Home » Notizie » Opere edili » Il solo sporto di un balcone deve essere considerato ai fini delle distanze tra fabbricati?

Balconi-pareti-finestrate-distanze

Il solo sporto di un balcone deve essere considerato ai fini delle distanze tra fabbricati?

Tempo di lettura stimato: 2 minuti

Per il Consiglio di Stato il solo sporgere di un balcone (senza apertura) deve considerarsi al fine del rispetto delle distanze legali tra fabbricati

Il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 1841/2021 ci spiega che la sola presenza di un balcone è determinante ai fini del calcolo delle distanze tra i fabbricati anche in assenza delle “vedute”.

Il caso

I proprietari di un fabbricato decidevano di far ricorso al Tar per ottenere l’annullamento del permesso di costruire accordato dal Comune alla vicina confinante.

Il titolo edilizio era stato richiesto per un intervento di ampliamento del 20% (con il Piano casa):

la vicina infatti intendeva realizzare un nuovo appartamento e un locale tecnico in sopraelevazione di un terrazzo (sul fabbricato esistente di proprietà).

I vicini ricorrenti lamentavano la violazione delle distanze legali (art. 9 comma 1, n. 2 del dm n. 1444/68); a loro parere la nuova costruzione non avrebbe rispettato la distanza prescritta dei 10 m da una delle facciate del loro fabbricato caratterizzata dalla sola presenza di balconi (senza finestre).

Secondo la vicina la sola presenza della sporgenza dei balconi non bastava ad equiparare quella facciata ad una “parete finestrata” per cui non necessitava il rispetto dei 10 m prescritti dal dm 1444/68.

Il Tar però dava ragione ai ricorrenti, pertanto la vicina si appellava al Consiglio di Stato.

La sentenza del Consiglio di Stato

Palazzo Spada ribadisce che per l’osservanza dell’art. 9 del dm 1444/68 non si debbono considerare gli sporti di ridotte dimensioni, che abbiano scopo meramente ornamentale o decorativo, ma devono essere considerati i balconi nonché tutte le sporgenze destinate per i loro caratteri strutturali e funzionali ad ampliare la superficie abitativa dei vani che vi accedono.

I giudici spiegano che i fronti dei fabbricati con soli balconi (senza aperture) devono essere considerati ai fini del rispetto delle distanze legali in considerazione della loro effettiva consistenza e profondità.

D’altra parte, secondo la nozione civilistica di costruzione, i balconi costituiti da solette aggettanti, anche se scoperti ed anche se non corrispondenti a volumi abitativi, rientrano nel concetto di costruzione, per il quale occorre il rispetto delle distanze tra gli edifici.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-net:

 

Clicca qui per scaricare la sentenza del CdS

 

edificius
edificius

 

 

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *