Impianti fotovoltaici: quando è possibile l’opposizione della Soprintendenza?
La Soprintendenza può opporsi all’installazione di un impianto fotovoltaico solo in presenza di un vincolo sul territorio interessato dall’intervento. Lo chiarisce il CdS
Come sappiamo, è da poco che ha fatto la sua comparsa in Gazzetta il c.d. dl “Energia” o anche detto “decreto bollette”, dl 17/2022 (in proposito leggi questo articolo di BibLus-net: Fotovoltaico e manutenzione ordinaria: le nuove semplificazioni) finalizzato a snellire le procedure d’installazione di un impianto fotovoltaico anche in zona paesaggistica.
Il Consiglio di Stato interviene con una recente sentenza, la n. 2242/2022, a far chiarezza su quali siano le condizioni per cui una Soprintendenza possa vietare l’insediamento di tali impianti.
Costruire un impianto fotovoltaico non lontano da un’area archeologica, il caso
Una Soprintendenza si opponeva al rilascio dell’autorizzazione unica regionale per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 150 MW in area a destinazione agricola.
Il motivo? L’area interessata dal progetto sorgeva non lontano da un sito archeologico con lesione dell’interesse pubblico.
Ma la società promotrice dell’insediamento fotovoltaico decideva di far ricorso al Tar; tra i motivi del ricorso:
- sull’area interessata nello specifico dal progetto non gravava alcun vincolo paesaggistico o archeologico, vincolo che al contrario era presente sull’area archeologica esterna all’area di progetto;
- l’impianto non sarebbe stato visibile a causa della morfologia del terreno e dell’effetto schermante operato dagli elementi vegetazionali ed antropici presenti;
- la realizzazione di impianti fotovoltaici sarebbe stato per legge di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza in base all’art. 12, comma 1, dlgs n. 387/2003.
Il Tar accoglieva il ricorso, per cui la contesa giudiziaria sfociava in ricorso d’appello presso il CdS con un motivo aggiuntivo sostenuto dalla società appellata:
- l’art. 30 (Interventi localizzati in aree contermini) nell’ambito dell’ “Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili” dl n. 77 del 2021 (già vigente alla data di proposizione dell’appello) avrebbe escluso il potere di opposizione della Soprintendenza di cui all’art. 21-quinquies legge n. 241/1990.
La sentenza del Consiglio di Stato: l’area di insediamento dell’impianto fotovoltaico non è vincolata
I giudici di Palazzo Spada osservano e sottolineano che il progetto approvato:
- non insiste direttamente su aree di cui l’Amministrazione abbia positivamente dimostrato la sottoposizione a vincolo paesaggistico, archeologico, idraulico o boschivo;
- non risulta ledere concretamente beni paesaggistici contermini;
- non risulta interferire con emergenze archeologiche positivamente accertate e poste ad una distanza dall’impianto giuridicamente rilevante;
La Soprintendenza può opporsi
soltanto allorché decisioni di altre Amministrazioni siano ritenute direttamente lesive di beni già dichiarati, nelle forme di legge, di interesse ambientale, paesaggistico o culturale e, per tale ragione, sottoposti a forme, più o meno incisive, di protezione (ovvero, altrimenti detto, ad un regime giuridico speciale), con contestuale riduzione (che può spingersi sino alla radicale nullificazione) delle facoltà di iniziativa privata.
Oltretutto, conclude il CdS, la Soprintendenza non ha indicato alternative meno impattanti sull’interesse del privato, ma comunque idonee a “preservare gli allegati interessi pubblici”.
Il ricorso non è, quindi, accolto con il conseguente sblocco dell’iter per l’installazione dell’impianto fotovoltaico nel luogo prescelto.
Per maggiore approfondimento, leggi anche questi articoli di BiLus-net:
- “Impianto fotovoltaico, per l’autorizzazione non vale il silenzio assenso“
- “Pannelli fotovoltaici e vincolo paesaggistico“
- “Fotovoltaico e autorizzazioni ambientali: l’impianto agri-fotovoltaico fa la differenza!“

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