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Home » Approfondimenti » Adempimenti fiscali e catastali » Imposta ipotecaria e catastale: cosa sono e come si calcolano

Imposta ipotecaria e catastale: cosa sono e come si calcolano

Scopri tutto sull'imposta ipotecaria: cos'è, la differenza con la catastale, come calcolarle in automatico!

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 27 Agosto 2026/0 Commenti/in Adempimenti fiscali e catastali /di
Imposta ipotecaria

L’imposta ipotecaria è un’imposta indiretta dovuta per le formalità di trascrizione presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate disciplinata dal D.Lgs. 347/1990 (Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale).

È dovuta ogni volta che si verifica un trasferimento di proprietà immobiliare sia a titolo gratuito che oneroso  (vendite, donazioni o successioni). Anche quando si registra un mutuo, è necessario iscrivere l’ipoteca. L’obbligo del pagamento ricade sull’atto formale di registrazione della successione nei registri immobiliari.

Pertanto, essa si inserisce anche nel contesto delle successioni, ovvero nel trasferimento di beni immobili in seguito al decesso di una persona.

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Indice

  • Cosa si intende per imposta ipotecaria?
  • Quali le differenze tra imposta ipotecaria e imposta catastale
  • Quando si deve pagare l’imposta ipotecaria?
  • Chi deve pagare l’imposta ipotecaria?
  • Come si paga l’imposta ipotecaria?
  • Come si calcola l’imposta ipotecaria?
  • Quali sono le imposte da pagare quando si compra una casa?
  • A quanto ammonta l’imposta ipotecaria quando si eredita un bene immobile?
  • Ravvedimento operoso dell’imposta ipotecaria
  • Imposta ipotecaria per i fondi rustici in terreni montani e immobili in comunità montane
  • Imposta ipotecaria fissa in caso di acquisto di immobili da parte di ETS
  • Catasto: tutti gli approfondimenti

Cosa si intende per imposta ipotecaria?

L’imposta ipotecaria è un tributo regolato dal D.Lgs. 347/1990  che garantisce la validità legale di atti immobiliari e diritti reali.

Il versamento è dovuto per istruire le seguenti pratiche presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari:

  • Trascrizione: avviene in seguito a un atto di trasferimento di immobili o all’istituzione, modifica o estinzione di un diritto reale su di essi.
  • Iscrizione: necessaria per costituire un’ipoteca sugli immobili.
  • Annotazione: modifica le trascrizioni e le iscrizioni eseguite in precedenza.
  • Rinnovazione: proroga il termine di un’ipoteca prima della sua scadenza, mantenendo inalterato il suo grado.
  • Cancellazione: elimina gli effetti di precedenti trascrizioni, iscrizioni e annotazioni.

Segnaliamo che, anche in materia di imposta ipotecaria e catastale, a decorrere dal 1° gennaio 2026 si applicano le disposizioni del nuovo Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti (D.Lgs. 123/2025) che ha abrogato gli articoli da 1 a 8, 10, 11, da 14 a 16, da 18 a 21, la tariffa e la tabella del D.Lgs. 347/1990.

Circolare AE 2/2025: cosa cambia con la riforma 2025 delle imposte di registro, ipotecaria e catastale

Con la Circolare AE 2/2025″ class=”documentoTextualLink slug-?post_type=wpdmpro&p=274166″] , l’Agenzia delle entrate illustra le modifiche introdotte nell’ambito della riforma fiscale dai decreti legislativi n. 139 e 87 del 2024, tra cui il meccanismo dell’autoliquidazione per gli atti soggetti a registrazione, le semplificazioni in materia di accesso alle banche dati del Catasto e di pagamento dell’imposta di bollo.

Il nuovo articolo 41 del Testo unico Registro (Tur) prevede che il calcolo dell’imposta di registro competa direttamente al soggetto obbligato al versamento e non più all’ufficio.

Inoltre, in materia di trasferimenti di azienda, viene ammessa espressamente, a determinate condizioni, la separata applicazione delle aliquote relative ai trasferimenti a titolo oneroso dei diversi tipi di beni che compongono l’azienda, al posto dell’aliquota unica.

Per l’accesso ai canali online delle banche dati del Catasto, non è più dovuta la maggiorazione del 50% per l’accesso in via diretta (“fuori convenzione”) ai servizi di consultazione telematica ipotecaria e catastale.

Non si applicano tributi o altri oneri, inoltre, agli aggiornamenti delle intestazioni catastali in caso di decesso di persone titolari di usufrutto, uso o abitazione, che sono effettuati d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.

Vengono semplificate le modalità di pagamento dell’imposta di bollo e dei tributi speciali: per gli atti da registrare in termine fisso, il bollo è assolto, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione, tramite modello F24; ok al contrassegno telematico per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Diviene possibile, infine, anche in relazione all’imposta di bollo e all’imposta sostitutiva sulle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, presentare la dichiarazione integrativa, per correggere errori od omissioni.

Icona

Download Gratuito Circolare AE 2/2025 - Nuove disposizioni in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, imposta di bollo e altri tributi minori

D.Lgs. Correttivo Omnibus 2026: estensione alle imposte ipotecaria e catastale della disciplina della rateazione e al coordinamento della decorrenza degli interessi

L’art.14 del D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 estende espressamente alle imposte ipotecaria e catastale alcune delle regole già previste nell’ambito delle successioni, coordinando il D.Lgs. 347/1990 con le nuove disposizioni.

Nella documentazione di accompagnamento al decreto la modifica viene ricondotta, in particolare, all’estensione della disciplina della rateazione e al coordinamento della decorrenza degli interessi.

La decorrenza non viene più collegata alla data di notificazione della liquidazione dell’imposta principale: gli interessi decorrono invece dal giorno successivo alla scadenza del termine previsto per l’adempimento.

Quali le differenze tra imposta ipotecaria e imposta catastale

L’imposta ipotecaria e l’imposta catastale sono due tipi di imposte diverse che si applicano in contesti diversi, anche se entrambe possono essere coinvolte nel processo di successione.

L’imposta ipotecaria si applica al trasferimento di proprietà di immobili, come vendite, donazioni o successioni, per registrare il cambio di proprietà nei registri immobiliari; l’imposta catastale si applica anch’essa al trasferimento di immobili, ma è focalizzata sulla registrazione del passaggio di proprietà nel Catasto (l’imposta catastale viene versata in caso di voltura catastale, ovvero la comunicazione del passaggio di proprietà di un immobile).

L’aliquota dell’imposta ipotecaria è in alcuni casi fissa (se si acquista una casa da privati o da un privato e un’impresa, e non si paga l’IVA, l’imposta è di 50 euro; se l’IVA è dovuta, l’imposta è di 200 euro); in altri casi è proporzionale variando tra lo 0,5% e il 3% del prezzo o del valore dichiarato del bene. Anche l’imposta catastale ha un minimo di 200 euro, ma si calcola sempre sull’1% sul valore dell’immobile.

L’imposta di successione è una tassa che si applica sul trasferimento di beni, compresi immobili, in seguito alla morte del proprietario. Il suo scopo è, pertanto, tassare l’eredità nel suo complesso. Le aliquote variano in base al grado di parentela e al valore dei beni ereditati. Non esiste una percentuale fissa come per le imposte ipotecarie e catastali, ma piuttosto una scala di aliquote progressive.

Qui trovi un approfondimento sull’imposta di successione.

In sintesi, l’imposta ipotecaria e catastale sono imposte specifiche sul trasferimento di immobili, mentre l’imposta di successione è una tassa più ampia che colpisce l’intera eredità.

Quando si deve pagare l’imposta ipotecaria?

E’ obbligatorio affrontare il pagamento delle relative imposte ipotecarie e catastali in caso di trasferimento di proprietà immobiliare. Questo è valido anche in situazioni tragiche come la perdita di un caro, in cui si applica anche la tassa di successione.

Secondo l’art. 1 del D.Lgs. 347/1990:

Le formalità di trascrizione, iscrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari sono soggette alla imposta ipotecaria secondo le disposizioni del presente testo unico e della tariffa al decreto legislativo.

Non sono soggette all’imposta ipotecaria le formalità eseguite nell’interesse dello Stato né quelle relative ai trasferimenti di cui all’art. 3 del testo unico sull’imposta sulle successioni e donazioni.

L’imposta proporzionale dovuta sulle trascrizioni è commisurata alla base imponibile determinata ai fini dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni. Se l’atto o la successione è esente dall’imposta di registro o dall’imposta sulle successioni e donazioni o vi è soggetto in misura fissa, la base imponibile è determinata secondo le disposizioni relative a tali imposte.

Chi deve pagare l’imposta ipotecaria?

Sono obbligati al pagamento dell’imposta ipotecaria tutti i soggetti che richiedono le formalità e i pubblici ufficiali obbligati al pagamento dell’imposta di registro o dell’imposta sulle successioni e donazioni, relativamente agli atti ai quali si riferisce la formalità.

Sono inoltre solidalmente tenuti al pagamento delle imposte tutti coloro nel cui interesse è stata richiesta la formalità e, nel caso di iscrizioni e rinnovazioni, anche i debitori contro i quali è stata iscritta o rinnovata l’ipoteca.

Come si paga l’imposta ipotecaria?

Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l’imposta ipotecaria di loro competenza all’atto della richiesta della formalità.

Le imposte si versano in autoliquidazione attraverso il modello F23 o tramite bonifico bancario al momento della registrazione dell’atto.

Quando nell’attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la dichiarazione di successione occorre autoliquidare le imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa per i sevizi ipotecari e catastali. Con la dichiarazione telematica il calcolo di tali imposte da autoliquidare è automatico.

Come si calcola l’imposta ipotecaria?

L’aliquota dell’imposta ipotecaria è in alcuni casi fissa (se si acquista una casa da privati o da un privato e un’impresa, e non si paga l’IVA, l’imposta è di 50 euro; se l’IVA è dovuta, l’imposta è di 200 euro); in altri casi è proporzionale variando tra lo 0,5% e il 3% del prezzo o del valore dichiarato del bene a seconda degli atti posti in essere, il cui elenco è contenuto nella Tariffa allegata al D.Lgs. 347/90.

Imposte ipotecarie e catastali: tabella sinottica delle aliquote

 

Tipo di Atto ImmobiliareImposta di RegistroImposta IpotecariaImposta CatastaleImposta di BolloIVATassa IpotecariaVoltura CatastaleImposta di Donazione
VENDITA DI FABBRICATI DA PRIVATI
Prima casa e/o relative pertinenze – vendita da privato2% (min. € 1.000)€ 50€ 50esente–esenteesente–
Fabbricato abitativo o non abitativo, e/o sue pertinenze (diverso dalla prima casa), venduto da privato9% (min. € 1.000)€ 50€ 50esente–esenteesente–
VENDITA DI FABBRICATI DA IMPRESE COSTRUTTRICI
Fabbricato abitativo non di lusso – Prima casa e/o relative pertinenze – venduti da impresa costruttrice (entro cinque anni dall’ultimazione)€ 200€ 200€ 200€ 2304%€ 35€ 55–
Fabbricato abitativo non di lusso e/o sue pertinenze – venduti da impresa costruttrice (entro cinque anni dall’ultimazione)€ 200€ 200€ 200€ 23010% (o 22% se di lusso)€ 35€ 55–
Fabbricato abitativo non di lusso – Prima casa e/o relative pertinenze – venduti da impresa costruttrice (dopo cinque anni dall’ultimazione, se vi è opzione in atto per l’applicazione dell’IVA)€ 200€ 200€ 200€ 2304%€ 35€ 55–
Fabbricato abitativo non di lusso e/o sue pertinenze – venduti da impresa costruttrice (dopo cinque anni dall’ultimazione, se vi è opzione in atto per l’applicazione dell’IVA)€ 200€ 200€ 200€ 23010% (o 22% se di lusso)€ 35€ 55–
Fabbricato abitativo o comunque non strumentale per natura, e/o sue pertinenze – venduti da impresa costruttrice (dopo cinque anni, dall’ultimazione, senza esercizio di opzione IVA)9% (min. € 1.000) o 2% (min. € 1.000) se “prima casa”€ 50€ 50esenteesenteesenteesente–
Fabbricati rurali ad uso abitativo, ceduti da impresa costruttrice (entro cinque anni dall’ultimazione, o anche dopo cinque anni se vi è opzione Iva)€ 200€ 200€ 200€ 2304%€ 35€ 55–
Fabbricato non abitativo e non strumentale per natura, e/o sue pertinenze, venduti da impresa costruttrice (entro cinque anni dall’ultimazione)€ 200€ 200€ 200€ 23010% o 22%€ 35€ 55–
Fabbricato strumentale per natura, e/o sue pertinenze, venduti da impresa costruttrice (entro cinque anni dall’ultimazione)€ 2003% (min. € 200)1% (min. € 200)€ 23010% o 22%€ 35€ 55–
Fabbricato strumentale per natura, e/o sue pertinenze, venduti da impresa costruttrice (dopo i cinque anni, se vi è opzione in atto per l’applicazione dell’IVA)€ 2003% (min. € 200)1% (min. € 200)€ 23010% o 22% (con reverse charge se acquirente soggetto passivo Iva)€ 35€ 55–
Fabbricato strumentale per natura, e/o sue pertinenze, venduti da impresa costruttrice(dopo cinque anni dall’ultimazione, in assenza di opzione in atto per l’applicazione dell’IVA)€ 2003% (min. € 200)1% (min. € 200)€ 230esente€ 35€ 55–
VENDITA DI FABBRICATI DA IMPRESE NON COSTRUTTRICI
Prima casa e/o relative pertinenze – vendita da impresa non costruttrice2% (min. € 1.000)€ 50€ 50esenteesenteesenteesente–
Fabbricato abitativo, e comunque non strumentale per natura, e/o sue pertinenze, venduti da impresa non costruttrice9% (min. € 1.000)€ 50€ 50esenteesenteesenteesente–
Fabbricato strumentale per natura, e/o sue pertinenze, venduti da impresa non costruttrice, senza esercizio di opzione IVA€ 2003% (min. € 200)1% (min. € 200)€ 230esente€ 35€ 55–
Fabbricato strumentale per natura, e/o sue pertinenze, venduti da impresa non costruttrice, se vi è opzione in atto per l’applicazione dell’IVA€ 2003% (min. € 200)1% (min. € 200)€ 23022% (con reverse charge se acquirente soggetto passivo Iva)€ 35€ 55–
Fabbricato strumentale per natura ceduto da società di leasing all’utilizzatore in sede di riscatto (in esercizio dell’opzione di acquisto), senza esercizio di opzione IVA€ 200€ 200€ 200€ 230esente€ 35€ 55–
Fabbricato abitativo ceduto da società di leasing all’utilizzatore in sede di riscatto (in esercizio dell’opzione di acquisto)€ 200€ 200€ 200€ 230esente€ 35€ 55–
Fabbricato strumentale per natura ceduto da società di leasing all’utilizzatore in sede di riscatto (in esercizio di opzione di acquisto), se vi è opzione in atto per l’applicazione dell’IVA€ 200€ 200€ 200€ 23022% (con reverse charge se acquirente soggetto passivo Iva)€ 35€ 55–
VENDITA DI TERRENI
Terreni non agricoli e relative pertinenze venduti da privato9% (min. € 1.000)€ 50€ 50esente–esenteesente–
Terreni edificabili e relative pertinenze venduti da impresa€ 200€ 200€ 200€ 23022%€ 35€ 55–
Terreni non agricoli e non edificabili e relative pertinenze venduti da impresa9% (min. € 1.000)€ 50€ 50esente–esenteesente–
Terreni agricoli e relative pertinenze venduti da privato o da impresa a coltivatore diretto ad imprenditore agricolo professionale (senza agevolazioni piccola proprietà contadina)9% (min. € 1.000)€ 50€ 50esente–esenteesente–
Terreni agricoli e relative pertinenze venduti da privato o da impresa a soggetto diverso da imprenditore agricolo professionale15% (min. € 1.000)€ 50€ 50esente–esenteesente–
Terreni agricoli e relative pertinenze venduti da privato o da impresa con agevolazioni per la piccola proprietà contadina€ 200€ 2001% (min. € 200)esente–€ 35€ 55–
ALTRI ATTI IMMOBILIARI
Compravendita di azienda comprensiva di fabbricati o terreni9% (immobili), 0,50% (crediti), 3% (altri beni) (min. € 1.000)€ 50€ 50€ 45–esenteesente–
Compravendita di azienda senza immobili0,50% (crediti), 3% (altri beni) (min. € 200)––€ 45––––
Conferimento in società di terreni o fabbricati9% o 15% se terreni agricoli (min. € 1.000)€ 50€ 50€ 156–esenteesente–
Conferimento in società di fabbricati strumentali per natura da parte di privato4% (min. € 200)2%1%€ 300–€ 35€ 55–
Conferimento in società di azienda comprensiva di immobili€ 200€ 200€ 200€ 300–€ 35€ 55–
Contratto preliminare di compravendita di immobili, da trascriversi€ 200 (+ ev. 0,50% su caparra e 3% su acconti)€ 200–€ 155–€ 35––
Contratto di divisione di immobili1% (min. € 200)€ 200€ 200€ 230–€ 35€ 55–
Contratto di permuta di immobili tra privati9% (min. € 1.000) o 2% se “prima casa”€ 50€ 50esente–esenteesente–
Contratto di permuta di immobili tra imprese, soggetti ad IVA€ 200€ 200€ 400€ 2304%, 10% o 22%€ 35€ 55–
Costituzione di servitù a titolo oneroso9% – o 15% se terreno agricolo (min. € 1.000)€ 50–esente–esente––
DONAZIONI E ALTRI ATTI A TITOLO GRATUITO
Donazione o altro atto gratuito a favore del coniuge o di parenti in linea retta–2% (min. € 200) o € 200 se prima casa1% (min. € 200) o € 200 se prima casa€ 230–€ 35€ 554% (sul valore eccedente € 1.000.000, min. € 200)
Donazione (o patto di famiglia) a favore dei discendenti o del coniuge (azienda o partecipazioni sociali)–esenteesente€ 230–€ 35€ 55esente
Donazione o altro atto gratuito a favore di fratelli e sorelle–2% (min. € 200) o € 200 se prima casa1% (min. € 200) o € 200 se prima casa€ 230–€ 35€ 556% (sul valore eccedente € 100.000, min. € 200)
Donazione o altro atto gratuito a favore di parenti fino al quarto grado e affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado–2% (min. € 200) o € 200 se prima casa1% (min. € 200) o € 200 se prima casa€ 230–€ 35€ 556% (min. € 200)
Donazione o altro atto gratuito a favore di parenti oltre il quarto grado, affini in linea collaterale oltre il terzo grado, nonché estranei–2% (min. € 200) o € 200 se prima casa1% (min. € 200) o € 200 se prima casa€ 230–€ 35€ 558% (min. € 200)
Donazione a favore di persone fisiche con handicap riconosciuto grave–2% (min. € 200) o € 200 se prima casa1% (min. € 200) o € 200 se prima casa€ 230–€ 35€ 55Aliquota applicabile per grado di parentela/affinità/coniugio (sul valore eccedente € 1.500.000, min. € 200)
Donazione di terreni e fabbricati a favore di enti pubblici o altri enti previsti dall’art. 3 del D. Lgs. n. 346/1990–esenteesente€ 230–€ 35€ 55esente
Atti costitutivi di vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.), compresi i trusts, a favore del coniuge o di parenti in linea retta–€ 200–€ 155–€ 35–4% (sul valore eccedente € 1.000.000, min. € 200)
Atti costitutivi di vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.), compresi i trusts, a favore di fratelli e sorelle–€ 200–€ 155–€ 35–6% (sul valore eccedente € 100.000, min. € 200)
Atti costitutivi di vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.), compresi i trusts, a favore di parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado–€ 200–€ 155–€ 35–6% (min. € 200)
Atti costitutivi di vincoli di destinazione (art. 2645-ter c.c.), compresi i trusts, a favore di parenti oltre il quarto grado, affini in linea collaterale oltre il terzo grado o di estranei–€ 200–€ 155–€ 35–8% (min. € 200)

Quali sono le imposte da pagare quando si compra una casa?

Le imposte da pagare quando si compra una casa dipendono da diversi fattori e variano a seconda che il venditore sia un “privato” o un’impresa e l’acquisto venga effettuato in presenza o meno dei benefici “prima casa”.
In questo capitolo viene descritto il regime fiscale previsto per l’acquisto di un’abitazione effettuato senza l’applicazione delle agevolazioni “prima casa”.

Leggi l’approfondimento “Acquisto prima casa: imposte e agevolazioni”

A quanto ammonta l’imposta ipotecaria quando si eredita un bene immobile?

Se il defunto lascia in eredità uno o più beni immobili, la tassa ipotecaria corrisponde al 2% del valore dell’immobile, mentre l’imposta catastale all’1% dello stesso.

Leggi l’approfondimento “Imposta di successione e donazione 2025: cos’è e come si paga”

Ravvedimento operoso dell’imposta ipotecaria

Anche per l’imposta ipotecaria il soggetto passivo moroso può ricorrere al Ravvedimento Operoso previsto dall’art. 13, del D. Lgs. 472/97.

Tale istituto consente al contribuente di procedere, spontaneamente, alla regolarizzazione della propria posizione mediante il pagamento dell’imposta dovuta, maggiorata di interessi e di una sanzione ridotta rispetto all’ammontare ordinario.

Imposta ipotecaria per i fondi rustici in terreni montani e immobili in comunità montane

I trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici in territori montani per arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici (singole o associate) sono soggetti all’imposta ipotecaria in misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali e di bollo. È necessario che i beneficiari siano coltivatori diretti. Le medesime agevolazioni si applicano anche per:

  • cooperative agricole che conducono direttamente i terreni;
  • trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo;
  • acquisiti o disposti dalle Comunità montane, di beni la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali o artigianali;
  • acquisti di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo, di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche.

I proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi, decadono dai benefici suddetti.

Quali sono i terreni montani?

Si intende per “terreni montani” i terreni:

  • situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
  • compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale;
  • facenti parte di comprensori di bonifica montana.

Riduzione delle imposte ipotecarie nei comuni montani: le istruzioni delle Entrate

Con la Risposta 166/2025, l’Agenzia delle Entrate spiega come applicare in sede di presentazione della dichiarazione di successione le agevolazioni in materia di imposta ipotecaria e imposta di successione per i comuni montani.

L’articolo 9 del d.P.R. n. 601 del 1973, commi 2 e 3 stabilisce che i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici che si trovano nei territori montani, a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, sono soggetti all’imposta ipotecaria in misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali e di bollo. In assenza della predetta iscrizione, l’agevolazione si applica anche a coloro che si impegnano a coltivare o condurre direttamente il fondo per un periodo non inferiore a cinque anni; tale impegno deve risultare da specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla dichiarazione di successione.

Determina l’agevolazione l’inserimento del codice M nella dichiarazione di successione e domanda di volture catastali.

L’articolo 25, comma 4­bis, del TUS dispone che se nell’attivo ereditario sono compresi, purché ubicati in comuni montani con meno di cinquemila abitanti o nelle frazioni con meno di mille abitanti anche se situate in comuni montani di maggiori dimensioni, aziende, quote di società di persone o beni strumentali trasferiti al coniuge o al parente entro il terzo grado del defunto, l’imposta dovuta dal beneficiario è ridotta dell’importo proporzionale corrispondente al quaranta per cento della parte del loro valore complessivo, a condizione che gli aventi causa proseguano effettivamente l’attività imprenditoriale per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

Il beneficiario deve dimostrare detta condizione entro sessanta giorni dalla scadenza del suindicato termine; in mancanza di tale dimostrazione il beneficiario è tenuto al pagamento dell’imposta in misura ordinaria oltre gli interessi di mora, decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere pagata.

Per fruire della riduzione occorre presentare l’attestazione, da cui si evinca il possesso dei suddetti requisiti, allegandola alla dichiarazione di successione (quadro EG) o rendendo apposita dichiarazione sostitutiva (quadro EH), nel caso in cui a richiedere di fruire della riduzione sia il dichiarante.

La riduzione relativa all’imposta di successione si indica nella dichiarazione di successione con il codice Q.

L’agevolazione relativa all’imposta ipotecaria riguarda i trasferimenti aventi ad oggetto “fondi rustici a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale”; l’agevolazione sull’imposta di successione ha invece ad oggetto i trasferimenti delle ”aziende” ubicate in ”comuni montani”.

Poiché esse attengono a beni diversi (fondi rustici la prima, aziende e quote sociali la seconda) e imposte diverse (imposte ipotecaria, catastale e di bollo la prima e imposta di successione
la seconda), in presenza dei requisiti previsti dalle richiamate disposizioni agevolative, è possibile fruirne in sede di dichiarazione di successione, indicando i relativi codici negli appositi quadri contenuti nella stessa.

Icona

Download Gratuito Risposta AE 166/2025 - Agevolazioni per imposte ipotecarie e di successioni

Imposta ipotecaria fissa in caso di acquisto di immobili da parte di ETS

L’articolo 82, comma 4, del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 117/2017) prevede che le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano nella misura fissa di 200 euro (ciascuna) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali, a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale e che l’ente renda, contestualmente alla stipula dell’atto, apposita dichiarazione in tal senso.

In caso di dichiarazione mendace o di mancata effettiva utilizzazione del bene in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell’oggetto sociale, è dovuta l’imposta nella misura ordinaria, nonché la sanzione amministrativa pari al 30 per cento dell’imposta dovuta oltre agli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l’imposta avrebbe dovuto essere versata.

Con la risposta n. 134/2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il termine di 5 anni rappresenta il limite massimo entro cui il bene deve essere destinato all’utilizzo diretto per le finalità istituzionali dell’ente. Non si tratta, invece, di un periodo minimo durante il quale l’ETS deve conservare la proprietà dell’immobile.

Pertanto, se l’immobile è stato effettivamente utilizzato in modo diretto per gli scopi istituzionali, la successiva vendita non comporta il recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicate in misura agevolata.

La stessa conclusione vale anche nell’ipotesi in cui l’ente decida di non vendere l’immobile, ma di concederlo in locazione a terzi, destinando i canoni alle proprie attività istituzionali.

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DeCuius
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/imposta-ipotecaria-cos-e-e-come-si-calcola/
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