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Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Illuminazione di emergenza e di sicurezza: norme, requisiti e obblighi

Illuminazione di emergenza e di sicurezza: norme, requisiti e obblighi

Quando è obbligatorio installare impianti di illuminazione di sicurezza, come verificarli e gestire la loro manutenzione

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 7 Settembre 2026/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
Illuminazione di sicurezza

Un impianto di illuminazione di sicurezza è un presidio fondamentale per tutelare la salvezza degli occupanti di un luogo e la sicurezza dei soccorritori in caso di emergenza, dato che consente l’esodo sicuro da quello stesso luogo in caso di mancanza della normale alimentazione. Fa parte dell’illuminazione di emergenza insieme all’illuminazione di riserva.

In questo articolo trovi un excursus sulle norme di riferimento con particolare attenzione:

  • alle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e a quelle di prevenzione incendi;
  • alla norma UNI EN 1838 sui requisiti illuminotecnici dei sistemi di illuminazione di emergenza;
  • alla norma UNI CEI 11222-2013, che indica le procedure per effettuare le verifiche e la manutenzione periodica degli impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici, costituiti da apparecchi per l’illuminazione di emergenza (sia di tipo autonomo sia ad alimentazione centralizzata e di altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi) al fine di garantirne l’efficienza operativa.

La UNI EN 1838:2025 è in vigore dal 6 febbraio 2025 ed è stata successivamente interessata dall’Errata Corrige EC 1-2025 del 25 marzo 2025; la UNI CEI 11222:2013 risulta tuttora in vigore.

Ti suggeriamo alcuni strumenti che possono essere di aiuto a gestire la progettazione, la verifica e la manutenzione degli impianti di illuminazione di sicurezza:

  • un software per la progettazione impianti elettrici con CAD integrato per effettuare la progettazione elettrica e illuminotecnica in maniera completamente integrata
  • un software di prevenzione incendi per la valutazione del rischio, la definizione di strategie antincendio conformi al Codice di Prevenzione Incendi e la produzione delle tavole e della documentazione richiesta dai VV.F:
  • un software per la sicurezza nei luoghi di lavoro per la corretta redazione del DVR e del Piano di Evacuazione e Antincendio

Indice

  • Quando l’illuminazione di sicurezza è obbligatoria?
  • UNI EN 1838: a cosa servono l’illuminazione di emergenza, di sicurezza e di riserva
  • UNI CEI 11122: verifiche dell’impianto di illuminazione di sicurezza
  • UNI CEI 11122: manutenzione periodica dell’illuminazione di sicurezza

Quando l’illuminazione di sicurezza è obbligatoria?

Il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla sicurezza) prevede – all’Allegato IV (Requisiti dei luoghi di lavoro) – che:

  • le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica, conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
  • le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di guasto dell’impianto elettrico.

Il D.M. 3 agosto 2015 (Codice Prevenzione Incendi) affronta la questione dell’illuminazione di sicurezza nel capitolo dedicato alle “Strategie antincendio” stabilendo che:

  • lungo le vie d’esodo deve essere installato impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l’illuminazione possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti;
  • durante l’esodo, l’impianto di illuminazione di sicurezza deve assicurare un illuminamento orizzontale al suolo sufficiente a consentire l’esodo degli occupanti, in conformità alle indicazioni della norma UNI EN 1838 e comunque ≥ 1 lx lungo la linea centrale della via d’esodo;
  • negli ambiti ove l’attività sia svolta con assente o ridotta illuminazione ordinaria (es. sale cinematografiche, sale teatrali, …) eventuali gradini lungo le vie d’esodo devono essere provvisti di illuminazione segna-passo.

Tutti i sistemi di protezione attiva e l’illuminazione di sicurezza, devono disporre di alimentazione elettrica di sicurezza. L’impianto di illuminazione di sicurezza deve soddisfare anche i requisiti previsti nel capitolo S.10. Per la progettazione dell’impianto di illuminazione di sicurezza può essere impiegata la norma UNI EN 1838.

Il D.M. 3/09/2021 (Decreto “Mini-codice” – Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro) stabilisce che:

  • il sistema d’esodo (es. vie d’esodo, luoghi sicuri, spazi calmi, …) deve essere facilmente riconosciuto ed impiegato dagli occupanti grazie ad apposita segnaletica di sicurezza;
  • lungo le vie d’esodo deve essere installato un impianto di illuminazione di sicurezza, qualora l’illuminazione naturale possa risultare anche occasionalmente insufficiente a consentire l’esodo degli occupanti.

Sempre in materia di prevenzione incendi, le regole tecniche verticali tradizionali prevedono specifici obblighi relativi all’uso dell’illuminazione di sicurezza in ambienti specifici. L’obbligo vige in:

  • autorimesse di superficie complessiva superiore a 300 m² (D.M. 15/05/2020, RTV V.6 del Codice di prevenzione incendi); il D.M. 1/02/1986 è stato abrogato con l’entrata in vigore della nuova RTV;
  • edifici di civile abitazione da 32 metri a oltre 80 metri di altezza (D.M. 246/1987 applicato in alternativa al D.M. 19/05/2022);
  • metropolitane (D.M. 21/10/2015).
  • edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre (D.M. 569/1992 applicato in alternativa al D.M. 10/07/2020);
  • edifici scolastici (D.M. 26/08/1992 applicato in alternativa al D.M. 7/08/ 2017);
  • attività ricettive turistico-alberghiere (D.M. 9/04/1994 applicato in alternativa al D.M. 9/08/2016);
  • edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi, nello specifico è previsto nelle sale di lettura e negli ambienti, ove si presuppone la presenza del pubblico (art. 6 D.P.R. 418/1995);
  • impianti sportivi, nello specifico per impianti al chiuso, quelli all’aperto per i quali è previsto l’uso notturno e negli ambienti interni degli impianti sportivi all’aperto e per complessi e impianti con capienza non superiore a 100 spettatori o privi di spettatori (D.M. 18/03/1996);
  • locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo (D.M. 19/08/1996 applicato in alternativa al D.M. 22/11/2022);
  • strutture sanitarie pubbliche e private (D.M. 18/09/2002 applicato in alternativa al D.M. 29/03/2021);
  • uffici (D.M. 22/02/2006 applicato in alternativa al D.M. 8/06/2016);
  • luoghi di lavoro nei quali i lavoratori sono particolarmente esposti a rischi in caso di guasto dell’illuminazione artificiale (D.L.gs 81/08);
  • attività commerciali con superficie superiore a 400 m2 (D.M. 27/07/2010 applicato in alternativa al D.M. 23/11/2018).

 

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UNI EN 1838: a cosa servono l’illuminazione di emergenza, di sicurezza e di riserva

Il riferimento normativo sull’illuminazione di emergenza è la UNI EN 1838:2025, entrata in vigore il 6 febbraio 2025. La nuova edizione sostituisce la precedente UNI EN 1838:2013 e introduce, tra le principali modifiche, nuovi requisiti per l’illuminazione delle vie d’esodo estesi alla loro larghezza, maggiori dettagli per i punti da evidenziare e le aree di pericolo specifiche.

La norma definisce i requisiti illuminotecnici dei sistemi di illuminazione di emergenza, compresi i sistemi adattivi di illuminazione di emergenza delle vie d’esodo, installati in edifici o locali in cui tali sistemi sono richiesti. Essa si applica, principalmente, ai luoghi destinati al pubblico o ai lavoratori.

Di seguito forniamo una rassegna sintetica e non esaustiva delle prescrizioni contenute nella norma.

Classificazione dell’illuminazione di emergenza e sicurezza

L’illuminazione di emergenza ingloba:

  • l’illuminazione di sicurezza: provvede all’illuminazione per la sicurezza delle persone durante l’evacuazione di una zona o di coloro che tentano di completare un’operazione pericolosa prima di lasciare la zona. Essa include a sua volta:
    • l’illuminazione di sicurezza per l’esodo: facilita l’esodo sicuro da un luogo per gli occupanti, fornendo appropriate condizioni di visibilità e indicazioni adeguate sulle vie di esodo e in luoghi particolari; assicura l’agevole localizzazione e/o l’impiego di dispositivi di sicurezza e antincendio;
      • segnali di sicurezza
    • l’illuminazione antipanico: riduce la probabilità dell’insorgenza del panico, consentendo agli occupanti di raggiungere le vie di esodo in sicurezza, fornendo condizioni di visibilità idonee all’individuazione della direzione di uscita.
    • l’illuminazione di area del compito ad alto rischio: contribuisce alla sicurezza delle persone impegnate in situazioni pericolose, consente di effettuare le corrette procedure di terminazione dei processi in funzione della sicurezza di altri occupanti del luogo;
  • l’illuminazione di riserva: consente di continuare la normale attività senza sostanziali cambiamenti.
Illuminazione di emergenza, di sicurezza e di riserva

Illuminazione di emergenza, di sicurezza e di riserva

Prescrizioni generali

Per l’illuminazione di emergenza, la norma UNI EN 1838 stabilisce requisiti illuminotecnici differenti in funzione dell’impiego: vie di esodo, aree aperte con funzione antipanico, aree del compito ad alto rischio e specifiche aree o punti da evidenziare.

L‘illuminazione di sicurezza deve segnalare le vie di esodo in modo che siano facilmente identificabili e possano essere agevolmente seguite fino al “luogo sicuro”.

Per assicurare che l’illuminazione di sicurezza funzioni all’occorrenza in osservanza alle prescrizioni previste, devono essere considerate, tra le norme tecniche di riferimento, la EN 60598-2-22 per gli apparecchi di illuminazione di emergenza e la CEI EN 50172 per i sistemi di illuminazione di emergenza di evacuazione; per i sistemi automatici di prova si applicano, ove pertinenti, le relative norme tecniche. La vigente CEI EN 50172 è stata pubblicata nel 2024 ed è disponibile dal 2026 anche in traduzione italiana.

La progettazione dello schema di illuminazione di emergenza dovrebbe essere basata sulle condizioni peggiori degli apparecchi luminosi durante la vita operativa e deve tenere conto del mantenimento delle prestazioni illuminotecniche richieste.

Nella valutazione illuminotecnica occorre considerare principalmente la luce diretta proveniente dagli apparecchi. Nei sistemi di illuminazione indiretta o diretta verso l’alto che funzionano in combinazione con una superficie riflettente, la prima riflessione può essere considerata secondo le condizioni previste dalla norma.

Di seguito, riportiamo le principali prescrizioni previste dalla norma tecnica:

  • l’illuminazione di sicurezza deve garantire adeguate condizioni di visibilità lungo le vie di esodo e nei punti nei quali è necessario evidenziare un potenziale pericolo o un’attrezzatura di sicurezza;
  • per ridurre il panico è importante che le vie di uscita siano chiaramente indicate e illuminate;
  • gli apparecchi di illuminazione di emergenza devono essere conformi alla EN 60598-2-22 e i sistemi devono essere installati, verificati e mantenuti secondo le norme tecniche applicabili;
  • gli apparecchi dovrebbero essere installati ad almeno 2 metri dal pavimento, salvo i casi nei quali tale altezza non sia idonea per particolari condizioni, purché siano adeguatamente protetti e siano rispettati i requisiti illuminotecnici;
  • i segnali di sicurezza delle vie d’esodo, ove praticabile, dovrebbero essere posizionati tra 2 e 3 metri dal pavimento, misurati alla base del segnale;
  • se non è possibile la visione diretta di un’uscita di emergenza, si dovrà installare un segnale direzionale illuminato, o una sequenza di segnali, che indichi il percorso verso la via di esodo.

Punti presso cui installare illuminazione di emergenza

La UNI EN 1838:2025 individua una serie di punti che devono essere opportunamente illuminati. Ai fini della norma, con “vicino” si intende generalmente entro 2 metri, misurati orizzontalmente. In particolare:

  • entro 2 metri da ogni uscita di emergenza;
  • entro 2 metri dalle scale, in modo che ogni rampa riceva luce diretta;
  • entro 2 metri da ogni dislivello;
  • ad ogni cambio di direzione, quando la direzione della via d’esodo non risulta chiara;
  • ad ogni intersezione di corridoi;
  • all’esterno dell’edificio, in prossimità di ogni uscita finale di emergenza e lungo il percorso verso un luogo sicuro;
  • entro 2 metri da ogni punto di primo soccorso, in modo da garantire almeno 5 lx di illuminamento verticale sulla cassetta di primo soccorso;
  • entro 2 metri da ogni dispositivo antincendio o punto di chiamata, in modo da garantire almeno 5 lx di illuminamento verticale sui dispositivi, sui pannelli e sui piani di esodo e soccorso previsti;
  • entro 2 metri dalle apparecchiature di sicurezza predisposte per le persone con disabilità, garantendo almeno 5 lx di illuminamento verticale sulle apparecchiature;
  • in prossimità del punto nel quale viene ricevuto un allarme proveniente dalla cabina di un ascensore e dei dispositivi associati per l’evacuazione;
  • nei corridoi che conducono dalle porte degli ascensori passeggeri alla più vicina via d’esodo;
  • entro 2 metri dai comandi manuali per lo sblocco delle porte bloccate elettronicamente, garantendo almeno 5 lx di illuminamento verticale.

Illuminazione delle vie di esodo

Per le vie di esodo si deve garantire:

  • un’illuminazione orizzontale al livello del pavimento non inferiore a 1 lx;
  • per vie di esodo di larghezza superiore a 2 metri sono escluse dalla verifica fasce perimetrali di 0,5 metri; per vie di esodo di larghezza pari o inferiore a 2 metri sono escluse le fasce laterali pari a un quarto della larghezza della via d’esodo.

Per le vie di esodo superiori a 2 metri, la UNI EN 1838:2025 non prevede più la precedente impostazione secondo cui dovevano essere considerate come un insieme di percorsi larghi 2 metri: il requisito di illuminamento interessa ora la larghezza della via d’esodo secondo le fasce perimetrali escluse indicate dalla norma.

Alcune regole di prevenzione incendi possono prevedere requisiti specifici o più restrittivi rispetto ai valori generali indicati dalla UNI EN 1838. Occorre quindi verificare, in funzione dell’attività:

  • gli specifici livelli di illuminamento prescritti per le vie d’esodo;
  • gli eventuali livelli o requisiti aggiuntivi previsti in prossimità di porte, scale, attrezzature antincendio e altri punti rilevanti per la sicurezza.

Il rapporto tra il valore minimo e il valore massimo di illuminamento non deve essere inferiore a 1:40.

La durata dell’illuminazione di sicurezza delle vie di esodo deve essere garantita per almeno 1 ora e deve garantire il 50% dell’illuminamento richiesto entro 5 secondi e il 100% entro 60 secondi.

Illuminazione antipanico

Per evitare situazioni di panico, nelle aree per le quali è richiesta l’illuminazione antipanico l’illuminamento orizzontale non può essere inferiore a 0,5 lx al livello del pavimento, escludendo una fascia di 0,5 metri lungo il perimetro dell’area. La necessità dell’illuminazione antipanico deve essere valutata in funzione del rischio; tra i fattori indicati dalla norma rientrano anche le aree superiori a 60 m² e le situazioni caratterizzate da elevato affollamento o da specifici rischi. Valgono le prestazioni relative alla durata e ai tempi di attivazione previste per l’illuminazione delle vie di esodo.

Nei servizi igienici e negli spogliatoi con superficie lorda superiore a 8 m² deve essere prevista l’illuminazione antipanico. Nei servizi igienici accessibili, nei box doccia inseriti nei servizi igienici o negli spogliatoi e nei servizi igienici a uso singolo dotati di fasciatoio deve essere garantito almeno 1 lx di illuminamento orizzontale al pavimento; per gli allarmi luminosi dei servizi igienici è previsto un illuminamento verticale minimo di 5 lx.

Illuminazione di area del compito ad alto rischio

È necessario garantire che l’illuminazione mantenuta sul piano di riferimento dell’attività sia pari ad almeno il 10% dell’illuminazione normalmente richiesta per il compito e comunque non inferiore a 15 lx. L’autonomia deve essere definita in modo da coprire il periodo durante il quale permane il rischio per le persone ed è individuata in funzione dell’attività. L’illuminazione richiesta deve essere disponibile permanentemente oppure essere raggiunta entro 0,5 secondi, in funzione dell’applicazione.

Segnali di evacuazione illuminati

I segnali delle vie d’esodo possono essere illuminati internamente oppure esternamente. In modalità di emergenza, per i segnali illuminati esternamente deve essere garantito un illuminamento verticale di almeno 5 lx, mentre per quelli illuminati internamente la norma definisce specifici requisiti di luminanza.

Poiché i segnali illuminati internamente risultano identificabili a distanza maggiore rispetto a quelli illuminati esternamente, la distanza massima di visibilità si determina con questa formula:

l = z x h

dove:

  • l = distanza di visibilità;
  • z = distanza orizzontale dal segnale ed è pari a 100 per i segnali illuminati esternamente e 200 per i segnali illuminati internamente;
  • h = altezza del cartello.

Le unità dimensionali utilizzate per l e h devono essere le stesse.

Ove praticabile, il segnale della via d’esodo dovrebbe essere installato tra 2 e 3 metri dal pavimento, misurati alla base del segnale. Nelle aree aperte di grandi dimensioni e notevole altezza può essere necessario collocarlo al di sopra degli ostacoli circostanti per garantirne la chiara identificazione.

UNI CEI 11122: verifiche dell’impianto di illuminazione di sicurezza

La norma UNI CEI 11222:2013 specifica le procedure per effettuare le verifiche e la manutenzione periodica degli impianti di illuminazione di sicurezza degli edifici, costituiti da apparecchi per illuminazione di emergenza, sia di tipo autonomo sia ad alimentazione centralizzata, e da altri eventuali componenti utilizzati nei sistemi, al fine di garantirne l’efficienza operativa. La norma risulta tuttora in vigore.

L’impianto di illuminazione di sicurezza deve essere sottoposto a regolare manutenzione e al controllo del funzionamento. Le verifiche periodiche sono operazioni in grado di evidenziare lo stato di efficienza dell’impianto, lo stato di funzionamento dei componenti. Le verifiche periodiche sono di 3 tipi:

  • verifica generale;
  • verifica di funzionamento;
  • verifica di autonomia.

Per le attività ricadenti nella disciplina antincendio va inoltre considerato il D.M. 1° settembre 2021 e s.m.i., che stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. Il decreto è stato modificato, da ultimo, dal D.M. 15 luglio 2025.

Verifica generale

Le verifiche generali hanno cadenza annuale, ove non diversamente previsto da specifiche disposizioni legislative, e sono operazioni che consentono la valutazione dell’efficienza complessiva degli apparecchi di sicurezza, dell’alimentazione di sicurezza e del rispetto dei requisiti illuminotecnici di progetto attraverso la verifica:

  • della presenza degli apparecchi nell’ubicazione prevista, ovvero numero e tipologia in conformità con il progetto;
  • dell’assenza di ostacoli di qualsiasi natura che possano compromettere l’efficacia e la visibilità dei dispositivi di illuminazione di sicurezza;
  • dell’integrità e leggibilità dei segnali di sicurezza internamente illuminati e dell’assenza di ostacoli fra i segnali di sicurezza esternamente illuminati e gli apparecchi di illuminazione di sicurezza posti in corrispondenza;
  • del degrado delle lampade;
  • delle condizioni necessarie al fine di ottenere le prestazioni illuminotecniche previste per l’impianto.

Verifica di funzionamento

Le verifiche di funzionamento si devono svolgere ogni sei mesi, ove non diversamente previsto da specifiche disposizioni, e sono operazioni finalizzate alla valutazione della corretta attivazione dell’impianto di illuminazione in caso di mancanza di energia ordinaria, mediante la verifica:

  • dell’effettiva condizione di ricarica degli apparecchi di tipo autonomo o della sorgente di alimentazione centralizzata;
  • dell’operatività del sistema di inibizione (ove presente);
  • della corretta commutazione e dell’effetto intervento di emergenza di tutti gli apparecchi (accensione della sorgente luminosa);
  • delle indicazioni fornite dal pannello di controllo del gruppo soccorritore e verifica delle corrette operazioni del sistema di alimentazione centralizzata nel funzionamento di emergenza;
  • del funzionamento del comando di spegnimento del sistema di alimentazione centralizzato (ove presente);
  • delle condizioni costruttive degli apparecchi.

Verifica dell’autonomia

La verifica dell’autonomia deve essere effettuata ogni anno è la misurazione del tempo di accensione delle sorgenti luminose dell’impianto di illuminazione di sicurezza a partire dall’istante in cui si ha mancanza dell’alimentazione ordinaria e a seguito del tempo di ricarica previsto dalle batterie che forniscono l’alimentazione di sicurezza. Tutti gli apparecchi di illuminazione di sicurezza e le indicazioni segnaletiche della specifica sezione di impianto o area devono essere illuminate continuativamente per il tempo dell’autonomia prevista.

La verifica dell’autonomia si effettua mediante:

  • simulazione della condizione di intervento degli apparecchi per il tempo di autonomia previsto mediante interruzione dell’alimentazione ordinaria o metodo equivalente;
  • verifica che tutti gli apparecchi della sezione si accendano al momento dell’interruzione dell’alimentazione ordinaria (esame a vista);
  • verifica che tutti gli apparecchi della sezione siano accesi al termine dell’autonomia di impianto (esame a vista).

Quanto dura l’autonomia di un impianto di illuminazione di emergenza?

Secondo la UNI EN 1838, l’autonomia minima dell’illuminazione delle vie d’esodo ai fini dell’esodo è di 1 ora.

Le specifiche regole tecniche di prevenzione incendi possono stabilire autonomie differenti. Con riferimento alle regole tecniche tradizionali analizzate in precedenza, sono previste, a titolo esemplificativo:

  • alberghi: 1 ora;
  • centri commerciali: 1.30 h;
  • impianti sportivi: 1 h;
  • uso medico: 2 h;
  • uffici: 2 h (sono ammesse singole lampade autonome purché abbiano un’autonomia di 1 h);
  • scuole: non inferiore a 30 minuti;
  • locali pubblico spettacolo: 1 h.

Qualora si utilizzi il Codice di prevenzione incendi e la relativa Regola Tecnica Verticale, devono essere verificati i requisiti previsti dalla strategia antincendio applicabile allo specifico caso.

UNI CEI 11122: manutenzione periodica dell’illuminazione di sicurezza

Dopo aver effettuato le opportune verifiche appena analizzate, si passa ad eventuali azioni correttive e/o alla manutenzione periodica, ossia operazioni che eliminano guasti e malfunzionamenti evidenziati a seguito dei controlli. La manutenzione periodica riduce la probabilità dell’insorgenza di condizioni di guasto e/o di pericolo ed è finalizzata alla conservazione della conformità dell’impianto alle prescrizioni progettuali. Per le attività soggette alla disciplina antincendio, le operazioni devono essere inquadrate anche nell’ambito dei criteri generali stabiliti dal D.M. 1° settembre 2021 e s.m.i.

Le azioni sono:

  • interventi sugli apparecchi di illuminazione e segnalazione di sicurezza, come ad esempio la sostituzione delle batterie, il serraggio delle morsettiere e dei sistemi di aggancio e/o la sostituzione di lampade, diffusori e riflettori degradati;
  • interventi sulla sorgente di alimentazione centralizzata, come ad esempio la sostituzione del comando per i Vigili del Fuoco per lo spegnimento di emergenza del sistema di alimentazione centralizzato, la sostituzione delle parti soggette ad usura, la pulizia o la sostituzione di batterie ed ingrassaggio morsetti, pulizia delle griglie e delle ventole per il raffreddamento.

La manutenzione può essere

  • ordinaria: finalizzata a contenere il degrado derivato dall’utilizzo, a fronteggiare eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto d’uso e manutenzione del costruttore;
  • straordinaria: finalizzata al rinnovo o alla sostituzione di parti dell’impianto con interventi che non modificano in modo sostanziale le prestazioni e che richiedono l’impiego di strumenti o attrezzi particolari di uso non corrente o che comunque non rientrano negli interventi relativi alle definizioni di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di un impianto.

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