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Home » Approfondimenti » Impiantistica e Antincendio » Tecnico manutentore antincendio qualificato (TMQ): requisiti, compiti, esame e obbligo 2026

Tecnico manutentore antincendio qualificato (TMQ): requisiti, compiti, esame e obbligo 2026

Attività, compiti, responsabilità e procedure per la qualificazione - obbligatoria dal 26 settembre 2026 - del tecnico manutentore antincendio ai sensi del Decreto Controlli

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 25 Settembre 2026/4 Commenti/in Impiantistica e Antincendio /di
Tecnico antincendio qualificato proroga

Il tecnico manutentore antincendio qualificato (TMQ) è il professionista al quale sono affidati controllo e corretta manutenzione dei presidi antincendio secondo il D.M. 1° settembre 2021.

Per svolgere queste attività, serve però un “patentino”. A prevederlo è il D.M. 1° settembre 2021, il cosiddetto Decreto Controlli.

Il D.M. 15 luglio 2025 ha fissato al 25 settembre 2026 l’entrata in vigore dell’obbligo di qualificazione; dal 26 settembre 2026 è previsto un regime transitorio (previsto dal D.M. 22 settembre 2026) per chi entro il 25 settembre 2026 ha presentato regolare istanza per la valutazione dei requisiti: può continuare a eseguire manutenzioni e controlli fino alla conclusione della valutazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027. La facoltà vale soltanto per le tipologie di impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio indicate nella domanda.

Chi è e cosa fa il tecnico manutentore antincendio qualificato? Come si diventa tecnico manutentore antincendio qualificato? Quali sono i requisiti e le competenze che deve avere? Ecco cosa sapere!

Per gestire e tracciare le attività di manutenzione antincendio ti consiglio la piattaforma che ti consente di censire e localizzare i presidi, programmare le attività, utilizzare checklist di controllo, compilare le schede di intervento, mantenere lo storico delle operazioni e compilare con procedura guidata il registro antincendio.

Indice

  • Chi è il tecnico manutentore antincendio qualificato e cosa fa?
  • Quali sono i compiti del tecnico manutentore antincendio qualificato?
  • Come si diventa tecnico manutentore antincendio qualificato?
  • Per quali presidi serve una qualificazione specifica?
  • Come deve essere documentata la manutenzione antincendio?
  • Quali norme tecniche si applicano alla manutenzione dei presidi?
  • FAQ
  • Strumenti e soluzioni per il controllo e la manutenzione antincendio

Chi è il tecnico manutentore antincendio qualificato e cosa fa?

Il tecnico manutentore antincendio qualificato è il soggetto che possiede conoscenze, abilità e competenze specifiche per eseguire correttamente controllo e manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza antincendio.

L’Allegato II del D.M. 1° settembre 2021 attribuisce al tecnico una precisa responsabilità sulla corretta manutenzione in conformità alle disposizioni applicabili, alla regola dell’arte e ai manuali d’uso e manutenzione. La norma afferma che il tecnico: “ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione”.

La qualifica non è quindi un riconoscimento generico riferito all’azienda. È collegata alle competenze della persona fisica e al presidio antincendio sul quale il tecnico è abilitato a intervenire.

Quali sono i compiti del tecnico manutentore antincendio qualificato?

Il TMQ non esegue soltanto riparazioni: effettua controlli documentali, visivi e funzionali, svolge gli interventi necessari, registra le operazioni e si relaziona con il responsabile dell’attività.

Il tecnico manutentore antincendio ha una serie di compiti da svolgere e attività da eseguire, quali:

  1. i controlli documentali;
  2. i controlli visivi e di integrità dei componenti;
  3. i controlli funzionali, manuali o strumentali;
  4. le attività di manutenzione necessarie a seguito dell’esito dei controlli effettuati;
  5. le registrazioni delle attività svolte su supporto cartaceo o digitale;
  6. le attività di manutenzione secondo le norme e le procedure relative alla sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro e alla tutela dell’ambiente;
  7. relazionarsi con il datore di lavoro (o responsabile dell’attività) in merito alle attività di controllo e manutenzione;
  8. coordinare e controllare l’attività di manutenzione.
Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato

Compiti e attività del tecnico manutentore qualificato

Come si diventa tecnico manutentore antincendio qualificato?

Come diventare tecnico manutentore dei sistemi antincendio? Per ottenere la qualifica di tecnico manutentore antincendio qualificato bisogna seguire un iter ben preciso:

  • effettuare un corso tecnico manutentore antincendio;
  • essere sottoposti alla verifica dei requisiti;
  • sostenere un esame davanti alla commissione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

A seguito del superamento di tale esame, con esito positivo, ottiene la qualifica di tecnico manutentore qualificato per lo specifico Presidio antincendio.

I corsi di formazione e gli esami sono svolti presso le strutture (centri di formazione e sedi d’esame) dei soggetti formatori.

Il percorso comprende:

  • Caso 1 – esame completo. È la procedura ordinaria successiva alla frequenza del corso presso un soggetto formatore accreditato.
  • Caso 2 – esame ridotto. È previsto per gli aspiranti che, alla data del 25 settembre 2022, possiedono i requisiti individuati dalla disciplina; vi rientrano anche alcune situazioni di qualificazione o certificazione volontaria pregresse, ovvero nel caso di tecnici manutentori che siano stati qualificati con un’attestazione di idoneità tecnica rilasciata dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o con certificazione in corso di validità di parte terza di un organismo riconosciuto da Accredia prima dell’entrata in vigore del decreto 1° settembre 2021 (per ulteriori approfondimenti si rimanda al capitolo 4 della Circolare DCPREV n. 19631 del 3/12/2024).

Il superamento della valutazione determina il riconoscimento della qualifica per lo specifico presidio antincendio.

Come funziona l’esame completo del manutentore antincendio?

L’esame completo valuta curriculum, conoscenze teoriche, capacità pratica e competenze orali. Il punteggio complessivo minimo previsto dal D.M. 1° settembre 2021 è 70/100.

La valutazione ordinaria comprende:

ValutazionePunteggio massimo
Curriculum e documentazione10
Prova scritta20
Prova pratica50
Prova orale20
Totale100

La prova scritta può essere composta da almeno 20 domande a risposta chiusa oppure da almeno 6 domande a risposta aperta. Per il superamento occorrono almeno 70/100 complessivi e almeno metà del punteggio massimo nelle singole prove scritta, pratica e orale.

Chi ha almeno tre anni di esperienza deve frequentare il corso?

Non necessariamente. L’esperienza almeno triennale può determinare l’esonero dalla frequenza del corso nelle condizioni fissate dalla normativa, ma non equivale automaticamente al possesso della qualifica.

Il D.M. 13 settembre 2024 ha stabilito che i soggetti che alla data di entrata in vigore della disciplina svolgevano attività di manutenzione o controllo periodico da almeno tre anni sono esonerati dal corso e possono accedere alla valutazione prevista dal punto 4, comma 4, dell’Allegato II.

È un passaggio da evidenziare soprattutto dopo l’integrazione con l’articolo dedicato agli amministratori di condominio: tre anni di attività non significano “tecnico già qualificato”. L’esperienza consente l’accesso al percorso semplificato previsto dalla norma, ma occorre comunque completare la procedura necessaria per il riconoscimento della qualifica.

Quali semplificazioni ha introdotto il D.M. 13 settembre 2024?

Il D.M. 13/09/2024 ha modificato il regime dei manutentori con esperienza pregressa, prevedendo modalità semplificate di valutazione e aggiornando la tariffa per la valutazione dei requisiti.

La nuova formulazione del punto 4 dell’Allegato II prevede modalità semplificate definite tenendo conto delle qualificazioni conseguite prima dell’entrata in vigore del decreto, comprese le certificazioni volontarie e le attestazioni rilasciate nelle condizioni indicate dalla norma.

Il medesimo decreto ha stabilito una tariffa pari al doppio dell’importo indicato al punto C del D.M. 14 marzo 2012. Il portale informativo del CNVVF indica oggi 116 euro per lo specifico presidio, oltre alla marca da bollo di 16 euro per la richiesta.

Come presentare la domanda di ammissione all’esame di manutentore antincendio

L’aspirante tecnico manutentore antincendio, per procedere alla richiesta d’esame dovrà accedere, tramite SPID/CIE, al Portale Informatico per la gestione della qualificazione e procedere alla compilazione dell’apposito form-web.

Nella pagina di ingresso al servizio, sono disponibili anche le FAQ e un tutorial.

Attraverso la piattaforma è possibile gestire l’intero ciclo procedurale, dall’invio delle istanze fino al rilascio dell’attestato di qualificazione dotato di QR-code, nonché l’inserimento nell’elenco pubblico dei manutentori qualificati.

Attraverso la piattaforma, i professionisti possono:

  • presentare la richiesta di abilitazione come tecnico manutentore qualificato;
  • effettuare i pagamenti online tramite PagoPA o mediante avviso di pagamento;
  • seguire in tempo reale lo stato di avanzamento della pratica;
  • accedere alla documentazione inviata e ricevuta, grazie all’integrazione con il sistema documentale e di protocollazione del Dipartimento.
  • scaricare direttamente gli attestati rilasciati — come il Nulla Osta Transitorio e il certificato di tecnico manutentore qualificato — previo assolvimento dell’imposta di bollo.

La richiesta può anche essere effettuata da un soggetto delegato. In questo caso, dopo l’accesso al portale tramite SPID o CIE e l’inserimento dei dati anagrafici della Società per conto della quale si opera, sarà necessario selezionare la voce “delegato” dal menu a tendina “in qualità di”.

Successivamente, dovranno essere inseriti i dati anagrafici del candidato aspirante tecnico manutentore antincendio che intende sostenere l’esame per lo specifico Presidio antincendio e tutti gli allegati obbligatori o facoltativi (a seconda del caso d’esame di interesse) per proseguire con la procedura informatica.

Il cittadino, aspirante tecnico manutentore antincendio, o suo delegato, dovranno svolgere due operazioni preliminari prima della compilazione della domanda d’esame, ovvero:

  • consultare l’elenco pubblico dei Soggetti formatori per l’individuazione delle sedi d’esame presenti sul territorio nazionale presso cui vuole svolgere l’esame;
  • prendere preventivamente contatti con la sede d’esame scelta e farsi rilasciare un documento denominato “pre-accordo”, che costituisce un allegato obbligatorio per entrambe le modalità d’esame.

Che cos’è il Nulla Osta Transitorio e quando scade?

Una volta presentata la domanda di ammissione all’esame, e verificata la congruità della documentazione, la Direzione dei Vigili del Fuoco territorialmente competente provvede all’accoglimento dell’istanza e rilascia il Nulla Osta Transitorio (NOT).

Il NOT, specifico per il singolo Presidio antincendio, ha valenza nella fase temporale transitoria intercorrente tra la richiesta di esame dell’aspirante tecnico manutentore antincendio e la data di svolgimento dello stesso esame e/o della data di rilascio dell’attestato di qualificazione di tecnico manutentore qualificato.

In caso in cui il candidato NON superi l’esame o risulti assente, il NOT decade.

Ogni richiesta di esame verrà automaticamente inoltrata dal Portale Informatico alla Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco competente per territorio.  È possibile richiedere l’esame per più presidi antincendi nella stessa domanda.

La tariffa da versare per l’esame, che l’aspirante tecnico manutentore antincendio richiede per lo specifico Presidio antincendio, ammonta a 116 euro a cui va aggiunto il pagamento di una marca da bollo dell’importo di 16 euro unico per ogni richiesta effettuata.

Una volta superato l’esame con esito positivo, il candidato può richiedere l’attestato di qualificazione direttamente attraverso il Portale Informatico, previo pagamento della marca da bollo dell’importo di 16 euro.

Il candidato che NON supera l’esame (ossia se ottiene un risultato con esito negativo al proprio esame) dovrà presentare una nuova richiesta ex-novo, nulla escluso.

Secondo quanto previsto dalla Circolare prot. DCPREV n.14644 del 10/09/2025, che disciplina il regime transitorio in vista della scadenza del 25 settembre 2026:

  • i NOT già rilasciati mantengono validità per un anno dalla data di rilascio e, in ogni caso, non oltre il 25/09/2026;
  • i NOT rilasciati successivamente al 25/09/2025 avranno come termine di scadenza il 25/09/2026, indipendentemente dalla data di emissione.

Conseguentemente, a decorrere dal 26/09/2026, lo svolgimento dell’attività di manutenzione dei presidi antincendio può essere autorizzato esclusivamente nei confronti di soggetti in possesso dell’attestato di qualificazione disciplinato dal D.M. 01/09/2021 e dalle relative circolari applicative.

Icona

Download Gratuito Circolare Vigili del Fuoco 14644/2025 - Qualificazione manutentore antincendio

Periodo transitorio fino al 31 marzo 2027: chi può continuare a lavorare

Il passaggio al nuovo regime prevede una misura transitoria per le domande presentate in tempo. Il D.M. 22 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre, inserisce l’articolo 6-bis nel D.M. 1° settembre 2021, il cosiddetto *decreto Controlli*.

La regola riguarda chi entro il 25 settembre 2026 presenta regolare istanza per la valutazione dei requisiti: dal 25 settembre può continuare a eseguire manutenzioni e controlli fino alla conclusione della valutazione e, comunque, non oltre il 31 marzo 2027. La facoltà vale soltanto per le tipologie di impianti, attrezzature e altri sistemi antincendio indicate nella domanda.

Non si tratta quindi di uno spostamento generalizzato al 2027 dell’obbligo di qualificazione.

A chi si applica il periodo transitorio?

Il nuovo articolo 6-bis collega la continuità dell’attività a tre condizioni: l’istanza deve essere regolare, deve essere presentata entro il 25 settembre 2026 e deve riguardare le specifiche tipologie di presidi su cui il tecnico intende intervenire. La possibilità di operare termina quando si conclude la valutazione, anche se ciò avviene prima del 31 marzo 2027; quest’ultima data è il limite massimo previsto dal decreto.

Domanda entro il 25 settembre: cosa fare se manca il preaccordo?

Con la Circolare DCPREV n. 20188 del 24 settembre 2026, i Vigili del Fuoco affrontano una difficoltà segnalata dai candidati: ottenere in tempo il preaccordo sottoscritto con il soggetto formatore o la sede d’esame.

Limitatamente alle istanze trasmesse entro il 25 settembre 2026, il candidato che non ha ancora il preaccordo può caricare nel relativo campo del portale «Corpo Digitale – Abilitazione Tecnici Manutentori Qualificati» la dichiarazione disponibile in facsimile sul portale. Nella dichiarazione si impegna a produrre il preaccordo appena sottoscritto e, in ogni caso, in tempo utile per programmare e svolgere la valutazione.

La Direzione regionale competente acquisirà il documento durante l’istruttoria come integrazione della domanda. Secondo la circolare, “se è presente la dichiarazione, la mancata allegazione iniziale del preaccordo non costituisce di per sé motivo per non procedere all’istruttoria”. Resta ferma la data in cui l’istanza è stata trasmessa attraverso il portale.

Il percorso di qualificazione resta quindi necessario. Il decreto del 22 settembre non attribuisce automaticamente la qualifica a chi presenta domanda e non elimina la valutazione dei requisiti. La circolare anticipa, inoltre, che seguiranno ulteriori indicazioni per un’applicazione uniforme delle nuove disposizioni.

Per quali presidi serve una qualificazione specifica?

Come detto, la qualifica del tecnico manutentore non è indistinta: è riferita allo specifico presidio antincendio per il quale il candidato ha completato il percorso previsto.

Tra i sistemi considerati dal D.M. 1° settembre 2021 rientrano:

  • estintori portatili e carrellati;
  • reti di idranti;
  • porte resistenti al fuoco;
  • impianti sprinkler;
  • sistemi di rivelazione e allarme incendio, IRAI;
  • sistemi di allarme vocale, EVAC;
  • sistemi di spegnimento a gas;
  • sistemi naturali e forzati di evacuazione di fumo e calore;
  • sistemi a pressione differenziale;
  • sistemi a schiuma;
  • sistemi a riduzione di ossigeno;
  • sistemi water mist;
  • sistemi ad aerosol condensato.

Il CNVVF identifica complessivamente le qualificazioni attraverso le sigle P1-P7, P8.1, P8.2 e P9-P14.

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Come deve essere documentata la manutenzione antincendio?

Le attività di controllo e manutenzione devono essere tracciabili e registrate, riportando i dispositivi presenti, gli interventi effettuati, le relative date e il personale incaricato.

Il registro antincendio costituisce quindi il collegamento naturale tra attività tecnica e responsabilità organizzativa. Nel testo attuale sono correttamente richiamati:

  • sorveglianza;
  • controllo periodico;
  • manutenzione ordinaria;
  • manutenzione straordinaria.

La registrazione è uno degli otto compiti espressamente attribuiti al tecnico manutentore qualificato dal Prospetto 1 del D.M. 1° settembre 2021.

Considerate tutte le norme e le attività da fare, è fondamentale affidarsi a un software per la compilazione del registro antincendio aggiornato a tutte le disposizione normative (in continuo aggiornamento) e alle norme tecniche (UNI varie) applicabili.

Quali norme tecniche si applicano alla manutenzione dei presidi?

La manutenzione antincendio deve essere eseguita applicando la normativa vigente e le pertinenti norme tecniche riferite al singolo presidio.

 

PresidioNorma richiamata nel testo
EstintoriUNI 9994-1
Reti idrantiUNI 10779, UNI EN 671-3
SprinklerUNI EN 12845
IRAIUNI 11224
EVACUNI ISO 7240-19 / UNI CEN/TS 54-32
Evacuazione fumo e caloreUNI 9494-3
Pressione differenzialeUNI EN 12101-6
Sistemi a polvereUNI EN 12416-2
Sistemi a schiumaUNI EN 13565-2
Spray ad acquaUNI CEN/TS 14816
Water mistUNI EN 14972-1
Aerosol condensatoUNI EN 15276-2
Riduzione di ossigenoUNI EN 16750
Porte resistenti al fuocoUNI 11473
Spegnimento a gasUNI 11280 / UNI EN 15004

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FAQ

Da quando è obbligatorio il tecnico manutentore antincendio qualificato?

Le disposizioni sulla qualificazione entrano in vigore il 25 settembre 2026. Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco precisa che dal 26 settembre 2026, terminato il regime transitorio, la manutenzione dei presidi antincendio potrà essere autorizzata esclusivamente a soggetti con attestato di qualificazione.

Tre anni di esperienza bastano per essere qualificati?

No. L’esperienza almeno triennale, nelle condizioni previste dal D.M. 13 settembre 2024, può consentire l’esonero dalla frequenza del corso e l’accesso alla valutazione semplificata, ma non attribuisce automaticamente la qualifica.

La qualifica vale per tutti gli impianti antincendio?

No. La qualificazione è riferita agli specifici presidi antincendio per i quali il tecnico ha superato il percorso previsto dal Decreto Controlli. Il CNVVF utilizza le sigle da P1 a P14, con P8.1 e P8.2.

Un amministratore di condominio deve controllare solo l’impresa di manutenzione?

La norma rende centrale la qualificazione del tecnico che esegue materialmente l’attività. Per i presidi interessati occorre quindi verificare non solo il soggetto affidatario, ma anche la qualificazione del personale impiegato e la corretta tracciabilità degli interventi.

Cosa succede ai Nulla Osta Transitori dopo il 25 settembre 2026?

I NOT non possono produrre effetti oltre il 25 settembre 2026; dal giorno successivo termina il regime transitorio previsto dalla Circolare DCPREV 14644/2025.

Strumenti e soluzioni per il controllo e la manutenzione antincendio

AntiFuocus-RA è l’applicazione online ACCA dedicata alla compilazione e all’aggiornamento del registro antincendio. Permette di gestire il registro delle attrezzature, le verifiche periodiche, i controlli e gli interventi per gruppi di sistemi, impianti e attrezzature e di condividere in cloud la documentazione con i soggetti interessati.

usBIM.firemaint è il gestionale per la manutenzione degli impianti antincendio che consente di censire e localizzare i presidi, programmare le attività, utilizzare checklist di controllo, compilare le schede di intervento e mantenere lo storico delle operazioni. La piattaforma gestisce manutenzione ordinaria preventiva, interventi correttivi, verbali, programmi operativi e aggiornamento del registro antincendio.

Con AntiFuocus è possibile gestire in modo integrato la progettazione della prevenzione incendi e la relativa documentazione: relazione tecnica, valutazione del rischio incendio, carico d’incendio, verifiche di resistenza al fuoco, tavole grafiche, Piano di Emergenza ed Evacuazione, modulistica e registro antincendio.

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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
4 commenti
  1. Stefàn
    Stefàn dice:
    5 Febbraio 2023 en 21:56

    Voto: OTTIMO 10

    Rispondi
  2. Enrico Salvini
    Enrico Salvini dice:
    14 Settembre 2026 en 12:10

    Buongiorno, chiedo ma credo si auna conferma, es porte EI o altri dispositivi, la norma mi sembra chiara cioè che l’installazione può essere eseguita da chiunque, qualunque ditta che ovviamente abbia la competenza e responsabilità di eseguire il lavoro a norma di legge regola d’arte e che rilasci la dovuta documentazione; mentre la manutenzione potrà essere eseguita solamente da ditte abilitate. Giusto ?
    Chiedo perchè c’è già chi si appropria di abilitazioni o obblighi non dovuti in particolare che anche l’installazione possa essere eseguita esclusivamente dalle ditte abilitate ma l’installazione è una cosa la manutenzione un’altra !
    sono un progettista antincendio (certamente se anche l’installazione viene eseguita dalla ditta abilitata è consigliabile ma non obbligatorio). Giusto ?
    Tra poco le ditte che andavano a fare le finte revisioni degli estintori solamente bollandoli, presentandosi in pantaloncini corti e infradito, si arrogheranno anche l’esclusività della progettazione …. grazie anche a costruttori magazzini fornitori e rappresentanti compiacenti. Saluto e ringrazio della risposta che potrete darmi.

    Rispondi
    • Redazione di BibLus
      Redazione di BibLus dice:
      14 Settembre 2026 en 18:00

      Possiamo confermare la sua interpretazione della norma

      Rispondi
  3. Enrico Salvini
    Enrico Salvini dice:
    14 Settembre 2026 en 16:49

    Come spesso accade viene fatta una norma con un buon intento ma è incompleta ! almeno a mio parere. Manca es. i controlli sui maniglioni anti panico, sulle porte che si trovano lungo le vie di fuga o uscite di emergenza (pur non essendo porte EI), sulla cartellonistica, sull’illuminazione di emergenza / sicurezza, sui salva vita (come c’è sugli impianti idrici che se necessitano di intervento in genere chiamano gli idraulici dovrebbe esserci sui dispositivi elettrici, se poi ci sono problemi chiameranno l’elettricista, se la ditta di manutenzione dei dispositivi non avesse al suo interno tale competenza).

    Rispondi
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