Impianti negli edifici, dal 27 marzo 2008 in vigore il nuovo Regolamento

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Il nuovo regolamento disciplina la certificazione della conformità alla normativa degli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso, sia essa di abitazione privata che di ufficio e di azienda.

Il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, in vigore dal 27 marzo, è il nuovo regolamento in materia di certificazione della conformità alla normativa degli impianti posti al servizio degli edifici indipendentemente dalla destinazione d’uso, sia essa di abitazione privata che di ufficio e di azienda.
La certificazione è obbligatoria nel caso di installazione, trasformazione ed ampliamento degli impianti, nonché manutenzione straordinaria. Per tutti gli interventi (ad eccezione di quelli riguardanti ascensori e montacarichi) è obbligatoria la redazione di un progetto a cura di un professionista abilitato nei casi più complessi (individuati all’art. 5, comma 2 del decreto) o, in alternativa, per i casi più semplici, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice. Il progetto deve essere depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune in cui si realizza l’intervento. Le imprese abilitate ad esercitare le attività relative agli impianti sono solo quelle in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 4 del D.M. in oggetto.
L’impresa installatrice rilascia al committente, al termine dei lavori, la dichiarazione di conformità degli impianti sulla base di uno specifico modello allegato al D.M. Qualora la dichiarazione di conformità non fosse reperibile, fatte salve le relative sanzioni, può essere sostituita da una dichiarazione di rispondenza rilasciata da un professionista abilitato con esperienza nel settore impiantistico di almeno cinque anni.
La dichiarazione di conformità e, ove previsto, il certificato di collaudo sono necessari ai fini del rilascio del certificato di agibilità. Inoltre, la dichiarazione di conformità, dovrà essere fornita dal proprietario nel caso di allacciamento di nuova fornitura di gas, energia elettrica o acqua.
Gli obblighi di redazione del progetto e di collaudo, infine, non riguardano gli impianti di cantiere e similari (art. 10 comma 2) per i quali è comunque previsto il rilascio della dichiarazione di conformità.
Il nuovo regolamento, attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della L n. 248/2005, chiude la lunga serie di proroghe dell’entrata in vigore del Capo V del D.P.R. 380/2001, relativo alla sicurezza degli impianti, abrogando lo stesso Capo V, la Legge 46/1990 (ad eccezione degli artt. 8, 14 e 16) e, integralmente, il D.P.R. 447/1991.

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Regolamento impianti (D.M. 22 gennaio 2008 n. 37)38 KbPDF
 
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