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Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Il solo sporto di un balcone deve essere considerato ai fini delle distanze tra fabbricati?

Il solo sporto di un balcone deve essere considerato ai fini delle distanze tra fabbricati?

Per il Consiglio di Stato il solo sporgere di un balcone (senza apertura) deve considerarsi al fine del rispetto delle distanze legali tra fabbricati

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 1 Aprile 2021/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
Balconi-pareti-finestrate-distanze

Il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 1841/2021 ci spiega che la sola presenza di un balcone è determinante ai fini del calcolo della distanza tra i edifici anche in assenza delle “vedute”.

Il caso

I proprietari di un fabbricato decidevano di far ricorso al Tar per ottenere l’annullamento del permesso di costruire accordato dal Comune alla vicina confinante.

Il titolo edilizio era stato richiesto per un intervento di ampliamento del 20% (con il Piano casa):

la vicina infatti intendeva realizzare un nuovo appartamento e un locale tecnico in sopraelevazione di un terrazzo (sul fabbricato esistente di proprietà).

I vicini ricorrenti lamentavano la violazione delle distanze legali (art. 9 comma 1, n. 2 del D.M. n. 1444/68); a loro parere la nuova costruzione non avrebbe rispettato la distanza prescritta dei 10 m da una delle facciate del loro fabbricato caratterizzata dalla sola presenza di balconi (senza finestre).

Secondo la vicina la sola presenza della sporgenza dei balconi non bastava ad equiparare quella facciata ad una “parete finestrata” per cui non necessitava il rispetto dei 10 m prescritti dal D.M. 1444/68.

Il Tar però dava ragione ai ricorrenti, pertanto la vicina si appellava al Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato

Palazzo Spada ribadisce che per l’osservanza dell’art. 9 del D.M. 1444/68 non si debbono considerare gli sporti di ridotte dimensioni, che abbiano scopo meramente ornamentale o decorativo, ma devono essere considerati i balconi nonché tutte le sporgenze destinate per i loro caratteri strutturali e funzionali ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono.

I giudici spiegano che i fronti dei fabbricati con soli balconi (senza aperture) devono essere considerati ai fini del rispetto delle distanze legali in considerazione della loro effettiva consistenza e profondità.

D’altra parte, secondo la nozione civilistica di costruzione, i balconi costituiti da solette aggettanti, anche se scoperti ed anche se non corrispondenti a volumi abitativi, rientrano nel concetto di costruzione, per il quale occorre il rispetto delle distanze tra gli edifici.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento leggi anche:

  • “Distanza tra edifici con una sola parete finestrata, vanno rispettati i 10 metri?“
  • “Distanze tra pareti finestrate: incide la presenza di un porticato aperto?“
  • “La realizzazione di una scala esterna in ferro viola le distanze tra costruzioni?“
  • “Fondi finitimi: cosa sono e cosa prevedono le norme sulle distanze tra fabbricati“
  • “Distanza impianti dal confine“
  • “Ristrutturazione balcone: quali permessi?“
  • “Calcolo standard urbanistici“

Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/il-solo-sporto-di-un-balcone-deve-essere-considerato-ai-fini-delle-distanze-tra-fabbricati/
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La redazione di BibLus non fornisce risposte a chiarimenti su casi specifici né offre consulenza di carattere tecnico o legale sugli argomenti trattati negli articoli.
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