Il ruolo e le responsabilità del coordinatore della sicurezza

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Sul sito della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena è stato pubblicato un approfondimento, a firma dell’ing. M. Grandi, sulla figura e sulle responsabilità del Coordinatore della Sicurezza, dal titolo “IL COORDINATORE DEUS EX MACHINA DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI?”.

Sul sito della Direzione Provinciale del Lavoro di Modena è stato pubblicato un approfondimento, a firma dell’ing. M. Grandi, sulla figura e sulle responsabilità del Coordinatore della Sicurezza, dal titolo “IL COORDINATORE DEUS EX MACHINA DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI?”.
L’approfondimento muove dalle recenti sentenze della cassazione penale (Sez. 4, 08 aprile 2010, n. 13236 e Sez. 4, 31 marzo 2010, n. 12596) che hanno confermato ancora una volta le responsabilità dei coordinatori per la sicurezza, a seguito di infortuni mortali occorsi a lavoratori operanti nei cantieri edili.
L’autore effettua una puntuale disanima delle sentenze più recenti in materia di responsabilità del coordinatore per la sicurezza e conclude che, nonostante il D.Lgs. 81/2008 (con il D.Lgs. 106/2009) “abbia apportato alcune significative modifiche relative alla gestione, all’organizzazione e di conseguenza alle responsabilità dei diversi soggetti della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, che potrebbero condurre a differenti orientamenti giurisprudenziali rispetto a quelli attualmente prevalenti, fino ad oggi le Sentenze della Cassazione sono state quasi unanimi nell’attribuire al coordinatore per la sicurezza un’autonoma “posizione di garanzia di ampio contenuto, che si estrinsecava (e continua ad estrinsecarsi), in ben delineati compiti anche di vigilanza e di controllo, e di connessi poteri impeditivi …”, tanto da poterlo quasi definire, (come fece il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Torino), un “vero e proprio deus ex machina della sicurezza” dei cantieri.”

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