
Tra gli obblighi rilevanti rientrano:
- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione;
- fornire informazioni dettagliate sui rischi in ambiente lavorativo.
Quali sanzioni rischia l’impresa affidataria?
Per tutte le inadempienze, irregolarità e mancanze del datore di lavoro nell’ambito dell’organizzazione del lavoro in cantiere, il testo unico sulla sicurezza prevede espressamente multe e sanzioni.
Le violazioni dell’art. 97 possono comportare arresto o ammenda per il datore di lavoro. Le sanzioni sono contenute nell’art. 159 del D.Lgs. 81/2008.
| Violazione | Sanzione |
| Art. 97, comma 1: mancata verifica delle condizioni di sicurezza e dell’applicazione del PSC | Arresto fino a 6 mesi oppure ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro |
| Art. 97, comma 3: mancato coordinamento o mancata verifica di congruenza dei POS | Arresto fino a 2 mesi oppure ammenda da 711,92 a 2.847,69 euro |
| Art. 97, comma 3-ter: inadeguata formazione dei soggetti incaricati | Arresto fino a 2 mesi oppure ammenda da 711,92 a 2.847,69 euro |
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Cosa si intende per impresa esecutrice?
L’impresa esecutrice è l’impresa che esegue un’opera, o parte di essa, impegnando proprie risorse umane e materiali.
In merito alla differenza tra impresa esecutrice e impresa affidataria, precisiamo che dell’impresa esecutrice è messo in luce l’aspetto “materiale“, esecutivo dell’appalto, mentre dell’impresa affidataria rileva principalmente l’aspetto “contrattuale“.
Quali sono i compiti dell’impresa esecutrice?
Secondo l’art. 95 del D.Lgs. 81/2008, i datori di lavoro delle imprese esecutrici hanno diversi compiti, quali:
- mantenere il cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- scegliere l’ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;
- tenere sotto controllo le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- manutenzione e controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- delimitazione e allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;
- adeguamento della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- cooperazione e coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all’interno o in prossimità del cantiere.
Qual è la differenza tra impresa affidataria e impresa esecutrice?
La differenza principale è che l’impresa affidataria viene individuata in base al contratto con il committente, mentre l’impresa esecutrice viene individuata in base all’effettiva realizzazione delle opere.
| Elemento | Impresa affidataria | Impresa esecutrice |
| Criterio identificativo | Titolarità del contratto di appalto | Esecuzione materiale dei lavori |
| Rapporto con il committente | Diretto | Può essere diretto oppure derivare da un subappalto |
| Utilizzo di proprie risorse | Non sempre necessario | Necessario |
| Coordinamento delle altre imprese | Coordina gli interventi nei limiti previsti dall’art. 97 del D.Lgs. 81/2008 | Coopera e coordina le proprie attività con quelle degli altri soggetti presenti in cantiere |
| Verifica dei POS | Verifica la congruenza dei POS delle imprese esecutrici | Redige e trasmette il proprio POS |
| Prescrizioni del PSC | Verifica l’applicazione delle prescrizioni del PSC nei lavori affidati | Applica le prescrizioni del PSC e le misure previste nel proprio POS |
| Possibile coincidenza dei ruoli | Sì, quando esegue direttamente tutta o parte dell’opera | Sì, quando coincide con l’impresa titolare del contratto di appalto |
Quali obblighi hanno in comune affidataria ed esecutrice?
Alcune attività sono comuni sia all’impresa affidataria che a quella esecutrice.
Nel dettaglio i compiti in comune sono:
- adottare misure conformi alle prescrizioni di cui all’allegato XIII;
- predisporre accesso e recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- curare la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- curare la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- provvedere alla rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- assicurare che lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- redazione del POS (art. 89, comma 1, lettera h).
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Impresa affidataria: giurisprudenza recente
Il POS deve gestire i rischi anche durante smantellamento e chiusura del cantiere
Cassazione Penale n. 28577/2026
La sentenza della Cassazione n. 28577/2026 stabilisce che la conclusione dei lavori non comporta automaticamente la fine degli obblighi di sicurezza. Il POS deve considerare i rischi dell’intero ciclo del cantiere, comprese le fasi di smantellamento e chiusura.
Il caso riguarda una donna deceduta dopo essere precipitata dal balcone di un edificio ancora abitato, attraverso un’apertura del parapetto rimasta incompleta. L’apertura era stata protetta soltanto con un nastro bicolore, che segnalava il pericolo ma non impediva fisicamente la caduta.
La Cassazione ha confermato la responsabilità delle imprese coinvolte per la mancata predisposizione del POS, l’assenza di una protezione efficace e la mancata verifica delle condizioni di sicurezza. Anche in caso di subappalto, l’impresa affidataria mantiene specifici obblighi di controllo e verifica.
La sentenza sottolinea inoltre che, nei cantieri situati in immobili abitati, il POS deve tenere conto anche della presenza di persone estranee ai lavori. POS e PSC hanno funzioni diverse e non possono essere utilizzati per giustificare omissioni di sicurezza.
In conclusione, un cantiere può essere considerato sicuro solo quando sono eliminate o adeguatamente protette tutte le situazioni di pericolo, anche dopo la fine delle lavorazioni principali.
Condizioni in sicurezza in cantiere: dove arriva l’obbligo di vigilanza dell’affidataria sul subappaltatore?
Cassazione Penale n. 30130/2026
La Cassazione, con la sentenza n. 30130/2026, chiarisce che l’impresa affidataria deve vigilare sulla sicurezza del subappaltatore, ma non è tenuta a controllare continuamente ogni sua attività.
La Corte distingue tra art. 97 D.Lgs. 81/2008: obbligo di vigilanza sull’impresa esecutrice e art. 96: obblighi diretti, come la predisposizione della recinzione e degli accessi al cantiere.
Per attribuire una responsabilità all’affidataria occorre dimostrare quale obbligo sia stato violato, se il controllo fosse concretamente esigibile e se avrebbe potuto evitare l’incidente.
Nel caso esaminato, un pedone era stato investito mortalmente da una macchina operatrice; uno dei movieri previsti dal POS si era temporaneamente allontanato. Tuttavia, secondo la Cassazione, la sola assenza del moviere al momento dell’incidente non dimostra che l’affidataria avrebbe dovuto prevederla e impedirla.
L’affidataria ha un importante dovere di vigilanza, ma non può essere considerata responsabile automaticamente per ogni errore o carenza del subappaltatore. La responsabilità deve essere valutata caso per caso, sulla base degli obblighi concretamente spettanti e del loro effettivo rapporto con l’infortunio.
Il general contractor resta responsabile della sicurezza anche se non esegue direttamente i lavori
Cassazione Penale n. 29605/2026
La sentenza n. 29605/2026 della Cassazione afferma che il general contractor resta responsabile della sicurezza anche quando affida interamente i lavori in subappalto.
Nel caso esaminato, un operaio è morto dopo essere precipitato da circa sei metri, avendo calpestato un lucernaio deteriorato e non protetto durante il rifacimento di una copertura. Nel cantiere erano coinvolte diverse imprese, il PSC era ancora in bozza e i POS non erano stati adeguatamente coordinati.
La responsabilità riguarda sia l’impresa affidataria, che deve organizzare e coordinare la sicurezza generale del cantiere, sia il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, che deve garantire concretamente la sicurezza dei propri dipendenti.
Il principio centrale è che il subappalto non elimina la responsabilità dell’impresa affidataria. Anzi, più la catena di subappalti è complessa, maggiore diventa la necessità di controllo, cooperazione e coordinamento.
Inoltre, il general contractor non può giustificarsi sostenendo di non essere fisicamente presente in cantiere o di non sapere che i lavori sono già iniziati: chi ha il compito di organizzare e governare l’intervento deve assicurarsi che il cantiere sia correttamente gestito e sicuro.
Infine, la presenza di un PSC ancora incompleto e di POS non coordinati dimostra una grave carenza organizzativa. Anche l’assenza di questi documenti definitivi non esonera il datore di lavoro: se le condizioni di sicurezza non sono garantite, i lavoratori non devono essere autorizzati a svolgere l’attività.
L’impresa affidataria è responsabile della sicurezza dei lavori anche senza contratto scritto
Cassazione Penale n. 26676/2026
La sentenza n. 26676/2026 afferma che gli obblighi di sicurezza dell’impresa affidataria possono sorgere anche prima della firma di un contratto, se l’incarico è stato di fatto conferito e i lavori sono già iniziati. In materia di sicurezza prevale infatti la realtà dei fatti rispetto alla forma del rapporto contrattuale.
Il caso riguarda un lavoratore caduto da un lucernario durante un intervento di riparazione. La difesa sosteneva che si trattasse di un semplice sopralluogo, ma i giudici hanno accertato che il lavoro era già stato affidato, il prezzo concordato e le attività avviate. Per questo l’impresa era tenuta a rispettare gli obblighi previsti dall’art. 97 del D.Lgs. 81/2008.
La Corte precisa che un appalto può essere concluso anche verbalmente o attraverso comportamenti concludenti. Per stabilire le responsabilità occorre verificare chi ha ricevuto l’incarico, chi ha impartito le direttive e se le lavorazioni erano concretamente iniziate. Un’attività non può essere qualificata come semplice sopralluogo se sono già in corso operazioni esecutive.
La sentenza evidenzia inoltre che anche gli accordi verbali e i subappalti di fatto comportano responsabilità in materia di sicurezza. Pur non essendo sempre obbligatoria, la forma scritta è raccomandata perché consente di definire con chiarezza ruoli, attività e misure di prevenzione, riducendo il rischio di infortuni e di contenziosi.
Come può l’impresa affidataria documentare la vigilanza?
Cassazione Penale n. 14596/2026
La sentenza della Corte di Cassazione n. 14596/2026 riguarda un infortunio mortale avvenuto durante l’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un capannone industriale, dove un operaio è precipitato da circa 8 metri dopo avere calpestato un lucernario non portante.
La Corte ha confermato le responsabilità dell’impresa affidataria, dell’impresa esecutrice e del coordinatore per l’esecuzione. In particolare, ha ribadito che l’impresa affidataria non può limitarsi a un controllo formale dei documenti, ma deve verificare concretamente la sicurezza delle lavorazioni, la portanza delle superfici e la coerenza del POS con le effettive condizioni del cantiere.
Il coordinatore per l’esecuzione deve vigilare sulla concreta attuazione delle misure di sicurezza e sospendere le lavorazioni quando riscontra un pericolo grave e imminente. La Cassazione ha, inoltre, richiamato il principio di effettività, secondo cui assume le responsabilità proprie del datore di lavoro chi esercita concretamente poteri decisionali, gestionali e di controllo sull’organizzazione delle attività.
La pronuncia evidenzia infine che anche scelte apparentemente organizzative, come la disposizione ravvicinata dei pannelli fotovoltaici, possono modificare gli spazi calpestabili e aumentare i rischi. Tali decisioni devono quindi essere precedute da verifiche tecniche e accompagnate da misure compensative adeguate, come camminamenti sicuri, tavolati provvisori, parapetti, linee vita o altri dispositivi di protezione collettiva.
Il caso conferma quindi che l’attività di vigilanza dell’impresa affidataria deve essere sostanziale, documentata e riferita alle condizioni reali nelle quali saranno eseguite le lavorazioni.
Impresa affidataria ed esecutrice: le FAQ
Qual è la differenza tra impresa affidataria e impresa esecutrice?
L’impresa affidataria è titolare del contratto di appalto con il committente. L’impresa esecutrice realizza materialmente l’opera o una parte di essa utilizzando proprie risorse umane e materiali.
L’impresa affidataria può essere anche esecutrice?
Sì. L’impresa affidataria è anche impresa esecutrice quando svolge direttamente una parte dei lavori con propri dipendenti, attrezzature e materiali.
Chi deve redigere il POS?
Il POS deve essere redatto dal datore di lavoro di ogni impresa esecutrice per lo specifico cantiere. L’affidataria deve redigerlo quando esegue direttamente delle lavorazioni.
Chi controlla il POS dell’impresa esecutrice?
L’impresa affidataria verifica la congruenza del POS dell’esecutrice e lo trasmette al coordinatore per l’esecuzione. Il CSE ne verifica l’idoneità rispetto al PSC.
Chi verifica l’idoneità tecnico-professionale delle imprese?
Il committente o il responsabile dei lavori verifica l’idoneità delle imprese affidatarie ed esecutrici. L’impresa affidataria effettua a sua volta le verifiche relative alle imprese e ai lavoratori autonomi ai quali affida le lavorazioni.
L’impresa affidataria sostituisce il CSE?
No. L’impresa affidataria e il coordinatore per l’esecuzione hanno funzioni distinte. Gli obblighi di vigilanza dell’affidataria non eliminano né sostituiscono quelli attribuiti al CSE.
Quali sanzioni sono previste per la violazione dell’art. 97?
La mancata verifica delle condizioni di sicurezza può comportare l’arresto fino a sei mesi o un’ammenda. Per il mancato coordinamento, la mancata verifica dei POS e le carenze formative sono previste ulteriori sanzioni ai sensi dell’art. 159.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/impresa-affidataria-e-impresa-esecutrice-compiti-e-differenze/


