Impianti fotovoltaici e incentivi, arrivano le regole e le sanzioni. Ecco come saranno effettuati i controlli

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Il Ministero dello Sviluppo Economico disciplina con un apposito Decreto modalità di controllo e sanzioni per gli impianti che hanno goduto degli incentivi.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in attuazione a quanto previsto dal Decreto Rinnovabili (art. 42 D.Lgs. 28/2011), ha emanato il Decreto che disciplina le modalità di controllo e le sanzioni previste per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili elettrici alimentati da fonti rinnovabili che hanno goduto degli incentivi.

In particolare, il provvedimento, al fine di potenziare i controlli in materia di incentivi nel settore elettrico, definisce le regole per le attività di controllo e di verifica che dovrà attuare il GSE (Gestore dei Servizi Energetici), avvalendosi anche di supporto tecnico esterno, competente e qualificato.
L’attività di controllo sarà svolta sulla base di una programmazione annuale e triennale a cura del GSE che garantirà lo svolgimento annuale di controlli per almeno il 50% delle nuove istanze di incentivo e lo svolgimento triennale di controlli su non meno del 15% delle istanze relative a impianti già incentivati e non oggetto di precedenti controlli.

Sono oggetto di ispezione:

  • caratteristiche tecniche di opere, macchinari e apparecchiature installate
  • configurazione impiantistica e processo di produzione di energia elettrica
  • strumentazione di misura dell’energia e contabilizzazione dell’energia

Il Decreto riporta infine l’elenco delle violazioni rilevanti, come ad esempio:

  • presentazione al GSE di dati non veritieri o di documenti falsi, mendaci o contraffatti, in relazione alla richiesta di incentivi, ovvero mancata presentazione di documenti indispensabili ai fini della verifica della ammissibilità agli incentivi
  • violazione del termine per la presentazione dell’istanza di incentivazione e, nel caso in cui sia determinante ai fini dell’accesso agli incentivi, la violazione del termine per l’entrata in esercizio
  • inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento del GSE relativo all’esito dell’attività di controllo
  • indisponibilità della documentazione da tenere presso l’impianto
  • comportamento ostativo od omissivo tenuto dal titolare dell’impianto nei confronti del preposto al controllo

Clicca qui per scaricare il Decreto 31 gennaio 2014

 
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