Impianti negli edifici: confermato l’addio alla garanzia obbligatoria nel rogito
Il D.M. 22 gennaio 2008 n. 37, in vigore dal 27 marzo, è il nuovo regolamento che disciplina gli impianti al servizio degli edifici di qualsiasi destinazione d’uso.
Tale provvedimento ha, tra l’altro:
- introdotto l’obbligo di progettazione per tutti i tipi di impianto, ad eccezione di quelli riguardanti ascensori e montacarichi
- previsto la dichiarazione di rispondenza, nel caso in cui non sia reperibile la dichiarazione di conformità (per gli impianti in servizio al 27 marzo 2008)
L’art. 35 del D.L. 112/2008 convertito con la L. 133/2008 (pubblicata sulla G.U. n. 195 del 21.08.2008, – S.O. n. 196) ha disposto l’abrogazione dell’art. 13 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37; tale articolo aveva introdotto l’obbligo (molto contestato, in particolare dai notai) di riportare negli atti di trasferimento di immobili “la garanzia del venditore in ordine alla conformità degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza” e di fornire in allegato agli stessi la dichiarazione di conformità ovvero la dichiarazione di rispondenza.
Lo stesso articolo 35 prevede l’emanazione (entro il 31 marzo 2009) di uno o più provvedimenti che riordini le norme in materia di installazione degli impianti all’interno degli edifici.
Documento | Dimensione | Formato |
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Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 | 46 Kb | ![]() |

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