Immobile ereditato e locato: a chi spetta la detrazione?
Niente detrazione in caso di immobile ereditato e dato in locazione: la detrazione spetta a chi ha l’immediata disponibilità del bene!
Con la risposta 594/2022 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in merito ad una questione riguardante dei lavori di ristrutturazione edilizia agevolati; parliamo, quindi, del bonus ristrutturazione.
Nel caso specifico, il Fisco intende fornire utili chiarimenti circa le rate residue non godute sull’immobile ereditato e in parte dato in locazione.
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Il caso: la detrazione su immobile ereditato e dato in locazione
Con l’istanza di interpello in esame l’istante rappresenta che il proprio genitore defunto ha beneficiato dal 2015 al 2021 della ”detrazione per lavori straordinari” eseguiti sull’immobile di cui è proprietario per successione legittima e che, allo stato attuale, è stato parzialmente e temporaneamente locato.
L’istante quindi, in qualità di erede dell’immobile su cui sono stati effettuati lavori di ristrutturazione edilizia agevolati, chiede se può beneficiare delle 3 quote residue della detrazione spettanti al de cuius, sebbene sia stato concesso ”parzialmente e temporaneamente” in locazione a terzi.
La risposta del Fisco: se l’immobile viene locato si perde la detrazione
La risposta del Fisco è negativa: in caso di immobile locato non si ha diritto alla detrazione in quanto serve la “detenzione materiale” del bene.
Questo, in breve, quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate in merito al caso esposto, indipendentemente dal tipo di detrazioni interessate.
La riposta delle Entrate è ampia e relativa ai bonus edilizi nel loro complesso, non avendo l’istante specificato a quale tipologia di bonus fosse riferito il quesito proposto, ossia se i lavori effettuati dal de cuius siano riconducibili a:
- interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) a fronte dei quali spetta la detrazione attualmente disciplinata dall’articolo 16 del dl n. 63/2013
o
- interventi finalizzati al risparmio energetico che danno diritto alla detrazione ai sensi dell’articolo 14 del dl n. 63/2013.
Tuttavia, conclude il Fisco, entrambe le disposizioni agevolative prevedono che in caso di decesso dell’avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede a condizione che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
Lo stesso principio viene chiarito anche nella circolare 28/2022: in caso di acquisizione di un immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.
Pertanto, se l’erede affitta parte dell’immobile oggetto dell’agevolazione NON potrà fruire delle rate di detrazione in riferimento all’anno in cui non detiene il bene direttamente, anche solo per una parte dello stesso anno, in quanto l’erede proprietario non può disporre liberamente dell’immobile; solo al termine del contratto di locazione o di comodato potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.
Acquisizione di immobile per successione: le regole in caso di contratto di affitto
In conclusione: gli eredi che acquisiscono il diritto a fruire delle quote residue delle agevolazioni fiscali, in caso di locazione o cessione in comodato d’uso perdono tale diritto per l’intera durata del contratto di affitto.
L’Agenzia evidenzia, infatti, che la detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere ”per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento”.

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