Imposte di registro, IVA e agevolazioni prima casa. Il punto della situazione e la tavola sinottica di BibLus-net
Una Circolare dell’Agenzia delle Entrate offre importanti chiarimenti sulle novità fiscali relative al settore immobiliare, a seguito della riforma dell’imposizione indiretta in vigore dal primo gennaio di quest’anno.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 2/E del 2014 ha fornito chiarimenti sulle novità fiscali relative al settore immobiliare, a seguito della riforma dell’imposizione indiretta in vigore dal primo gennaio di quest’anno.
In particolare, le aliquote di imposta di registro applicabili per gli atti di trasferimento immobiliare, per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2014, sono 3:
- 9%, per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi
- 2% per i trasferimenti di immobili destinati a prima casa (esclusi quelli rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)
- 12% per i trasferimenti aventi a oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale
L’imposta dovuta non può comunque essere inferiore a 1000 Euro.
Le imposte ipotecarie e catastali sono dovute in misura fissa, pari a 50 Euro.
Nella Circolare dell’Agenzia sono presenti anche esempi pratici che chiariscono meglio il regime impositivo.
In allegato a questo articolo, oltre alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate, proponiamo la tavola sinottica di BibLus-net con tutte le imposte dovute (ipotecaria, catastale, di registro e IVA ), in funzione del venditore e della tipologia di immobile.
Clicca qui per scaricare la Circolare dell’Agenzia delle Entrate
Clicca qui per scaricare la tavola sinottica di BibLus-net

Lascia un Commento
Vuoi partecipare alla discussione?Fornisci il tuo contributo!