Impianto agrivoltaico: cos’è, come funziona, norme e autorizzazioni
L'impianto agrivoltaico è un sistema di produzione di energia rinnovabile che combina la coltivazione di terreni agricoli con la produzione di elettricità. Scopri come funziona e i vantaggi
Un impianto agrivoltaico combina la produzione di energia fotovoltaica con la continuità delle attività agricole o pastorali sul medesimo terreno. Grazie a questa integrazione gli agricoltori possono sfruttare in modo efficiente le risorse disponibili, contribuendo alla sostenibilità ambientale e alla diversificazione delle attività agricole.
Per essere qualificato correttamente deve integrare progettazione energetica e agronomica, preservare la produzione agricola e rispettare requisiti di superficie, producibilità e monitoraggio.
Il regime autorizzativo dipende invece dalla potenza, dalla configurazione, dalla localizzazione e dalla presenza di vincoli paesaggistici o ambientali.
Ecco cosa sapere per approcciare correttamente alla progettazione di impianti agrivoltaici.
Per affrontare in modo professionale tutti gli aspetti legati allo sviluppo dell’agrovoltaico, garantendo al contempo la conformità alle nuove normative che regolamentano la diffusione del fotovoltaico, puoi usare il software per la progettazione di impianti da fonti rinnovabili.
Indice
- Cos’è un impianto agrivoltaico?
- Come funziona un impianto agrivoltaico?
- Quali sono i vantaggi di un impianto agrivoltaico?
- Qual è la differenza tra agrivoltaico e agrisolare?
- Qual è la normativa applicabile agli impianti agrivoltaici?
- Che cosa prevedono le Linee guida MASE sull’agrivoltaico?
- Quali requisiti deve rispettare un sistema agrivoltaico?
- Qual è l’altezza minima dei pannelli agrivoltaici?
- Quali incentivi sono disponibili per l’agrivoltaico?
- Come viene tassato il reddito prodotto dall’agrivoltaico?
- Quanto costa un impianto agrivoltaico?
- Quali permessi per l’installazione degli impianti agrivoltaici?
- Giurisprudenza recente sulle FER (autorizzazioni, aree idonee, agrivoltaico, aree agricole)
- Come si progetta correttamente un impianto agrivoltaico?
- FAQ
Cos’è un impianto agrivoltaico?
Un impianto agrivoltaico è un impianto fotovoltaico progettato affinché la produzione elettrica coesista con la coltivazione o l’attività pastorale. Il terreno non viene quindi sottratto integralmente alla sua funzione agricola, ma utilizzato contemporaneamente per due attività produttive.
I pannelli solari vengono posizionati su supporti elevati che permettono la coltivazione dei terreni sottostanti, minimizzando l’ombreggiamento e garantendo le condizioni ideali di crescita per le piante.
Si tratta, dunque, di un modello innovativo che consente di sfruttare l’uso della stessa area di terreno per due scopi distinti: la produzione agricola e quella energetica.
Ai sensi dell’art. 4 comma 1 lettera f-bis) del D.Lgs 190/2024, introdotta dal D.L. 175/2025 l’impianto agrivoltaico è:
impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l’impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
La disciplina ammette moduli elevati, sistemi di rotazione e strumenti di agricoltura digitale o di precisione.
L’elemento distintivo non è la semplice presenza di pannelli su un terreno agricolo. Un vero sistema agrivoltaico deve dimostrare che le colture, il pascolo e le ordinarie lavorazioni possono proseguire in modo effettivo durante la vita dell’impianto.
Come funziona un impianto agrivoltaico?
Un impianto agrivoltaico utilizza una configurazione spaziale che distribuisce i moduli fotovoltaici senza impedire le lavorazioni agricole. I pannelli possono essere fissi, montati su tracker, disposti verticalmente oppure sollevati a un’altezza compatibile con colture, animali e macchinari.
| Configurazione | Caratteristiche principali | Integrazione agricola |
| Moduli elevati | Coltivazione o pascolo anche sotto i pannelli | Elevata |
| Tracker mobili | Orientamento variabile e ombreggiamento gestibile | Dipende dal progetto |
| Filari distanziati | Attività agricola prevalentemente tra le file | Media |
| Moduli verticali | Limitata occupazione orizzontale e possibile effetto frangivento | Variabile |
Le Linee guida MASE distinguono tre configurazioni: sistemi nei quali l’attività agricola continua anche sotto i moduli; sistemi nei quali si coltiva soprattutto negli spazi liberi; sistemi con moduli verticali. Le prime e le configurazioni verticali possono soddisfare il requisito delle soluzioni integrate innovative quando garantiscono un’effettiva sinergia tra produzione energetica e agricola.
Il comportamento energetico e agronomico non può essere generalizzato. Ombreggiamento, resa elettrica, consumo idrico e resa colturale dipendono da clima, specie coltivata, distanza fra le file, altezza, inclinazione, tecnologia dei moduli e strategie di gestione.
Quali sono i vantaggi di un impianto agrivoltaico?
- aumento della competitività aziendale: la riduzione dei costi energetici derivante dal sistema agrovoltaico migliora la competitività delle aziende agricole, creando un impatto positivo sulla sostenibilità economica complessiva;
- riduzione delle emissioni di carbonio: l’adozione di tale sistema contribuisce a ridurre l’impronta di carbonio, sostenendo gli sforzi volti alla sostenibilità ambientale e al raggiungimento degli obiettivi di carbon neutrality;
- recupero di terreni abbandonati: l’utilizzo proficuo di porzioni di terreni precedentemente inutilizzati rappresenta un modo efficace per ottimizzare risorse e spazi disponibili;
- controllo dell’evaporazione del suolo: l’agrovoltaico aiuta a ridurre l’evaporazione dei terreni, mantenendo livelli ottimali di umidità e supportando così la salute delle colture;
- recupero delle acque meteoriche: il sistema agrovoltaico consente di recuperare e utilizzare le acque meteoriche, sostenendo pratiche agricole più efficienti dal punto di vista idrico;
- innovazione dei processi agricoli: l’integrazione di questo sistema promuove l’innovazione nei processi agricoli, rendendoli più ecosostenibili e favorendo una maggiore competitività nel contesto agricolo.
Qual è la differenza tra agrivoltaico e agrisolare?
L’agrivoltaico utilizza il terreno per produrre contemporaneamente energia e prodotti agricoli; l’agrisolare installa normalmente i pannelli sulle coperture degli edifici aziendali, evitando l’occupazione del suolo.
| Aspetto | Agrivoltaico | Agrisolare |
| Posizione dei moduli | Terreno agricolo, con colture o pascolo | Tetti di edifici agricoli o agroindustriali |
| Uso del suolo | Doppio uso agricolo ed energetico | Suolo non occupato |
| Obiettivo | Integrazione tra agricoltura e fotovoltaico | Autoproduzione e riqualificazione degli edifici |
| Misura PNRR | Sviluppo agrivoltaico | Parco/Facility Agrisolare |
| Progettazione agronomica | Essenziale | Generalmente non centrale |
Leggi anche: Sentenza Consiglio di Stato 8029/2023 – Agrivoltaico e fotovoltaico: la differenza
Qual è la normativa applicabile agli impianti agrivoltaici?
Il quadro normativo principale è formato dal D.Lgs. 199/2021, dal D.Lgs. 190/2024 (cosiddetto Testo Unico delle Rinnovabili e dalle modifiche introdotte tra il 2025 e il 2026. Il D.Lgs. 190/2024 disciplina attività libera, PAS e autorizzazione unica per gli impianti FER.
Riferimenti essenziali:
| Fonte | Funzione |
| Direttiva UE 2018/2001 – RED II | Promozione dell’energia da fonti rinnovabili |
| D.Lgs. 199/2021 | Attuazione della RED II e disciplina originaria delle aree idonee |
| D.Lgs. 190/2024 | Regimi amministrativi per gli impianti FER |
| D.Lgs. 178/2025 | Correttivo del D.Lgs. 190/2024 |
| D.L. 175/2025, legge 4/2026 | Definizione di agrivoltaico e nuove regole sulle aree |
| D.Lgs. 152/2006 | VIA, VAS, PAUR e disciplina ambientale |
| D.Lgs. 42/2004 | Beni culturali e autorizzazione paesaggistica |
Il D.Lgs. 190/2024 è oggi il riferimento centrale per individuare il regime amministrativo, fermo restando il rispetto della normativa ambientale, paesaggistica, urbanistica, agricola e regionale. Il testo è stato modificato dal correttivo del 2025 e dal Dl. 175/2025, convertito nel gennaio 2026.
L’articolo 11-bis richiede inoltre, nei casi previsti, una dichiarazione asseverata di un professionista abilitato che attesti l’idoneità del sistema a conservare almeno l’80% della Produzione Lorda Vendibile. Le disposizioni non si applicano automaticamente alle procedure già in corso alla data indicata dalla disciplina transitoria.
Che cosa prevedono le Linee guida MASE sull’agrivoltaico?
Le linee guida per gli impianti agrivoltaici del MASE sono il risultato di una collaborazione tra importanti entità come CREA, ENEA, GSE e RSE e delinea le caratteristiche e i requisiti minimi per l’installazione e il monitoraggio degli impianti, includendo un’analisi approfondita dei costi d’investimento associati.
Le Linee guida MASE del giugno 2022 definiscono:
- le caratteristiche e i requisiti minimi per l’installazione e il monitoraggio degli impianti, includendo un’analisi approfondita dei costi d’investimento associati
- i criteri tecnici per distinguere un semplice fotovoltaico a terra da un sistema agrivoltaico e da un sistema agrivoltaico avanzato.
Il documento è stato elaborato con il contributo di CREA, ENEA, GSE e RSE e affronta configurazione spaziale, continuità agricola, produzione energetica, monitoraggio, altezze e costi.
Alla guida nazionale si affiancano:
- le Linee guida ISPRA del 2025 per gli studi di impatto ambientale;
- le linee tecnico-agronomiche regionali;
- le regole operative GSE per l’accesso agli incentivi;
- le prescrizioni contenute nei procedimenti VIA, PAUR, AU o PAS.
Le Regioni possono specificare aspetti agronomici e documentali.
Linee Guida ISPRA per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ad impianti agrivoltaici e fotovoltaici (ottobre 2025)
Le “Linee Guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ad impianti agrivoltaici e fotovoltaici” – pubblicate dall’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) a ottobre 2025 – forniscono ai proponenti un importante strumento tecnico e metodologico per la redazione degli studi di impatto ambientale (SIA) relativi ad impianti agrivoltaici e fotovoltaici in modo tale che siano ben strutturati e che contengano le informazioni, i dati ed i riferimenti indispensabili affinché la loro fase di valutazione possa essere più veloce.
Allo stesso tempo, la guida rappresenta il modello standardizzato e una guida sulle informazioni indispensabili per la redazione del SIA da inserire nella piattaforma informatica dedicata in via di sviluppo prevista dal D.M. 497/2024.
Per ogni tematica ambientale, il proponente ritrova nelle linee guida le informazioni di dettaglio (parametri, indici, indicatori, ecc.) collegate ai contenuti che un SIA deve necessariamente avere:
- una corretta caratterizzazione dell’area in cui si inserisce il progetto;
- una precisa valutazione degli impatti che tale progetto può causare con le relative misure di mitigazione;
- elaborare un completo progetto di monitoraggio ambientale, strumento tecnico con il quale è possibile seguire nel tempo le evoluzioni ed effetti dell’opera con l’ambiente.
Per quanto riguarda le tematiche ambientali, sono prese in considerazione, per la tipologia di opera trattata, le seguenti voci:
- Biodiversità;
- Suolo, uso del suolo e patrimonio agroalimentare;
- Geologia;
- Acque sotterranee;
- Acque superficiali;
- Clima, qualità dell’aria e modellistica, emissioni in atmosfera;
- Paesaggio, patrimonio culturale e beni materiali;
- Rumore;
- Vibrazioni;
- Campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Linee tecnico-agronomiche 2026 per l’agrivoltaico in Campania
Con Decreto Dirigenziale n. 193 del 5 giugno 2026 la Campania ha approvato la versione 4.1 delle linee tecnico-agronomiche di attuazione delle linee guida nazionali sull’agrivoltaico.
Le “Linee guida in materia di agrivoltaico” pubblicate nel giugno del 2022 chiariscono quali sono le caratteristiche minime e i requisiti che un impianto fotovoltaico dovrebbe possedere per essere definito agrivoltaico, sia per ciò che riguarda gli impianti più avanzati, che possono accedere agli incentivi PNRR, sia per ciò che concerne le altre tipologie di impianti agrivoltaici, che possono comunque garantire un’interazione più sostenibile fra produzione energetica e produzione agricola.
I requisiti e le caratteristiche minime riguardano da un lato la scelta della coltura, dall’altro la progettazione della componente fotovoltaica considerando gli elementi tecnici tesi a massimizzare la produzione di energia e minimizzare gli impatti ambientali.
Con le linee tecnico-agronomiche, gli enti regionali deputati ad emettere pareri o atti di assenso necessari al rilascio dell’Autorizzazione Unica e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) hanno ritenuto che la componente agronomica e quella relativa al monitoraggio, come definiti dalle LGM, dovessero essere ulteriormente specificate in propri requisiti minimi tecnici così da fornire ai progettisti della componente agronomica, ma anche della componente fotovoltaica, più puntuali indirizzi operativi rispetto all’ordinaria pratica agricola nel contesto agroambientale e colturale nell’intorno dell’impianto agrivoltaico.
Le Linee tecnico-agronomiche per il territorio della Regione Campania propongono una serie di ulteriori requisiti tecnico agronomici allo scopo di:
- coordinare la scelta dei sistemi colturali e la progettazione degli impianti, per massimizzare il rendimento agricolo, nel contesto energetico prescelto e minimizzare gli impatti ambientali;
- semplificare i procedimenti autorizzatori regionali in materia di impianti di energia da agrivoltaico;
- fornire linee guida anche per i requisiti richiesti per l’agrivoltaico Avanzato (AVa).
Vengono stabiliti i seguenti requisiti:
- almeno il 70% della superficie del sistema agrivoltaico deve essere destinato all’attività agricola;
- il rapporto tra superficie coperta dai moduli e superficie totale non deve superare il 40%;
- la dichiarazione asseverata deve attestare che l’impianto è idoneo a conservare almeno l’80% della PLV aziendale;
- il campo agrivoltaico e gli eventuali sottocampi non devono registrare rese inferiori all’80% delle rese statistiche dell’ultimo triennio del comprensorio di riferimento;
- la produzione elettrica dell’impianto agrivoltaico non deve essere inferiore al 60% di quella di un impianto fotovoltaico standard;
- devono essere garantiti l’esistenza della coltivazione, la resa e il mantenimento dell’indirizzo produttivo;
- per gli impianti avanzati sono richiesti ulteriori sistemi di monitoraggio su risparmio idrico, fertilità del suolo, microclima e resilienza ai cambiamenti climatici.
Oltre a ulteriori criteri per la valutazione dei requisiti e prescrizioni tecniche, le linee tecnico-agronomiche forniscono indicazioni sui procedimenti autorizzatori, sui contenuti di Relazione Tecnica Generale, Relazione Agronomica e Accordo di cooperazione e sulle modalità di monitoraggio e verifica post operam dei requisiti e delle condizioni ambientali dell’impianto agrivoltaico.
Disponibili anche quattro allegati relativi a Dati aziendali e Scheda delle attività colturali e del monitoraggio, Modello di accordo di cooperazione, Vegetazione prevalente per fasce altitudinali e Schema delle voci economiche dei costi di produzione e della Produzione Lorda Vendibile.
Sintesi redazionale del documento
Linee tecnico-agronomiche per l’agrivoltaico in Sicilia
Con D.A. n.34/Gab del 02 aprile 2025 il Dipartimento dell’Agricoltura della Regione Sicilia ha approvato le linee tecnico-agronomiche per lo sviluppo dell’agrivoltaico compatibile a buone condizioni agronomiche ed ambientali.
Il provvedimento segue le Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaici del Ministero dell’Ambiente e riguarda i nuovi impianti agrivoltaici sottoposti a Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) Autorizzazione Unica (AU) e Procedure Abilitative Semplificate (PAS).
L’inserimento di impianti agrivoltaici nelle aziende agricole siciliane deve garantire le seguenti caratteristiche:
- la Produzione Lorda Vendibile (PLV) dopo l’inserimento dell’impianto non deve essere inferiore a quella antecedente l’impianto;
- l’inserimento dei pannelli fotovoltaici non può avvenire nelle parti aziendali ove andrebbero estirpati alberi appartenenti alle specie autoctone;
- l’inserimento dei pannelli fotovoltaici può essere eseguito a condizione che la presenza di specie autoctone dopo l’impianto sia superiore, in termini di superfici, rispetto alla condizione precedente.
Ai fini di attribuzione di premialità saranno valutati gli impianti con le seguenti caratteristiche:
- che possono usufruire anche di superfici aziendali non coltivate quali tetti di fabbricati rurali, tettoie di ricovero mezzi, attrezzi e animali, superfici già cementificate o comunque adibite per il movimento e collegamento aziendale (piazzole, stradelle di accesso, ecc.);
- che hanno una efficienza energetica/SAU maggiore;
- che sono inseriti in aziende agricole il cui autoconsumo, per utilizzi di attrezzature e macchinari elettrici è, percentualmente, maggiore rispetto alla produzione elettrica. Questo indice, espresso in valore percentuale, è fattore di ulteriore discriminazione, in conformità alla direttiva sulle energie rinnovabili – RED III del Consiglio UE del 9 ottobre 2023).
Sono parte integrante del provvedimento gli allegati di seguito indicati:
- Allegato A – Requisiti;
- Allegato B – Modello di accordo di cooperazione;
- Allegato C – Relazioni Tecniche;
- Allegato D – Verifiche e controlli.
Quali requisiti deve rispettare un sistema agrivoltaico?
Le linee guida per gli impianti agrivoltaici del MASE trattano con dettaglio gli aspetti e i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati, ivi incluse quelle derivanti dal quadro normativo attuale in materia di incentivi.
I requisiti nazionali sono organizzati nelle categorie A, B, C, D ed E. I primi due identificano l’agrivoltaico; gli ulteriori requisiti definiscono i sistemi avanzati e quelli dotati di monitoraggio completo:
- REQUISITO A: il sistema è progettato e realizzato in modo da adottare una configurazione spaziale ed opportune scelte tecnologiche, tali da consentire l’integrazione fra attività agricola e produzione elettrica e valorizzare il potenziale produttivo di entrambi i sottosistemi;
- REQUISITO B: il sistema agrivoltaico è esercito, nel corso della vita tecnica, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli e non compromettere la continuità dell’attività agricola e pastorale;
- REQUISITO C: l’impianto agrivoltaico adotta soluzioni integrate innovative con moduli elevati da terra, volte a ottimizzare le prestazioni del sistema agrivoltaico sia in termini energetici che agricoli;
- REQUISITO D: il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che consenta di verificare l’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate;
- REQUISITO E: il sistema agrivoltaico è dotato di un sistema di monitoraggio che, oltre a rispettare il requisito D, consenta di verificare il recupero della fertilità del suolo, il microclima, la resilienza ai cambiamenti climatici.
Per qualificare un impianto come agrivoltaico sono fondamentali almeno i requisiti A e B.
I requisiti A, B, C e D caratterizzano l’agrivoltaico avanzato; il requisito E aggiunge indicatori ambientali e climatici ulteriori.
I principali parametri quantitativi indicati dalle Linee guida e dalle regole operative sono:
- almeno 70% della superficie totale destinata all’attività agricola o pastorale;
- LAOR, cioè superficie complessiva dei moduli rapportata alla superficie del sistema, non superiore al 40%;
- produzione elettrica specifica almeno pari al 60% di quella di un impianto fotovoltaico standard di riferimento;
- conservazione della continuità colturale, della resa e dell’indirizzo produttivo;
- monitoraggio agronomico e ambientale per i sistemi avanzati.
Il GSE conferma che almeno il 70% della superficie deve essere destinato all’attività agricola o pastorale.
Il requisito dell’80% della PLV deriva invece dalla disciplina introdotta nell’articolo 11-bis del D.Lgs. 190/2024 e deve essere attestato nei casi previsti attraverso dichiarazione asseverata. Non va confuso con i parametri del 70%, del 40% e del 60%, che misurano aspetti differenti.
Tabella di sintesi
| Requisito | Contenuto |
| A | Configurazione spaziale e tecnologia capaci di integrare agricoltura ed energia |
| B | Continuità effettiva della produzione agricola o pastorale |
| C | Soluzioni innovative con moduli elevati o configurazioni integrate |
| D | Monitoraggio di colture, produttività, continuità agricola e risparmio idrico |
| E | Monitoraggio di fertilità, microclima e resilienza climatica |
Si rimanda alla lettura delle linee guida per ulteriori approfondimenti su:
- ulteriori requisiti e caratteristiche premiali dei sistemi agrivoltaici;
- costi di investimento di impianti agrivoltaici e sovra costi medi rispetto alle soluzioni tecnologiche convenzionali.
Qual è l’altezza minima dei pannelli agrivoltaici?
La configurazione spaziale del sistema agrivoltaico, e segnatamente l’altezza minima di moduli da terra, influenza lo svolgimento delle attività agricole su tutta l’area occupata dall’impianto agrivoltaico o solo sulla porzione che risulti libera dai moduli fotovoltaici.
Nel caso delle colture agricole, l’altezza minima dei moduli da terra condiziona la dimensione delle colture che possono essere impiegate (in termini di altezza), la scelta della tipologia di coltura in funzione del grado di compatibilità con l’ombreggiamento generato dai moduli, la possibilità di compiere tutte le attività legate alla coltivazione ed al raccolto. Le stesse considerazioni restano valide nel caso di attività zootecniche, considerato che il passaggio degli animali al di sotto dei moduli è condizionato dall’altezza dei moduli da terra (connettività).
In sintesi, l’area destinata a coltura oppure ad attività zootecniche può coincidere con l’intera area del sistema agrivoltaico oppure essere ridotta ad una parte di essa, per effetto delle scelte di configurazione spaziale dell’impianto agrivoltaico.
Nelle considerazioni a seguire si fa riferimento, per semplicità, al caso delle colture ma analoghe considerazioni possono essere condotte nel caso dell’uso della superficie del sistema agrivoltaico a fini zootecnici.
Si possono esemplificare i seguenti casi:
- TIPO 1) l’altezza minima dei moduli è studiata in modo da consentire la continuità delle attività agricole (o zootecniche) anche sotto ai moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un doppio uso del suolo, ed una integrazione massima tra l’impianto agrivoltaico e la coltura, e cioè i moduli fotovoltaici svolgono una funzione sinergica alla coltura, che si può esplicare nella prestazione di protezione della coltura (da eccessivo soleggiamento, grandine, etc.) compiuta dai moduli fotovoltaici. In questa condizione la superficie occupata dalle colture e quella del sistema agrivoltaico coincidono, fatti salvi gli elementi costruttivi dell’impianto che poggiano a terra e che inibiscono l’attività in zone circoscritte del suolo.
- TIPO 2) l’altezza dei moduli da terra non è progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici. Si configura una condizione nella quale esiste un uso combinato del suolo, con un grado di integrazione tra l’impianto fotovoltaico e la coltura più basso rispetto al precedente (poiché i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura).
- TIPO 3) i moduli fotovoltaici sono disposti in posizione verticale. L’altezza minima dei moduli da terra non incide significativamente sulle possibilità di coltivazione (se non per l’ombreggiamento in determinate ore del giorno), ma può influenzare il grado di connessione dell’area, e cioè il possibile passaggio degli animali, con implicazioni sull’uso dell’area per attività legate alla zootecnia. Per contro, l’integrazione tra l’impianto agrivoltaico e la coltura si può esplicare nella protezione della coltura compiuta dai moduli fotovoltaici che operano come barriere frangivento.
Per differenziare gli impianti fra il tipo 1) e il 2) l’altezza da terra dei moduli fotovoltaici è un parametro caratteristico.
In via teorica, determinare una soglia minima in termini di altezza dei moduli da terra permette infatti di assicurare che vi sia lo spazio sufficiente per lo svolgimento dell’attività agricola al di sotto dei moduli, e di limitare il consumo di suolo. Tuttavia, come già analizzato, vi possono essere configurazioni tridimensionali, nonché tecnologie e attività agricole adatte anche a impianti con moduli installati a distanze variabili da terra.
Considerata l’altezza minima dei moduli fotovoltaici su strutture fisse e l’altezza media dei moduli su strutture mobili, limitatamente alle configurazioni in cui l’attività agricola è svolta anche al di sotto dei moduli stessi, si possono fissare come valori di riferimento per rientrare nel tipo 1) e 3):
- 1,3 metri nel caso di attività zootecnica (altezza minima per consentire il passaggio con continuità dei capi di bestiame);
- 2,1 metri nel caso di attività colturale (altezza minima per consentire l’utilizzo di macchinari funzionali alla coltivazione).
Si può concludere che:
- gli impianti di tipo 1) e 3) sono identificabili come impianti agrivoltaici avanzati che rispondo al REQUISITO C;
- gli impianti agrivoltaici di tipo 2), invece, non comportano alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata.
| Utilizzo | Altezza di riferimento |
| Passaggio continuativo del bestiame | 1,3 m |
| Coltivazione e utilizzo dei macchinari | 2,1 m |
Le altezze servono a identificare configurazioni nelle quali l’attività può continuare sotto i moduli. La misura va valutata rispetto a specie coltivate, mezzi agricoli, rotazione dei tracker, sicurezza, morfologia del terreno e norme tecniche urbanistiche.
Un’altezza conforme alle Linee guida agrivoltaiche non esclude l’applicazione di limiti edilizi locali. Il TAR Sicilia, sentenza n. 649/2026, ha ritenuto rilevante anche l’altezza massima raggiunta dai tracker durante la rotazione, in rapporto alle NTA della zona agricola.
Quali incentivi sono disponibili per l’agrivoltaico?
Il D.M. Agrivoltaico prevede un contributo in conto capitale fino al 40% delle spese ammissibili e una tariffa incentivante sull’energia elettrica netta immessa in rete.
L’incentivo è rivolto a sistemi agrivoltaici avanzati e richiede il rispetto dei requisiti tecnici, soggettivi e di monitoraggio definiti dal decreto e dalle regole operative GSE.
Come viene tassato il reddito prodotto dall’agrivoltaico?
L’energia fotovoltaica prodotta da un imprenditore agricolo può concorrere al reddito agrario quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa e dalla prassi fiscale. La sola collocazione dell’impianto su un terreno agricolo non è sufficiente.
I riferimenti principali sono:
- articolo 32 del TUIR;
- articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- articolo 1, comma 910, della legge 208/2015;
- circolare Agenzia delle Entrate 32/E del 6 luglio 2009;
- successivi interpelli relativi agli impianti fotovoltaici e agrivoltaici.
La circolare 32/E considera la produzione e cessione di energia da parte degli imprenditori agricoli un’attività connessa nei limiti e alle condizioni previste. L’Agenzia ha affrontato specificamente anche impianti agrivoltaici nella risposta n. 61/2025.
La qualificazione fiscale richiede una verifica puntuale della connessione con l’attività agricola, delle soglie, dei terreni condotti e dell’organizzazione dell’impresa. La sezione non deve essere utilizzata come sostituto di un parere fiscale professionale.
Leggi l’approfondimento “Tassazione del reddito agrario da fotovoltaico”
Quanto costa un impianto agrivoltaico?
Il costo dipende da strutture, altezza, tracker, fondazioni, connessione, monitoraggio, opere idrauliche e adattamento alle lavorazioni agricole. Un prezzo medio unico sarebbe poco affidabile senza conoscere potenza, colture, terreno e distanza dalla rete.
Le Linee guida del 2022 riportano valori comparativi, da considerare benchmark storici e non preventivi aggiornati:
| Voce | Fotovoltaico tradizionale | Agrivoltaico |
| Strutture di montaggio | circa 65 €/kW | 320–600 €/kW per seminativi |
| Strutture per colture permanenti | — | 130–220 €/kW |
| Preparazione e installazione | circa 150 €/kW | fino a 300 €/kW per seminativi |
Questi valori mostrano il sovracosto strutturale dell’agrivoltaico, ma non rappresentano i prezzi di mercato del 2026. Devono essere accompagnati dalla data della fonte e da un computo aggiornato.
Il piano economico dovrebbe comprendere almeno:
- moduli, inverter e strutture;
- fondazioni e opere civili;
- connessione e opere di rete;
- monitoraggio energetico e agronomico;
- progettazione, VIA e autorizzazioni;
- assicurazioni e manutenzione;
- costi agricoli e mancata produzione transitoria;
- dismissione, riciclo e ripristino.
Quali permessi per l’installazione degli impianti agrivoltaici?
L’installazione di impianti agrivoltaici è regolata da differenti regimi autorizzativi, determinati principalmente in funzione della potenza nominale dell’impianto e della sua destinazione d’uso.
In base a quanto disposto dal D.Lgs. 190/2024 (cosiddetto Testo Unico delle Rinnovabili), gli impianti agrivoltaici di nuova realizzazione con potenza inferiore a 5 MW e che assicurano la continuità delle attività agricole o pastorali possono essere realizzati in regime di edilizia libera, senza necessità di procedimenti autorizzativi complessi.
Tale condizione consente una significativa semplificazione amministrativa, favorendo l’integrazione tra produzione energetica e coltivazioni agricole.
Anche in attività libera possono restare necessari:
- titolo o disponibilità delle aree;
- adempimenti per opere edilizie o di connessione;
- compatibilità con strumenti urbanistici e regolamenti edilizi;
- autorizzazione paesaggistica;
- valutazioni ambientali;
- nulla osta idrogeologici, archeologici o relativi alle aree protette;
- comunicazioni al gestore di rete;
- garanzie e piano di dismissione, ove prescritti.
Il D.Lgs. 190/2024 richiede la compatibilità degli interventi dell’Allegato A con strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, salvo le specifiche presunzioni previste per aree idonee e zone di accelerazione.
Per gli interventi ricompresi nell’Allegato B è invece prevista la possibilità di ricorrere alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), che rappresenta un iter amministrativo snello ma formalmente strutturato. Tuttavia, tale procedura non si applica ai casi in cui l’impianto agrivoltaico, pur rientrando nella soglia dei 5 MW, garantisca la continuità delle attività agricole e pastorali, per i quali resta valido il regime di edilizia libera.
Nel caso in cui l’area interessata ricada all’interno di zone soggette a vincolo paesaggistico, può rendersi necessaria l’autorizzazione paesaggistica ai sensi della normativa vigente in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio.
Infine, si raccomanda di verificare sempre le disposizioni regionali e locali applicabili, poiché tali enti possono introdurre ulteriori prescrizioni o procedure specifiche in materia di installazione di impianti agrivoltaici.
Tabella sinottica
| Condizione generale | Regime da verificare |
| Agrivoltaico sotto 5 MW con continuità agricola o pastorale | Attività libera |
| Intervento compreso nell’Allegato B | PAS |
| Intervento non compreso negli Allegati A o B | Autorizzazione unica |
| Progetto soggetto a valutazione ambientale | VIA o screening; possibile PAUR |
| Area o immobile vincolato | Autorizzazione o valutazione paesaggistica |
Essere in un’area idonea garantisce l’autorizzazione?
No. L’area idonea comporta un trattamento favorevole e procedure semplificate, ma non elimina la valutazione di paesaggio, ambiente, urbanistica e caratteristiche concrete del progetto.
Dalla giurisprudenza recente emergono quattro principi:
- la qualifica di area non idonea non può trasformarsi automaticamente in un divieto assoluto;
- l’area idonea non garantisce da sola il rilascio del titolo;
- il dissenso di un Comune o di un ente non sempre equivale a un veto;
- limiti edilizi e paesaggistici devono essere valutati nel caso concreto.
Giurisprudenza recente sulle FER (autorizzazioni, aree idonee, agrivoltaico, aree agricole)
Autorizzazione fotovoltaica: risarcimento per reiterazione di dinieghi illegittimi
Sentenza Consiglio di Stato 5880/2026
In materia di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, la reiterazione di dinieghi illegittimi fondati su motivazioni sostanzialmente analoghe, anche dopo un precedente annullamento giurisdizionale, costituisce un indice idoneo a dimostrare la colpa della pubblica amministrazione, salvo che questa provi l’esistenza di un errore scusabile.
Quando il ritardato rilascio del titolo impedisce al richiedente di concorrere all’accesso a un regime incentivante, è risarcibile la perdita di una possibilità concreta, qualora risulti che l’autorizzazione avrebbe potuto essere rilasciata in tempo utile e non sia dimostrata l’impossibilità di completare l’intervento entro la scadenza degli incentivi.
Con la sentenza n. 5880/2026, il Consiglio di Stato ha così giudicato il caso di un impianto fotovoltaico autorizzato dalla Regione Puglia soltanto nel 2023, a fronte di un’istanza presentata nel 2010 e di due precedenti dinieghi annullati dal giudice amministrativo.
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Illegittimità del vincolo dell'autorizzazione di impianti agrivoltaici al possesso di qualifiche soggettive o forme societarie
Consiglio di Stato 6004/2026
Per realizzare un impianto agrivoltaico, il soggetto proponente deve necessariamente essere un’impresa agricola? Un produttore di energia può presentare il progetto senza costituire una società insieme a un imprenditore agricolo?
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6004/2026, ha affrontato il tema esaminando gli indirizzi adottati nel 2024 dalla Regione Lombardia per l’installazione di impianti agrivoltaici nelle aree agricole che limitavano la possibilità di richiedere il titolo abilitativo alle imprese agricole, singole o associate, e alle società partecipate congiuntamente da imprenditori agricoli e produttori di energia.
Per i giudici, però, una simile restrizione non trova fondamento nella normativa statale e contrasta con il principio della massima diffusione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
La Regione non può subordinare l’autorizzazione di un impianto agrivoltaico alla qualifica di imprenditore agricolo del proponente o alla costituzione di una società mista tra operatori energetici e agricoli
La natura agrivoltaica di un progetto non dipende dalla forma giuridica del proponente, ma dalla concreta integrazione tra produzione energetica e continuità dell’attività agricola.
Pertanto, l’attività agricola può essere affidata anche a un soggetto terzo mediante un rapporto contrattuale.
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Illegittimità del blocco delle autorizzazioni regionali alle FER
Corte Costituzionale 144/2026
Le Regioni possono pianificare la localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, ma non possono sospendere indiscriminatamente i procedimenti nelle aree non qualificate come idonee. La non idoneità, infatti, non equivale a un divieto assoluto di installazione
Con queste motivazioni la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge della Regione Sardegna n. 31/2025 che impediva temporaneamente sia la prosecuzione delle istanze già presentate sia la presentazione di nuove domande relative a impianti FER localizzati nelle aree non comprese tra quelle idonee.
Il principio affermato dalla Consulta con la sentenza n. 144/2026, depositata il 23 luglio 2026, è netto: le competenze regionali in materia di pianificazione territoriale e localizzazione degli impianti non possono trasformarsi in un arresto generalizzato del sistema autorizzativo nazionale.
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Fotovoltaico in area idonea vicino a un bene tutelato: il vincolo blocca l’autorizzazione?
TAR Lombardia 3677/2026
Le categorie di aree idonee previste dall'art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021 hanno carattere alternativo e non cumulativo; pertanto, l'area agricola ubicata entro 500 metri da uno stabilimento produttivo conserva la qualificazione di area idonea ai sensi della lett. c-ter), n. 2, anche se ricade, in tutto o in parte, nella fascia di rispetto di un bene sottoposto a tutela culturale o paesaggistica
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Fotovoltaico a terra in zona industriale: quando è attività libera, non serve la qualificazione di area idonea
TAR Umbria 282/2026
La disciplina dell’attività libera opera come normativa speciale per gli impianti minori e prescinde dalla diversa qualificazione dell’area effettuata in base alla disciplina sulle aree idonee.
È il chiarimento fornito dal TAR Umbria con la sentenza n. 282/2026, relativa alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 3.956,12 kW in un’area classificata dal piano regolatore come zona a destinazione industriale.
Il punto centrale della decisione è la distinzione tra due piani spesso sovrapposti nella pratica: la qualificazione della superficie come area idonea o non idonea e il regime amministrativo applicabile allo specifico intervento.
La sentenza precisa anche che il fotovoltaico a terra di potenza inferiore a 5 MW in zona industriale rientra nell’attività libera, chiarendo quando la vicinanza a un bene culturale impedisce la realizzazione di un impianto fotovoltaico, se una fascia di rispetto di 500 metri comporta automaticamente il passaggio dall’attività libera alla PAS e quando è necessaria la garanzia per la futura dismissione dell’impianto.
Agrivoltaico in area idonea: il parere della Soprintendenza non è un veto automatico
Sentenza TAR Lazio 11395/2026
Un’area idonea per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili non garantisce automaticamente il rilascio del titolo. Allo stesso tempo, però, il parere negativo della Soprintendenza non può bloccare da solo il procedimento.
È questo il punto centrale della sentenza TAR Lazio, sez. III, n. 11395/2026, relativa al diniego opposto dal Comune di Anguillara Sabazia a una PAS per la realizzazione di un impianto agrivoltaico avanzato.
L’area idonea non rende l’impianto sempre autorizzabile, ma impone all’amministrazione una valutazione concreta, autonoma e motivata; il Comune deve decidere, non limitarsi a “trasferire” nel provvedimento finale il dissenso espresso dagli enti competenti in materia paesaggistica.
Particolarmente interessante anche un altro aspetto affrontato dalla sentenza: la tutela del paesaggio agrario di valore non può essere letta solo in chiave funzionale o produttiva. Pertanto, non si può escludere in via astratta l’applicazione delle previsioni paesaggistiche agli impianti agrivoltaici. L’elemento tecnologico e funzionale dell’agrivoltaico è rilevante, ma non elimina la necessità di valutare l’impatto sul paesaggio.
Sintesi redazionale della sentenza
Agrivoltaico e limiti troppo rigidi senza istruttoria tecnica
Sentenza TAR Bolzano 131/2026
È illegittima la disciplina regolamentare che limiti l’installazione di impianti agrivoltaici su superfici agricole mediante criteri morfologici e altimetrici rigidi e immediatamente preclusivi, quali una soglia massima di quota e una pendenza massima del terreno, quando tali criteri non siano sorretti da studi tecnici individuati, documentati e verificabili.
L’esenzione degli atti normativi dall’obbligo di motivazione puntuale non esonera l’amministrazione dal dovere di fondare le proprie scelte discrezionali su un’istruttoria adeguata, soprattutto quando la regolazione incide sulla diffusione delle fonti rinnovabili e sulla possibilità di utilizzare i terreni agricoli per la produzione di energia.
In base a questi principi la sentenza TRGA Bolzano n. 131/2026 esamina la legittimità di una disciplina provinciale che consentiva l’installazione di impianti agrivoltaici su superfici agricole solo al ricorrere di due condizioni molto precise: quota entro 75 metri sopra il livello dei fiumi Adige e Isarco e pendenza non superiore al 10%.
Sintesi redazionale della sentenza
Agrivoltaico in area idonea: la VIA prevale sulla tutela agricola
Sentenza TAR Piemonte 1328/2026
Negli impianti agrivoltaici localizzati in aree idonee, in assenza di divieti localizzativi espressi o di criticità istruttorie concrete, l’interesse pubblico alla diffusione delle fonti rinnovabili, rafforzato dalla localizzazione in area idonea, può prevalere sugli interessi agricoli e paesaggistici contrapposti.
Così stabilisce la sentenza del TAR Piemonte, sez. II, n. 1328/2026 relativa a un progetto agrivoltaico di grandi dimensioni, inserito nel quadro degli obiettivi PNRR e PNIEC.
La sentenza chiarisce inoltre che:
- il giudizio positivo di compatibilità ambientale può legittimamente fondarsi su un’istruttoria che valuti anche per relationem le opere comuni di connessione, mediante richiamo a pareri tecnici specifici e individuabili
- i requisiti soggettivi previsti dal DM MASE n. 436/2023 rilevano ai fini dell’accesso agli incentivi e non costituiscono condizioni di legittimità della VIA.
Sintesi redazionale della sentenza
Fotovoltaico su terreno agricolo e classamento catastale
Corte di Cassazione 15409/2026
Un impianto fotovoltaico installato su terreno agricolo non è automaticamente classificabile in categoria D/10: la ruralità catastale richiede la prova dell’effettiva connessione funzionale con l’attività agricola principale. Se il fondo è destinato esclusivamente alla produzione di energia elettrica, senza un concreto rapporto con l’impresa agricola, è legittimo il classamento in categoria D/1
Illegittimità delle limitazioni regionali alle norme nazionali sulle aree idonee
Consiglio di Stato 4201/2026
Con la sentenza n. 4201/2026, il Consiglio di Stato, Sezione IV, affronta il caso di un impianto fotovoltaico da realizzare nel Comune di Sarsina, in Emilia-Romagna, negato da ARPAE sulla base della presunta impossibilità di occupare il 100% dell’area agricola disponibile. Secondo l’amministrazione, infatti, la disciplina regionale avrebbe consentito l’installazione solo entro il limite del 10% della superficie agricola nella disponibilità del proponente.
Il punto centrale della decisione è chiaro: è illegittima la disciplina regionale che limita in modo automatico la realizzazione di impianti fotovoltaici in area agricola, quando tale previsione rende più difficile l’installazione degli impianti in aree considerate idonee dalla normativa statale o comunque comprime la valutazione concreta riservata al procedimento autorizzativo. Le Regioni possono esercitare i propri poteri di governo del territorio, ma non possono introdurre ostacoli non previsti dal legislatore statale né sostituire con vincoli rigidi il bilanciamento degli interessi che deve avvenire nella Conferenza di servizi.
Leggi la sintesi redazionale della sentenza
Impianto fotovoltaico in area agricola: quando il Comune può bloccare il progetto
Consiglio di Stato 3611/2026
La sentenza Consiglio di Stato, sez. IV, n. 3611/2026 è particolarmente rilevante perché affronta alcuni temi destinati a incidere su molti procedimenti autorizzativi futuri: quando una pratica può dirsi completa, quali limiti incontra il potere di opposizione del Comune, che peso ha la presenza di un corridoio ecologico, quando il PAUR produce variante urbanistica e quando una modifica progettuale impone di riaprire la VIA.
Il caso: impianto fotovoltaico in area agricola e opposizione del territorio
La vicenda nasce dalla richiesta di autorizzazione per la realizzazione e l’esercizio di un impianto fotovoltaico a terra in area agricola, con potenza pari a 7.290 kWp, su una superficie di circa 12 ettari.
Il progetto era stato contestato dal Comune di Mogliano Veneto, dalla Soprintendenza e da alcuni privati proprietari di immobili nelle vicinanze. Le principali critiche riguardavano:
- l’impatto sul paesaggio agricolo;
- l’interferenza con un corridoio ecologico;
- la presunta incompletezza dell’istanza;
- la mancata valutazione di alternative localizzative;
- la modifica successiva dell’accesso carrabile;
- l’effetto di variante urbanistica prodotto dal PAUR.
Nonostante le opposizioni, la Regione aveva concluso positivamente il procedimento, rilasciando il Provvedimento autorizzatorio unico regionale. Il TAR Veneto aveva respinto il ricorso di primo grado e il Consiglio di Stato ha confermato tale esito.
Quando una pratica può dirsi davvero “completa”
Uno dei punti più importanti della sentenza riguarda la distinzione tra completezza documentale e adeguatezza documentale.
Gli appellanti sostenevano che l’istanza non fosse completa perché vi sarebbero state carenze relative, tra l’altro, al piano particellare, alla disponibilità delle aree, all’accesso carrabile, alla documentazione sulle coltivazioni biologiche e alla leggibilità dell’istanza.
Il Consiglio di Stato respinge questa impostazione e chiarisce un principio molto rilevante nei procedimenti PAUR: la verifica iniziale prevista dall’art. 27-bis del Codice dell’ambiente riguarda la completezza formale della documentazione, non la sua piena adeguatezza tecnico-istruttoria.
In altri termini, una pratica può essere considerata completa quando contiene gli elaborati e gli atti necessari per avviare il procedimento. Le successive richieste di chiarimenti, integrazioni o regolarizzazioni non dimostrano automaticamente che l’istanza fosse originariamente incompleta: possono invece rientrare nella normale fase istruttoria.
Questo passaggio è decisivo perché consente di applicare il regime transitorio della legge regionale Veneto 17/2022 ai procedimenti già avviati e formalmente completi prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina.
La disciplina transitoria non viola la tutela dell’ambiente
Gli appellanti avevano sollevato anche una questione di legittimità costituzionale della disciplina transitoria contenuta nella legge regionale Veneto n. 17/2022, sostenendo che essa sacrificasse la tutela ambientale e paesaggistica, garantita dall’art. 9 della Costituzione, a favore dell’affidamento dell’operatore economico.
Il Consiglio di Stato considera la questione infondata.
Secondo i giudici, la norma regionale realizza un bilanciamento non irragionevole tra interessi contrapposti: da un lato la tutela dell’ambiente e del paesaggio, dall’altro l’affidamento del proponente che, prima della modifica normativa, aveva già presentato un’istanza completa, sostenuto costi e programmato investimenti.
La soglia scelta dal legislatore regionale, cioè la completezza formale della documentazione, viene ritenuta idonea a distinguere le iniziative effettivamente avviate da eventuali istanze meramente strumentali, presentate solo per sfuggire alla nuova disciplina.
La sentenza richiama anche un parallelismo con la disciplina nazionale più recente in materia di fonti rinnovabili, che attribuisce rilievo alla verifica di completezza documentale per individuare le procedure in corso.
Corridoio ecologico: non è un divieto assoluto di intervento
Altro punto centrale riguarda la presenza di un corridoio ecologico nell’area interessata dal progetto.
Secondo i ricorrenti, tale classificazione avrebbe dovuto impedire l’insediamento dell’impianto fotovoltaico, poiché l’opera avrebbe compromesso le funzioni ecologiche dell’area.
Il Consiglio di Stato adotta una posizione più articolata: la presenza di un corridoio ecologico non comporta automaticamente l’impossibilità di ogni trasformazione del territorio. Ciò che deve essere verificato è se l’intervento impedisca o comprometta concretamente la mobilità delle specie, la continuità ecologica e l’interscambio genetico.
Nel caso specifico, i giudici ritengono che l’istruttoria regionale abbia esaminato questi profili, considerando sia l’aspetto conservativo del corridoio ecologico, sia la sua funzionalità dinamica. Le misure di mitigazione previste, come l’inerbimento, le siepi perimetrali e gli accorgimenti per la permeabilità faunistica, sono state considerate sufficienti nell’ambito della valutazione tecnica svolta dall’amministrazione.
La sentenza, quindi, non afferma che il corridoio ecologico sia irrilevante; chiarisce però che esso non costituisce di per sé un vincolo assoluto, ma richiede una valutazione concreta dell’impatto dell’opera.
I limiti del Comune: il dissenso locale non equivale a veto
La decisione è significativa anche per i rapporti tra Regione e Comune nei procedimenti per impianti da fonti rinnovabili.
Il Comune aveva espresso più volte parere negativo, richiamando profili ambientali, urbanistici e paesaggistici. Tuttavia, il Consiglio di Stato conferma che il dissenso comunale non può trasformarsi in un veto automatico, soprattutto quando il procedimento PAUR ha natura complessa e coinvolge una pluralità di interessi pubblici.
La conferenza di servizi deve valutare le osservazioni del Comune, ma non è vincolata ad accoglierle se ritiene, con motivazione non illogica, che il progetto sia autorizzabile.
La sentenza valorizza quindi il carattere unitario e concentrato del PAUR: il procedimento serve proprio a comporre interessi diversi, senza attribuire a un singolo ente locale un potere interdittivo assoluto. Questo non significa ridurre il ruolo del Comune, ma collocarlo all’interno di un bilanciamento più ampio, che comprende anche l’interesse pubblico alla produzione di energia rinnovabile.
PAUR e variante urbanistica: il progetto può superare le previsioni comunali ostative
Gli appellanti contestavano anche l’effetto urbanistico del PAUR, sostenendo che il progetto fosse incompatibile con le previsioni della pianificazione comunale e provinciale.
Il Consiglio di Stato conferma l’impostazione già seguita dal TAR: il PAUR può produrre effetto di variante urbanistica, in coerenza con la disciplina autorizzatoria degli impianti da fonti rinnovabili.
Il punto è particolarmente importante: l’eventuale contrasto con una previsione urbanistica comunale non determina automaticamente l’illegittimità dell’autorizzazione. Quando la normativa consente al provvedimento autorizzatorio di assumere valore di variante, il procedimento può superare la disciplina urbanistica ostativa, purché ciò avvenga nell’ambito della conferenza di servizi e con adeguata valutazione degli interessi coinvolti.
Nel caso esaminato, inoltre, la variante comunale che introduceva un divieto di insediamento di impianti fotovoltaici a terra era stata successivamente annullata con decreto del Presidente della Repubblica, a seguito di ricorso straordinario.
VIA e alternative progettuali: non serve cercare qualsiasi area astrattamente migliore
La sentenza affronta anche il tema della valutazione delle alternative progettuali nell’ambito della VIA.
Gli appellanti sostenevano che il proponente avrebbe dovuto valutare siti alternativi, anche esterni o comunque diversi dall’area prescelta, ritenuti meno problematici sotto il profilo ambientale e paesaggistico.
Il Consiglio di Stato richiama il Codice dell’ambiente e chiarisce che lo studio di impatto ambientale deve esaminare le alternative ragionevoli, compresa l’opzione zero. Tuttavia, ciò non significa che il proponente debba ricercare qualsiasi area astrattamente preferibile, né che sia obbligato a localizzare il progetto in ambiti territoriali diversi o in aree delle quali non abbia la disponibilità.
La valutazione delle alternative deve essere proporzionata e coerente con le caratteristiche del progetto. Non può trasformarsi in un obbligo generalizzato di delocalizzazione ogni volta che esista, in astratto, un sito meno conflittuale.
Soprintendenza e paesaggio: il parere negativo deve essere valutato, ma può essere superato
Un altro tema delicato riguarda il parere negativo espresso dalla Soprintendenza sull’impatto paesaggistico dell’intervento.
La Soprintendenza aveva evidenziato il rischio che l’impianto introducesse una cesura visiva in un contesto agricolo ancora riconoscibile. I ricorrenti sostenevano che tali rilievi non fossero stati adeguatamente considerati.
Il Consiglio di Stato ritiene invece che il Comitato tecnico regionale VIA abbia motivato in modo sufficiente il superamento delle criticità paesaggistiche sollevate dalla Soprintendenza.
Il principio che emerge è chiaro: il parere negativo della Soprintendenza non può essere ignorato o trattato come irrilevante, ma può essere superato nell’ambito del procedimento se l’amministrazione competente svolge un’istruttoria adeguata e fornisce una motivazione non manifestamente illogica.
Anche in questo caso il giudice amministrativo non sostituisce la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione, salvo che emergano errori evidenti, travisamenti dei fatti o manifesta irragionevolezza.
Modifiche progettuali: non ogni variazione fa ripartire il procedimento
Dopo la conclusione della VIA, la società proponente aveva previsto un nuovo accesso carrabile all’impianto. Secondo gli appellanti, questa modifica avrebbe imposto una nuova pubblicazione, una nuova consultazione del pubblico e una rinnovata valutazione di impatto ambientale.
Il Consiglio di Stato respinge anche questa censura.
La modifica dell’accesso è stata qualificata come intervento di portata limitata, valutato dal Comitato VIA come privo di ulteriori impatti ambientali rispetto a quelli già esaminati. Inoltre, il nuovo accesso era stato autorizzato dal Comune con apposito permesso di costruire.
Da qui il principio: non ogni modifica progettuale successiva alla VIA comporta automaticamente la riapertura dell’intero procedimento. Occorre verificare se la modifica sia sostanziale e se determini impatti ambientali ulteriori o diversi. In mancanza di tali effetti, non è necessario riavviare la consultazione pubblica.
Il giudice non entra nel merito tecnico, salvo errori evidenti
La sentenza ribadisce più volte un principio consolidato: le valutazioni ambientali, paesaggistiche e tecnico-discrezionali dell’amministrazione sono sindacabili dal giudice amministrativo solo entro limiti precisi.
Il giudice può intervenire in presenza di:
- manifesta illogicità;
- irragionevolezza;
- travisamento dei fatti;
- difetto istruttorio evidente;
- motivazione insufficiente o contraddittoria.
Non può invece sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione quando la decisione tecnica risulti plausibile, motivata e fondata su un’istruttoria non carente.
Questo aspetto è decisivo nei contenziosi sugli impianti FER: il semplice dissenso di residenti, associazioni o enti locali rispetto al bilanciamento operato dalla conferenza di servizi non basta, da solo, a determinare l’illegittimità del PAUR.
Perché la sentenza 3611/2026 è importante
La sentenza n. 3611/2026 è destinata ad avere un peso rilevante nei contenziosi sugli impianti fotovoltaici a terra.
Con questa decisione il Consiglio di Stato rafforza alcuni principi fondamentali per i procedimenti autorizzativi degli impianti da fonti rinnovabili:
- la completezza documentale non coincide con la piena adeguatezza istruttoria;
- il corridoio ecologico non determina automaticamente un divieto assoluto di intervento;
- il dissenso del Comune non ha valore di veto;
- il PAUR può produrre variante urbanistica;
- la VIA deve valutare alternative ragionevoli, non ogni possibile localizzazione astratta;
- le modifiche progettuali minori non fanno ripartire automaticamente il procedimento;
- il sindacato del giudice sulle valutazioni tecniche resta limitato ai casi di evidente illogicità, errore o difetto istruttorio.
La pronuncia si inserisce in un orientamento volto a garantire certezza ai procedimenti per le energie rinnovabili, senza escludere la tutela del territorio, ma pretendendo che le opposizioni siano puntuali, tempestive e fondate su vizi effettivi dell’azione amministrativa.
Il Consiglio di Stato non afferma che la realizzazione di impianti FER debba sempre prevalere sulla tutela del territorio. Al contrario, conferma che ambiente, paesaggio, biodiversità, pianificazione comunale e partecipazione pubblica devono essere valutati con attenzione.
Tuttavia, la pronuncia esclude che tali interessi possano essere invocati in modo automatico per bloccare l’intervento, senza dimostrare un effettivo vizio dell’istruttoria o una concreta incompatibilità del progetto.
Il messaggio è chiaro: il Comune può opporsi, la Soprintendenza può esprimere rilievi, i cittadini possono partecipare e contestare, ma il procedimento autorizzatorio deve concludersi sulla base di una valutazione complessiva, tecnica e motivata, non sulla base di un veto locale o di una generica contrarietà all’impianto.
La sentenza conferma quanto sia importante affrontare i progetti fotovoltaici con una documentazione tecnica completa, verificabile e coerente con il contesto territoriale.
In questa prospettiva, adeguanti software supportano il professionista nella progettazione degli impianti fotovoltaici, anche di grandi dimensioni, attraverso modellazione 3D/BIM, dimensionamento, analisi dell’irraggiamento, verifica degli ombreggiamenti, schema elettrico e valutazione economica dell’intervento. Il software consente inoltre di lavorare con dati climatici UNI, ENEA e PVGIS e di valutare le condizioni reali del sito di installazione, aspetti sempre più centrali nei procedimenti autorizzativi e nelle istruttorie ambientali.
Agrivoltaico e tutela del paesaggio: illegittimi i dinieghi generici delle Amministrazioni
Consiglio di Stato 1286/2026
In tema di autorizzazione (VIA e PAUR) per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, è illegittimo il diniego opposto alla costruzione di un impianto "agrivoltaico" (caratterizzato da moduli elevati da terra e idoneo a preservare la continuità dell'attività agricola) che sia fondato sull'applicazione dei parametri restrittivi e degli indici di pressione cumulativa previsti per i tradizionali impianti fotovoltaici "a terra".
L'Amministrazione procedente è tenuta ad operare un rigoroso e concreto bilanciamento tra la tutela del paesaggio e il principio, di derivazione euro-unitaria, della massima diffusione delle fonti rinnovabili (assistito dalla presunzione di interesse pubblico prevalente), escludendo che l'interesse paesaggistico possa assurgere a "interesse tiranno" capace di prevalere in via automatica, specialmente in aree classificate ex lege come "idonee" e prive di vincoli diretti.
Ne consegue che il giudizio negativo di compatibilità ambientale non può fondarsi su motivazioni generiche o astratte relative all'alterazione del contesto rurale o alla mera presenza di beni storico-culturali (es. masserie) nel territorio, ma deve essere supportato da un'istruttoria puntuale che valuti l'effettiva visibilità dell'impianto, le distanze reali dai beni da tutelare e l'idoneità delle specifiche opere di mitigazione proposte dal proponente.
La sintesi redazionale della sentenza
Agrivoltaico, PAS e limiti di altezza: i tracker a inseguimento devono rispettare le NTA comunali
TAR Sicilia 649/2026
La progettazione di impianti agrivoltaici e fotovoltaici a terra richiede un'attenta analisi non solo della normativa nazionale sulle fonti rinnovabili, ma anche degli strumenti urbanistici locali. Un errore comune è ritenere che la qualifica di "opera di pubblica utilità", unita all'utilizzo di iter autorizzativi snelli, esentino l'impianto dal rispetto dei rigidi parametri edilizi comunali.
La deroga urbanistica prevista dall'art. 12, comma 7, del D.lgs. 387/2003 afferisce esclusivamente alla zonizzazione, consentendo l'ubicazione dell'impianto, ma non esonera dal rispetto degli altri parametri edilizi che caratterizzano la zona agricola, quali i limiti di altezza massima stabiliti dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del Piano Regolatore Generale.
Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.3) del D.P.R. n. 380/2001, l'impianto fotovoltaico costituisce "nuova costruzione" e, pertanto, anche in caso di ricorso alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) ex art. 6 del D.lgs. n. 28/2011, il progetto deve essere conforme agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti. Ne consegue la legittimità del diniego opposto dall'Amministrazione comunale alla realizzazione di un impianto agrivoltaico i cui pannelli, montati su tracker ad inseguimento solare, superino, seppur temporaneamente durante la fase di massima rotazione giornaliera, il limite di altezza massima assoluta prescritto dalle NTA per la zona agricola di riferimento.
E' quanto stabilito dalla sentenza n. 649 del 2 marzo 2026 del TAR Sicilia.
La sintesi redazionale della sentenza
Il giudizio di compatibilità paesaggistica non può essere superato "puramente e semplicemente" dalla qualificazione dell'area come "idonea"
TAR Lazio 4135/2026
Con la sentenza 4135/2026, il TAR Lazio ha stabilito che la qualificazione di un'area come "idonea" non comporta un'automatica assentibilità dell'intervento.
L'idoneità dell'area (anche alla luce del recente Decreto Aree Idonee) rappresenta una presunzione di favore per l'insediamento degli impianti, ma non esclude la necessità di una valutazione paesaggistica puntuale. Eventuali vincoli sopravvenuti e le relative fasce di rispetto imponevano un'analisi rigorosa.
Leggi la sintesi redazionale della sentenza
Area non idonea alle FER non comporta divieto assoluto e aprioristico
Sentenza TAR Sardegna 346/2026
Con la sentenza n. 346 del 14 febbraio 2026, il TAR Sardegna (Sezione Seconda) ha annullato il provvedimento con cui la Regione Autonoma della Sardegna aveva bloccato l'iter autorizzativo di un parco eolico, basandosi sul divieto assoluto di costruzione nelle cosiddette "aree non idonee".
I giudici hanno accolto in pieno il ricorso della società, basando la propria decisione su un evento dirimente: la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025 della Corte Costituzionale.
La Consulta aveva infatti già dichiarato incostituzionale l'art. 1, comma 5, della L.R. n. 20/2024 per contrasto con l'art. 117 della Costituzione e con i principi di massima diffusione delle energie rinnovabili dettati dalla direttiva UE (RED II) e dal D.Lgs. 199/2021.
L'inidoneità di un'area non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico. È questo il principio di diritto fondamentale ribadito dal TAR. Pur non potendo beneficiare delle procedure semplificate previste per le "aree idonee", i progetti ricadenti in aree non idonee hanno comunque il diritto di essere valutati nel merito, analizzando l'effettivo impatto ambientale e paesaggistico caso per caso.
La sintesi redazione della sentenza
Aree agricole idonee per il fotovoltaico a terra: ipotesi speciali e clausola generale
Consiglio di Stato 1099/2026
Se un’area agricola è fuori dai beni tutelati ex d.lgs. 42/2004 e oltre la fascia prevista, essa può essere considerata idonea senza dover dimostrare anche la vicinanza a zone industriale.
Con questo principio, la Sez. IV del Consiglio di Stato (sentenza n. 1099/2026) annulla l’autotutela con cui un Comune aveva stoppato, dopo il silenzio-assenso, una PAS per un impianto fotovoltaico a terra in area agricola.
La controversia riguarda il regime “transitorio” dell’art. 20 del D.Lgs. 199/2021, che disciplina i criteri per individuare le aree idonee alla realizzazione di impianti a fonti rinnovabili nelle more dell’adozione dei decreti ministeriali e delle successive leggi regionali. Leggi la sintesi redazione della sentenza
I vari casi indicati dalla legge sono alternativi e non concorrenti
Consiglio di Stato 10383/2025
Le fattispecie elencate dall’art. 20 del D.Lgs 199/2021 sulle aree idonee alle rinnovabili vanno lette nei termini di completa autonomia o alternatività e non in termini di concorrenza necessaria.
Pertanto un'area deve considerarsi idonea se rispetta i requisiti della lettera c-ter o, nel solo caso di mancata applicazione di quest’ultima norma, se rispetta i requisiti della lettera c-quater, senza necessità di cumulo dei requisiti previsti dalle due norme, con conseguente ampliamento dell’ambito delle aree idonee.
È quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza n. 10383 del 30 dicembre 2025 precisando - in continuità con una precedente sentenza del TAR Toscana - che l’eventuale non operatività della lettera c-quater non esclude l’autorizzabilità dell’opera ai sensi della lettera c-ter, in quanto la seconda delle due disposizioni (c-quater) mira, nelle chiare intenzioni del legislatore, ad aggiungere una nuova ipotesi di idoneità legale, facendo testualmente salva l’operatività della prima norma (c-ter).
Ciò si evince dai lavori preparatori del D.L. 50/2022 dove si legge che, "con l'introduzione della lettera c-quater), il legislatore, nell'ottica di favor per l'istallazione degli impianti di energie rinnovabili, ha voluto estendere le aree legislativamente qualificate idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere (contemplate alle lettere "a", "b", "c’" ‘"c-bis", "c-bis.1" e "c-ter"), anche ("c-quater") superfici non ancora modificate da attività antropiche".
Il principio è particolarmente importante anche alla luce delle successive modifiche apportate dal Testo Unico Rinnovabili e dal Decreto Aree idonee 2025 (l'art. 20 è stato abrogato dal D.Lgs. 190/2024, a sua volta modificato dal D.L. 175/2025). Le norme vanno lette sempre come l'elenco delle varie casistiche in cui un’area può essere ritenuta idonee, in termini di alternatività e non di concorrenza.
La qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione degli impianti FER
Corte Costituzionale 184/2025
Con la sentenza 184 del 16 dicembre 2025 la Corte Costituzionale ha ribadito che la qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione degli impianti FER, che ha l’effetto di determinare l’impossibilità di accedere ai procedimenti autorizzatori semplificati previsti dal legislatore statale per velocizzare la diffusione delle fonti rinnovabili nelle aree idonee.
La sentenza ha ad oggetto il giudizio di legittimità costituzionale della legge 20/2024 della Regione Sardegna promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Leggi la sintesi della sentenza
Impianti fotovoltaici in aree vincolate, la PAS non può aggirare il parere della Soprintendenza
TAR Lazio 429/2025
In merito ai procedimenti di Autorizzazione Semplificata (PAS) per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (FER), se l'area interessata non risulta qualificabile come "area idonea ex lege" in quanto soggetta ad un vincolo paesaggistico, il parere della Soprintendenza competente mantiene il suo carattere vincolante per l'amministrazione procedente (il Comune o la Regione).
Di conseguenza, l'autorità procedente non può svolgere una propria autonoma valutazione per superare il parere negativo espresso dalla Soprintendenza, e la motivazione del diniego basata sul parere negativo vincolante risulta legittima.
È quanto stabilito dal TAR Lazio con la sentenza 429/2025. Leggi di più
L'assenza di vincoli culturali e paesaggistici basta a qualificare un’area come idonea
TAR Lombardia 950/2025
La norma che qualifica come idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia rinnovabile le aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela non indica un requisito aggiuntivo rispetto alle altre ipotesi.
A precisarlo è il Tar Lombardia con la sentenza n. 950 del 27 ottobre 2025.
La lett. c-quater del comma 8 dell’articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 va intesa come un’ulteriore fattispecie di aree idonee, ampliativa dell’elenco contenuto nel comma 8 e un’ipotesi distinta da quelle elencate nelle lettere precedenti, che prevede requisiti propri valevoli solo per essa, e che ha la funzione di ampliare il novero delle aree idonee, aggiungendovi una fattispecie ulteriore a quelle già contemplate nelle lettere precedenti.
Aree idonee al fotovoltaico, le norme regionali più restrittive vanno disapplicate
Tar Toscana 1649/2025
Il D. Lgs. 199/2021 ha individuato un catalogo di aree da considerarsi immediatamente idonee, ex lege, alla realizzazione di impianti FER. La norma regionale che stabilisce criteri, distanze o limiti più restrittivi è abrogata tacitamente e va disapplicata.
È quanto stabilito dal Tar Toscana che, con la sentenza del 21 ottobre 2025, n. 1649, ha accolto il ricorso contro il diniego dell’autorizzazione unica alla realizzazione e all’esercizio di un impianto fotovoltaico con moduli a terra.
Le Regioni non possono vietare impianti fotovoltaici a terra nelle aree dichiarate idonee dal legislatore
Consiglio di Stato 6160/2025
Con la sentenza 6160/2025 il Consiglio di Stato ha annullato le delibere della Regione Piemonte che prevedono il divieto all’installazione di impianti fotovoltaici a terra su aree agricole di elevato interesse economico, rafforza la giurisprudenza sull’equilibrio dei poteri di normazione nell’ambito delle fonti rinnovabili.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto tale esclusione illegittima, priva di fondamento legislativo e lesiva dell’interesse pubblico alla transizione energetica. In un passaggio della motivazione, i giudici richiamano la sentenza 466/2025, secondo cui la Regione non può frapporre alla realizzazione di impianti fotovoltaici ostacoli non previsti dal legislatore statale né intervenire direttamente, anteriormente alla fissazione con decreto ministeriale, in materia di «principi e criteri omogenei» per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e all’installazione degli impianti.
Le norme regionali, dunque, violano gli articoli 20, commi 1, 6 e 8, del Dlgs 199/2021, nella misura in cui introducono un regime differenziale, impedendo la collocazione di impianti fotovoltaici a terra anche nelle aree dichiarate idonee dal legislatore.
Le aree idonee prevalgono sulle previsioni urbanistiche locali di azzonamento
Consiglio di Stato 6725/2025
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 6725 del 29 luglio 2025, si è pronunciato su un contenzioso riguardante la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra in un’area agricola.
La controversia ha avuto origine dal diniego espresso dall’amministrazione comunale di seguire la procedura abilitativa semplificata (PAS) per il progetto di installazione, imponendo invece la procedura ordinaria dell’autorizzazione unica.
In merito alla compatibilità urbanistica dell’impianto, il Consiglio di Stato sottolinea il valore e la portata normativa dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021, che disciplina le aree idonee all’installazione di impianti FER e che supera le previsioni urbanistiche locali di azzonamento che impediscano il collocamento degli impianti FER in ambito agricolo, senza escludere il rispetto delle altre norme urbanistiche ed edilizie.
La circostanza che il legislatore nazionale abbia sancito in nuce la compatibilità urbanistica tra impianti FER e zone agricole fa automaticamente rientrare i primi tra gli "usi agricoli" consentiti, a prescindere da quanto possa essere stringente la pianificazione locale delle zone agricole. Infatti, se è vero che, in virtù della previsione della legge nazionale, è possibile realizzare impianti di produzione di energia rinnovabile nelle aree agricole, va da sé che non è consentito al singolo comune vietarne il collocamento in un intero ambito del proprio territorio contenente anche zone agricole.
Non si può dunque consentire a un Comune di superare la valutazione di idoneità di cui all'art. 20, co. 8, d.lgs. 199/2021, creando delle zone urbanistiche sui generis.
In merito al blocco del fotovoltaico a terra sulle aree agricole previsto dal DL Agricoltura 2024, il Consiglio di Stato ricorda che, in virtù della norma transitoria di cui all'art. 5, co. 2, d.l. 63/2024, la restrizione per gli impianti fotovoltaici a terra “non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi”.
Ricordiamo che il D.L. 63/2024 circoscrive le zone agricole idonee ad ospitare gli impianti fotovoltaici a terra, prevedendo che “[l]'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui alle lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata”.
Pertanto l'art. 20, co. 1-bis, d.lgs. 199/2021 non è applicabile alla fattispecie, poiché il progetto in esame è stato sottoposto a PAS prima dell'entrata in vigore della restrizione, ossia il 16 maggio 2024.
Impianti da rinnovabili, il Comune può imporre distanze minime dai centri abitati?
TAR Lazio 3093/2025
I Comuni non possono imporre arbitrariamente distanze minime tra impianti da rinnovabili e centri abitati. Questa decisione è stata presa in seguito a un ricorso presentato da una società agricola contro un Comune che aveva negato l'autorizzazione per un impianto di biogas a causa di un regolamento d'igiene comunale che imponeva distanze minime.
Leggi la versione più approfondita della sentenza del Tar Lazio
Il Comune non può vietare il fotovoltaico a terra nelle aree agricole
TAR Campania 881/2025
Non rientra nelle competenze dei Comuni la facoltà di stabilire limiti territoriali all'installazione degli impianti fotovoltaici.
Lo stabilisce con la sentenza n. 881/2025 il Tar Campania, evidenziando che il complessivo assetto di attribuzioni nella materia delle fonti da energia rinnovabile non contempla la possibilità da parte dei Comuni di individuare limitazioni territoriali all’installazione dei relativi impianti e considerando, peraltro, che nemmeno le Regioni potrebbero prevedere un divieto aprioristico di carattere generale alla realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra come quello previsto dalle N.T.A.
Inoltre, tale divieto si porrebbe comunque in contrasto con la normativa di rango nazionale.
L’amministrazione comunale infatti non può "disciplinare direttamente tali aspetti con proprio regolamento, atteso che la relativa competenza è divisa tra la fonte statale e quella regionale, senza margine per un intervento diretto e sostitutivo dell’ente locale. Del resto, ciò comporterebbe la creazione di una disciplina frammentaria adottata in assenza dei “principi e criteri omogenei” che il legislatore ha ritenuto necessario previamente stabilire con decretazione affidata ai Ministeri, al fine di garantire certezza della disciplina applicabile e adeguato sviluppo della rete di fonti energetiche rinnovabili sull’intero territorio nazionale".
Nel caso in esame, i giudici hanno richiamato l'articolo 20 del D.Lgs. 199/2021 che — disciplinando l'individuazione delle aree idonee alle Fer – ammette al comma 1-bis, la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone classificate agricole adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri (fattispecie n. 3 del comma 8, lettera c-ter del Dlgs 199/2021).
Alla luce di tali disposizioni, la disposizione delle N.T.A. del P.U.C che restringe l'ambito territoriale delle aree utilizzabili per gli impianti Fer, consentendo nelle aree agricole l’installazione degli impianti fotovoltaici solo sulle coperture degli edifici e sulle serre autorizzate, è illegittima e va annullata.
Norme della Regione Sardegna sul divieto alle FER nelle aree non idonee
TAR Lazio 9168/2025
Con ordinanza n. 9168 del 13 maggio 2025, il TAR del Lazio ha censurato le previsioni della la legge n. 20/2024 della Regione Sardegna, che vietavano la realizzazione di impianti a FER nelle aree considerate non idonee. La normativa, peraltro, classificava la quasi totalità del territorio regionale come area non idonea, includendo in tale classificazione anche le aree che risultavano essere idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021. I giudici, sul punto, hanno stabilito che il carattere di non idoneità di un'area non preclude su detta superficie la realizzazione di impianti a FER. Anche in tal caso, il TAR ha rimesso la questione al giudizio della Corte costituzionale.
Accolta la questione di legittimità sull'articolo 5 del D.L. Agricoltura
TAR Lazio 9157/2025
Con la sentenza n. 9157 del 13 maggio 2025 il TAR Lazio ha accolto le questioni di legittimità sul divieto disposto dal D.L. n. 63/2024 (c.d. D.L. Agricoltura) di installazione di impianti fotovoltaici collocati a terra in zone classificate agricole.
Il divieto prevede alcune eccezioni, ma non esclude gli impianti agrivoltaici semplici. Il TAR ha ritenuto le censure “rilevanti e non manifestamente infondate” giudicando il divieto sproporzionato e in contrasto con l'obiettivo Ue della massima diffusione degli impianti Fer. Si attende pertanto la decisione della Corte Costituzionale sulla legittimità dell’articolo 5 del DL Agricoltura.
Illegittimità delle norme della Regione Sardegna sulle aree idonee
Corte Costituzionale 28/2025
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge della Regione Sardegna 3 luglio 2024, n. 5. Il principio stabilito è che una legge regionale, anche se emanata da una Regione a statuto speciale e motivata da finalità di tutela del paesaggio, non può introdurre misure di salvaguardia che comportino un divieto generalizzato (moratoria) alla realizzazione di impianti di energia da fonti rinnovabili (FER) in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale e gli obblighi comunitari.
Nello specifico, la sospensione dei procedimenti autorizzativi viola il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili e il divieto esplicito di introdurre moratorie previsto dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, ponendosi in contrasto con gli obiettivi di decarbonizzazione.
Illegittimità del divieto assoluto di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree agricole (D.L. 63/2024)
TAR Lazio 9156/2025 e 9158/2025
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio stabilisce due principi fondamentali. In primo luogo, chiarisce che la classificazione di un’area come "non idonea" ai sensi del D.M. 21 giugno 2024 (c.d. Decreto Aree Idonee) non comporta un divieto assoluto di installazione di impianti FER (Fonti di Energia Rinnovabile), ma segnala unicamente una maggiore probabilità di esito negativo e l'inapplicabilità delle procedure accelerate; pertanto, in assenza di un diniego specifico su un progetto, non sussiste un interesse attuale e concreto all'impugnazione del decreto stesso.
In secondo luogo, il divieto generalizzato di installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree agricole, introdotto dall'art. 5, comma 1, del D.L. n. 63/2024 (c.d. Decreto Agricoltura), costituisce una preclusione assoluta che si pone in potenziale contrasto con i principi costituzionali (artt. 3, 9, 11 e 117 Cost.) e con l'ordinamento eurounitario (Direttiva RED II e III), in quanto ostacola in modo sproporzionato il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili e gli obiettivi di decarbonizzazione, rendendo necessaria la rimessione della questione alla Corte Costituzionale.
Anche con la sentenza 9158/2025, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio afferma la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 1-bis, del d.lgs. n. 199/2021 (introdotto dal D.L. "Agricoltura"). Secondo i giudici, il divieto generalizzato e assoluto di installare impianti fotovoltaici con moduli a terra nelle aree classificate come agricole si pone in contrasto con i principi costituzionali (artt. 3, 9, 11 e 117 Cost.) e con l'ordinamento eurounitario.
Tale divieto viola il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, il principio di proporzionalità e l'obbligo di integrazione delle tutele ambientali, impedendo un bilanciamento in concreto tra la tutela del suolo agricolo e gli obiettivi di decarbonizzazione necessari per la lotta al cambiamento climatico.
Decreto aree idonee 2024 (D.M. 21/06/2024): mancano criteri oggettivi su fasce di rispetto e misure di salvaguardia
TAR Lazio 9155/2025
La sentenza n. 9155 depositata il 12 maggio 2025 annulla i commi 2 e 3 dell’articolo 7 del D.M. 21/06/2024.
Il Tar ha anche precisato che il D.M. 21/06/2024 attribuisce alle Regioni la facoltà di individuare le aree idonee e non idonee con fasce di rispetto ritenute più ampie e generalizzate in relazione a quelle previste dal D.Lgs. 199/2021.
Mancano inoltre i criteri tecnici di tipo oggettivo, correlati alla tutela dell’ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale, che guidino il legislatore regionale nell'individuazione delle aree idonee e non idonee.
Nel dispositivo si legge che "le Regioni non possono di per sé introdurre limiti generali, valevoli sull’intero territorio regionale, specie nella forma delle distanze minime , sicché risulta indispensabile che il legislatore statale individui ex ante, in maniera ragionevole e proporzionata, i limiti entro cui le Regioni possono introdurre vincoli quantitativi suscettibili di incidere sugli itinera procedimentali di autorizzazione degli impianti FER".
"L’illegittimità dell’articolo 7 del D.M. del 21/06/2024 discende dal fatto che tale previsione abilita le Regioni a prevedere fasce di rispetto più ampie, in relazione alla installazione di impianti eolici e fotovoltaici, rispetto a quelle previste dal legislatore ai sensi dell’articolo 20,comma 8, lett. c-quater) , del D.lgs. 199/2021".
"Ciò disvela l’irragionevolezza di fondo della contestata scelta amministrativa, poiché le fasce di rispetto individuate dal legislatore risultano già espressive di specifiche esigenze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, sicché risulta difficile ipotizzare che vi siano ulteriori e più specifiche ragioni che possano legittimare le Regioni a discostarsi dalle scelte operate a monte dal legislatore statale cui, come detto, spetta la competenza legislativa esclusiva in materia di tutela dei predetti beni."
Per il Tar Lazio i limiti introdotti dall'articolo 7 non solo riducono le aree destinate alle Fer, ma si pongono al di fuori di un'attività amministrativa che valuti il bilanciamento degli interessi coinvolti nell’ambito dei singoli procedimenti autorizzativi.
Il Tar, pur lasciando margini di autonomia legislativa a livello locale, stabilisce che le Regioni non potranno prevedere restrizioni nelle loro leggi rispetto alla disciplina statale, assicurando, come minimo, il recepimento delle aree idonee ex lege (art. 20, comma 8, D.Lgs. 199/2021).
Inoltre, il decreto aree idonee si è limitato ad attribuire alle Regioni la mera possibilità di fare salve le aree idonee individuate a norma dell'articolo 20, comma 8 del Dlgs 199/2021, ma l'assenza di una normativa transitoria si pone in contrasto con la tutela dell'affidamento e con il principio della certezza del diritto, condizionando negativamente gli investimenti delle società che hanno proposto gli impianti.
Entro 60 giorni dalla notifica della sentenza si chiede di dare attuazione ai nuovi criteri da seguire e prevedere disposizioni di salvaguardia dei procedimenti di autorizzazione in corso di svolgimento all'atto della pubblicazione delle leggi regionali.
Inidoneità dell’area non equivale a divieto assoluto
Corte costituzionale 134/2025
Con la sentenza n. 134 del 15 luglio 2025 la Corte Costituzionale censura alcune disposizioni della legge 36/2024 della Regione Calabria, che vieta la realizzazione, nei parchi nazionali e regionali calabresi, di impianti di produzione energetica alimentati da biomasse con potenza superiore a 10 MW termici, e impone a quelli esistenti di adeguare la potenza entro sei mesi pena la decadenza dell’autorizzazione.
Il divieto generalizzato e prematuro di impianti oltre 10 MW è in contrasto con la normativa statale e i principi fondamentali, che prevedono una valutazione caso per caso e non un divieto aprioristico, come previsto dalle linee guida ministeriali e dai decreti attuativi europei e nazionali.
Hanno rilevato i giudici che da un’attenta lettura del D.Lgs. 199/2021 e del decreto sulle aree idonee (d.m. 21/06/2024) emerge che la inidoneità dell’area, pur se dichiarata con legge regionale, non si può tradurre in un divieto assoluto stabilito a priori, ma equivale a indicare un’area in cui l’installazione dell’impianto può essere egualmente autorizzata ancorché sulla base di un'idonea istruttoria e di una motivazione rafforzata.
L’art. 1, comma 2, lettera b), del d.m. 21 giugno 2024, definisce, infatti, quelle non idonee come le "aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l’installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dal paragrafo 17 e dall’allegato 3 delle linee guida emanate con decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010".
Tale rimando alle precedenti Linee guida sta a significare – stante il menzionato paragrafo 17, il quale prevede una «apposita istruttoria», nonché l’Allegato 3, il quale stabilisce, in ogni caso, che l’individuazione di queste aree non deve «configurarsi come divieto preliminare» – che la decisione definitiva in merito alla realizzazione degli impianti FER, anche se la legge regionale ha qualificato determinate aree come non idonee, va assunta, in ogni caso, all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto, all’interno del quale si potrebbero comunque evidenziare ragioni a favore della sua realizzazione.
Pertanto, si deve concludere che il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199/2021, di individuare con legge regionale le aree idonee è stato accordato alle Regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
Si tratta, in definitiva, di un assetto funzionale a dare risalto alla autonomia regionale ma al contempo idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Ninmby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili: interesse, come già ricordato, «di cruciale rilievo» proprio «rispetto al vitale obiettivo di tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni» (sentenza n. 216 del 2022).
Allo stesso tempo la Corte precisa che, se tale regime potrebbe condurre, di per sé, all’autorizzazione di centrali alimentate da biomasse di elevata potenza termica nei parchi naturali, tale eventualità potrebbe presentare criticità rispetto alla «preminente rilevanza accordata […] alla protezione dell’ambiente» dall’art. 9 della Costituzione.
Tale mandato costituzionale, evidentemente, dovrà essere attentamente considerato da tutte le amministrazioni procedenti – ivi compreso il Consiglio dei ministri – in relazione alla dubbia coerenza tra la l’installazione di tali impianti nei parchi e la scelta di preservare i parchi stessi dall’eccesso di contaminazione antropica, che è quella che giustifica la loro costituzione, e tutelarne la biodiversità e i delicati ecosistemi.
Sulle aree idonee per le rinnovabili requisiti alternativi e cumulabili
TAR Toscana 1359/2024
Le condizioni, previste dall’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021, che qualificano un’area come idonea per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sono tra loro cumulative e alternative.
Pertanto, la non idoneità ad una delle ipotesi previste non priva di legittimità le aree idonee prescelte, essendo sufficiente la sussistenza dei presupposti per almeno una ipotesi di idoneità ex lege.
È quanto chiarito dal TAR Toscana, Firenze, con la sentenza n. 1359 del 25 novembre 2024.
Il TAR ha riconosciuto l’idoneità di un’area a destinazione agricola posta all’interno di un perimetro ad una distanza inferiore di 500 metri dalle zone con destinazione industriale, nonostante i terreni individuati, oltre a ricadere in zona agricola, fossero ricompresi all’interno del perimetro di un bene sottoposto a tutela culturale e nelle more del procedimento, inoltre, fosse intervenuta una modifica normativa (il D.L. 63/2024) che aveva escluso l’idoneità ex lege delle aree agricole all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.
Il TAR ha annullato gli atti di rigetto dell’istanza adottati dal Comune e impugnati dal ricorrente riconoscendo:
- l’idoneità dell’area ad ospitare l’impianto ex 20, comma 8, lettera c-ter n. 1, d.lgs. n. 199/2021;
- l’applicazione delle disposizioni vigenti al momento della presentazione dell’istanza (così facendo venir meno l’esclusione dell’idoneità ex lege delle aree agricole all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra prevista dal D.L. 63/2024.
Il TAR ha riconosciuto tale ipotesi di idoneità in quanto si trattava di un’area a destinazione agricola posta all’interno di un perimetro ad una distanza inferiore di 500 metri dalle zone con destinazione industriale.
Diverso è stata, però, la valutazione con riferimento alla distanza dell’area rispetto ai beni vincolati: poiché inferiore a 500 metri, infatti, l’area non poteva essere ritenuta idonea applicando la lettera c-quater.
Nonostante ciò, però, il difetto dei presupposti di cui alla lettera c-quater è stato ritenuto irrilevante ai fini dell’idoneità dell’area ai sensi della lettera c-ter dell’art. 20, comma 8, d.lgs. n. 199/2021.
Sospensione temporanea del Decreto Aree idonee 2024 (D.M. 21/06/2024)
Consiglio di Stato 4298/2024
A pochi mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aree Idonee (D.M. 21/06/2024) e in attesa degli atti di applicazione delle Regioni, arrivano importanti novità sulla disciplina relativa all'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti da fonti rinnovabili.
Il Consiglio di Stato, con l’ordinanza n. 4298 del 14 novembre 2024, ha rilevato profili di problematicità nella norma de Decreto Aree Idonee che consente alle Regioni di dichiarare “non idonee” anche quelle aree che, ai sensi del D.Lgs. 199/2021, sono già state individuate come idonee per l’installazione di impianti da fonti rinnovabili.
I giudici di Palazzo Spada hanno pertanto accolto la richiesta di tutela cautelare avanzata da un’impresa operante nel settore eolico, che intendeva ammodernare i propri impianti sostituendo le turbine con modelli più efficienti e aveva rilevato che la normativa regionale, in procinto di essere approvata dalla Regione Sardegna ai sensi del Decreto Aree Idonee del 2024, rendeva non idonea l’area su cui aveva precedentemente realizzato l’impianto eolico.
Il cuore pulsante della questione riguarda l’articolo 7, comma 2, lettera c) del Decreto Aree Idonee, che attribuisce alle singole Regioni italiane la facoltà di dichiarare non idonee alcune aree altrimenti compatibili secondo il D.lgs. 199/2021.
Inizialmente, il TAR del Lazio aveva respinto il ricorso dell’impresa, ritenendo che il problema potesse derivare dalla normativa regionale e non dal Decreto Aree Idonee. Il Consiglio di Stato, al contrario, ha stabilito che è proprio il Decreto Aree Idonee a consentire tali limitazioni, giudicandolo in contrasto con il D.lgs. 199/2021.
I giudici hanno pertanto decretato la sospensione temporanea in via cautelare dell'art. 7 fino al 5 febbraio 2025, data in cui la questione sarà esaminata nel merito. Fino ad allora, le Regioni non potranno definire le aree idonee in senso più restrittivo rispetto a quanto stabilito in via transitoria dal citato art. 20 comma 8 del Dlgs 199/21.
L’ordinanza del Consiglio di Stato ha suscitato reazioni positive tra gli operatori delle rinnovabili. Alleanza per il Fotovoltaico, che rappresenta diversi attori del mercato energetico, ha accolto con favore la decisione, sottolineando l’urgenza di una governance nazionale più incisiva. In un comunicato, l’associazione ha chiesto l’istituzione di una cabina di regia centrale per garantire che le Regioni definiscano le aree idonee in linea con le direttive nazionali, auspicando un maggiore supporto governativo per coordinare il processo.
Altre sentenze sull'agrivoltaico trattate in articoli dedicati di BibLus
- Sentenza Consiglio di Stato 8029/2023 - Agrivoltaico e fotovoltaico: la differenza
- Sentenza Tar Puglia 248/2022 - Fotovoltaico e autorizzazioni ambientali: l’impianto agri-fotovoltaico fa la differenza
Come si progetta correttamente un impianto agrivoltaico?
La progettazione deve partire dall’azienda agricola e dalle colture, non dalla sola superficie disponibile per i pannelli. Il layout energetico deve essere subordinato alla continuità delle lavorazioni e alla sostenibilità economica di entrambi i sottosistemi.
Un processo progettuale ordinato comprende:
- analisi pedologica, climatica e colturale;
- verifica urbanistica, paesaggistica e ambientale;
- definizione del piano agricolo;
- confronto fra moduli fissi, tracker e configurazioni verticali;
- calcolo di LAOR, superfici agricole e producibilità;
- simulazione degli ombreggiamenti;
- verifica degli spazi di manovra e delle altezze;
- progettazione del monitoraggio;
- scelta del regime autorizzativo;
- piano economico, dismissione e ripristino.
L’impiego di software fotovoltaici specialistici può supportare layout, producibilità, ombreggiamento e dimensionamento, ma non sostituisce la relazione agronomica, le verifiche normative e l’asseverazione professionale.
FAQ
Un impianto agrivoltaico sotto 5 MW richiede un’autorizzazione?
Un impianto agrivoltaico sotto 5 MW che garantisce la continuità dell’attività agricola o pastorale rientra nell’attività libera prevista dall’Allegato A del D.Lgs. 190/2024. Restano comunque applicabili vincoli paesaggistici, norme urbanistiche, valutazioni ambientali e adempimenti per le opere connesse.
Quanto terreno deve rimanere agricolo?
Le Linee guida e le regole operative richiedono che almeno il 70% della superficie complessiva del sistema agrivoltaico rimanga destinato all’attività agricola o pastorale.
Qual è l’altezza minima dei pannelli?
Le Linee guida indicano 1,3 metri per il passaggio del bestiame e 2,1 metri per consentire coltivazioni e uso dei macchinari. Sono valori di riferimento, da coordinare con colture, tecnologie e norme urbanistiche.
Che differenza c’è tra agrivoltaico semplice e avanzato?
L’agrivoltaico semplice deve integrare agricoltura ed energia e garantire la continuità agricola. Quello avanzato utilizza soluzioni integrate innovative e sistemi di monitoraggio relativi a colture, produttività e risparmio idrico.
L’agrivoltaico può accedere agli incentivi?
Sì. Il D.M. Agrivoltaico prevede un contributo in conto capitale fino al 40% e una tariffa incentivante sull’energia netta immessa in rete, nel rispetto dei requisiti GSE.
Un’area idonea elimina il parere paesaggistico?
No. L’area idonea favorisce l’installazione, ma non esclude la valutazione concreta dell’impatto paesaggistico e degli altri vincoli applicabili.
Il reddito dell’impianto è sempre reddito agrario?
No. La qualificazione come reddito agrario dipende dalla connessione con l’attività agricola e dalle condizioni previste dalla legge 266/2005, dalla legge 208/2015 e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Fonti: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, ISPRA

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/impianto-agrovoltaico-cose-quali-sono-i-benefici-i-nuovi-incentivi/



