Il sismabonus vale anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione
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Sismabonus, secondo l’Agenzia delle Entrate le detrazioni fiscali spettano anche in caso di demolizione e ricostruzione con stessa volumetria
Si può usufruire del sismabonus (detrazione fiscale per agli interventi antisismici) anche in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio mantenendo la stessa volumetria del preesistente. Sono ammesse le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
Lo ha chiarito definitivamente l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 34/E del 27 aprile.
Risposta dell’Agenzia delle Entrate all’interpello
Quesito
Alcuni comproprietari di una unità immobiliare sita nel Comune X, dichiarata inagibile a seguito del terremoto verificatosi nelle Marche nel 1972, volendo procedere alla demolizione e alla fedele ricostruzione dell’immobile, pongono i seguenti quesiti:
- se spetti la detrazione dell’80%, con tetto massimo di spesa di 96.000 euro, in relazione a spese per l’intervento di demolizione e fedele ricostruzione, con riduzione di 2 classi di rischio sismico, di unità immobiliare attualmente censita nella categoria catastale F/2 (unità collabenti), in quanto danneggiata dal sisma;
- se, in caso di risposta positiva al quesito precedente, la spesa per l’intervento edilizio possa essere suddivisa tra gli aventi diritto non in base alle proprie quote di proprietà dell’immobile, ma in base alle spese da ognuno effettivamente sostenute;
- se alla spese sia applicabile l’aliquota IVA agevolata, ed in caso affermativo, in quale misura
Ok al sismabonus
Il comma 1-bis dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013 (s.m.i.) prevede che:
“per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2), riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50%, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno.
La detrazione è ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.[…]“
Dal primo gennaio 2017 fino al 2021, le detrazioni si applicano anche gli edifici ricadenti in zona 3.
In caso di interventi antisismici che comportino una diminuzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una o due classi di rischio inferiori (dm MIT 28 febbraio 2017, n. 58 e relativi allegati) la detrazione è aumentata a:
- 70% (75% per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali ) in caso di diminuzione di una classe di rischio;
- 80% (85% per gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali), in caso di diminuzione di 2 classi di rischio.
Gli interventi ammessi sono quelli relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.
Parere CSLP
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il parere n. 27/2018, ha precisato che rientrano tra gli interventi di “ristrutturazione edilizia” (art. 3, comma 1, lett. d) del dpr 380/2001 Testo Unico dell’Edilizia) quelli di demolizione e ricostruzione di un edificio con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, e, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli, di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente.
Il parere delle Entrate
Le Entrate confermano quanto previsto dal CSLP, ritenendo che gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici adibiti ad abitazioni private o ad attività produttive possono essere ammessi al sismabonus nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla norma agevolativa, sempreché concretizzino un intervento di ristrutturazione edilizia e non un intervento di nuova costruzione.
Ok alla detrazione in capo a più contribuenti
In merito al quesito n. 2, l’art. 16-bis del TUIR (dpr 917/86) prevede che sia possibile fruire della detrazione per le “… spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti”, sempreché gli stessi siano titolari del diritto di proprietà sull’immobile, ovvero di un diritto reale, o detengano l’immobile sulla base di un titolo idoneo.
Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, la stessa è ripartita in funzione della spesa effettivamente sostenuta da ciascuno, come attestata dal bonifico di pagamento contenente nella causale il richiamo normativo che dà diritto alla detrazione d’imposta, e dall’intestazione delle fatture rilasciate dall’impresa che esegue i lavori.
Inoltre, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura, nella misura in cui abbia sostenuto le spese. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa (in particolare le fatture pagate) siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale.
Ok all’Iva al 10%
In caso di demolizione con fedele ricostruzione può essere applicata l’aliquota IVA agevolata prevista per gli interventi di ristrutturazione pari al 10%, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla documentazione amministrativa che assente i lavori.
Infatti, in tal caso trova applicazione la voce n. 127-quaterdecies) della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, la quale prevede l’applicazione dell’aliquota del 10 % per le prestazioni dipendenti da contratti d’appalto aventi ad oggetto la realizzazione degli interventi di recupero di cui alle lettere c), d) ed e) dell’art. 31 della legge n. 457 del 1978, come integrate dall’art. 3 del Testo Unico dell’edilizia n. 380 del 2001 (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica).
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