Cogenerazione ad alto rendimento, il GSE non può revocare le agevolazioni
Cogenerazione ad alto rendimento, il Cds non legittima il GSE a revocare le agevolazioni ad una società salvo che non abbia conseguito gli obiettivi imposti dalla legge
Una società di impianti di cogenerazione, richiedeva il riconoscimento della produzione combinata di energia elettrica e calore.
Con l’entrata in vigore del dlgs 20/2007, in materia di cogenerazione ad alto rendimento, la società inoltrava al gestore dei servizi energetici (GSE) la richiesta per il riconoscimento del funzionamento delle proprie unità quali cogenerative ad alto rendimento.
Il GSE accoglieva la richiesta, riconoscendo alle unità l’accesso al regime di sostegno previsto dal Dm 5 settembre 2011.
Svolte le attività di verifica, però, il GSE comunicava l’annullamento del riconoscimento del funzionamento dell’unità come cogenerazione ad alto rendimento ai sensi del dlgs 20/2007, contestando il metodo di determinazione dei parametri utilizzati per il calcolo dell’energia di alimentazione di ciascuna unità in occasione di alcuni malfunzionamenti che la strumentazione di misura del volume del gas avrebbe subito.
Pertanto il GSE chiedeva la restituzione dei certificati bianchi e delle ipoteche, per un importo totale superiore a 630mila euro.
La società impugnava avanti al Tar del Lazio la decisione del GSE, che respingeva il ricorso proposto; veniva inoltrato quindi ricorso in Appello.
Cogenerazione ad alto rendimento, la sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4094/2016 si pronuncia sul ricorso presentato dalla società.
I giudici di Palazzo Spada ritengono che il caso in esame rientra nell’ambito di applicazione del comma 4 art. 11 del dm 5 settembre 2011, che non consente al GSE di annullare il riconoscimento come unità cogenerative ad alto rendimento.
L’operatore economico può intervenire sul ripristino del funzionamento dei sistemi di misurazione. Il GSE, però, non è legittimato a revocare una qualifica oramai riconosciuta e tanto meno può revocare le agevolazioni, senza prima avere accertato che l’impianto, al di là dei malfunzionamenti dei misuratori, abbia conseguito o meno gli obiettivi imposti dalla legge.
Dunque il GSE ha erroneamente interpretato le ipotesi di cui al comma 3 dell’art. 11 del dm 5 settembre 2011, che presuppongono l’accertamento della responsabilità del gestore e che attengono a difformità strutturali dell’impianto, volutamente sottaciute, con quelle di cui al comma 4, vale a dire con le ipotesi di avarie e malfunzionamenti dei misuratori, non prevedibili ed indipendenti dalla volontà del gestore.
Pertanto il Consiglio di Stato accoglie il ricorso presentato dalla Società, annullando il provvedimento del Tribunale di primo grado.
Clicca qui per scaricare la sentenza del Consiglio di Stato n.4094/2016

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