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Home » Approfondimenti » Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro » Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): chi è e cosa fa

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): chi è e cosa fa

L'elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è necessaria nelle aziende con almeno un lavoratore. Tutto su ruolo e compiti

Tempo di lettura stimato: 9 minutidi Redazione BibLus / 31 Ottobre 2025/0 Commenti/in Sicurezza Cantieri e Luoghi di Lavoro /di
Rappresentante-dei-lavoratori-per-la-sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è una figura fondamentale all’interno di un’azienda. La sua presenza ha lo scopo di consentire la collaborazione da parte dei lavoratori nella valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro e nella verifica delle misure di prevenzione previste per la tutela di salute e sicurezza.

Per svolgere tutti i compiti previsti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, il datore di lavoro e tutte le altre figure devono essere costantemente aggiornati sulle normative vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e dotarsi di strumenti in grado di pianificare, gestire e controllare attività e adempimenti.

A questo scopo, può essere utile un software per la sicurezza sul lavoro (disponibile anche in versione gratuita per 30 giorni) che consente la valutazione guidata dei rischi e la produzione automatica della documentazione richiesta dalla legge.

Analizziamo nel dettaglio tutti gli aspetti legati alla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, definendo chi è e di cosa si occupa.

Indice

  • Chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)?
  • RLS: quali le norme di riferimento
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: compiti
  • Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • Quanti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono essere eletti?
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
  • Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo (RLSSP)
  • Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere formato?
  • Obbligo di aggiornamento periodico dei rls nelle imprese con meno di 15 dipendenti
  • RLS ha responsabilità penali?
  • Responsabilità RLS in caso di infortunio

Chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)?

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

É la figura che nell’azienda dà voce alle esigenze dei lavoratori in materia di salute e sicurezza e si relaziona con il datore di lavoro per tutte le problematiche che possono emergere.

La designazione del RLS non è un obbligo a carico del datore di lavoro bensì un diritto/dovere dei lavoratori. Qualora i lavoratori non dovessero provvedere alla designazione del rappresentante, per il datore di lavoro non è prevista alcuna sanzione.

RLS: quali le norme di riferimento

La Direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989 ha sancito l’importanza di garantire di una partecipazione equilibrata dei lavoratori — attraverso i loro rappresentanti — sui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il principio cardine introdotto dalla Direttiva europea 89/391/CEE e recepito nel D.Lgs. 81/2008 è quello della partecipazione attiva dei lavoratori alla tutela della propria salute e sicurezza.
Non si tratta più di un ruolo passivo o di semplice controllo, ma di un coinvolgimento diretto e responsabile, che si concretizza nell’elezione o nella designazione dei propri rappresentanti per la sicurezza (RLS). I lavoratori, infatti, sono chiamati a contribuire in modo effettivo al sistema di prevenzione aziendale, eleggendo o designando il proprio rappresentante per la sicurezza. Tale figura, oltre a rappresentare un punto di raccordo con il datore di lavoro, assicura che le decisioni in materia di salute e sicurezza vengano condivise e orientate alla tutela collettiva.

Rispetto al passato, la normativa vigente ha rafforzato il principio di rappresentanza, prevedendo che la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza debba essere comunque garantita, anche qualora i lavoratori non provvedano direttamente alla nomina e in tali casi, la legge stabilisce che, in assenza di rappresentanti eletti o designati, gli organismi paritetici territoriali — o, se non presenti, il Fondo di cui all’articolo 52 istituito presso l’INAIL — provvedano a comunicare all’azienda il nominativo del Rappresentante Territoriale dei Lavoratori per la Sicurezza (RLST). In tal modo, si supera la tradizionale visione che limitava l’azione dei rappresentanti a un mero compito di vigilanza, come previsto dall’art. 9 della legge 300/1970.

La Sezione VII del Titolo I del Testo unico della sicurezza, rubricata “Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori”, contiene la disciplina di riferimento per l’RLS.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: compiti

L’art. 47 del D.Lgs. 81/08 dispone al comma 2 che: “In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza” e il successivo comma 5 precisa che: “Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva”.

L’art. 50 D.Lgs. 81/2008 elenca i compiti e le attribuzioni per il rappresentante dei lavoratori, stabilendo che egli:

  • può accedere ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  • viene consultato:
    • riguardo alla valutazione dei rischi, l’individuazione la programmazione, la realizzazione e verifica della prevenzione aziendale;
    • in occasione della nomina dell’ RSPP, ASPP, addetti al primo soccorso, addetti antincendio e addetti alle emergenze;
    • in merito all’organizzazione della formazione prevista dall’art. 37 D.Lgs. 81/08;
  • partecipa alla riunione periodica convocata almeno una volta all’anno con più di 15 lavoratori;
  • riceve:
    • informazioni sulla valutazione dei rischi e le misure preventive relative;
    • informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
    • una formazione adeguata;
  • promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  • formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  • formula proposte in merito alla attività di prevenzione;
  • avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  • effettua eventuale ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: attribuzioni

Nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Più che di nomina, sarebbe più corretto parlare di elezione o designazione, in quanto sono gli stessi lavoratori a sceglierlo secondo modalità diverse in base alle caratteristiche dell’azienda:

  • fino a 15 dipendenti il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori al loro interno, oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo;
  • con più di 15 dipendenti deve essere eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda, mentre solo in assenza delle suddette rappresentanze è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno.

Quando viene eletto il rappresentante dei lavoratori e gli obblighi del datore?

L’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), siano essi aziendali, territoriali o di comparto, avviene di norma in occasione della Giornata nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, che in Italia si celebra il 28 aprile, nell’ambito della settimana europea per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Questa ricorrenza, promossa dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), rappresenta un momento di sensibilizzazione e di partecipazione attiva dei lavoratori, volto a rafforzare la cultura della prevenzione e la consapevolezza dei rischi professionali.

Indipendentemente dalle modalità di nomina — sia per elezione diretta dei lavoratori che per designazione tramite organismi paritetici — dal momento in cui la figura del rappresentante viene ufficializzata, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne il nominativo all’INAIL. Tale adempimento costituisce un obbligo formale previsto dalla normativa e consente all’Istituto di aggiornare il proprio archivio informativo in materia di rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza.

Oltre a ciò, il datore di lavoro deve adempiere a quanto stabilito dall’articolo 18 del D.Lgs. 81/2008, che definisce in modo puntuale i doveri e le responsabilità del datore di lavoro e del dirigente in materia di salute e sicurezza. Tra questi rientrano la consultazione del RLS, la messa a disposizione delle informazioni necessarie, la formazione e la collaborazione attiva nella gestione delle misure preventive e protettive.

Quanti rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza devono essere eletti?

Come riportato dall’art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008, nelle aziende vanno nominati:

  • 1 rappresentante nelle aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti;
  • 3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
  • 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive, ossia nelle aziende con oltre 1000 dipendenti.

Qualora non si proceda alle elezioni, le funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza possono essere esercitate dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST) e dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo (RLSSP), salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

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Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), disciplinato dall’art. 48 del D.Lgs. 81/2008, riveste un ruolo fondamentale nella tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare all’interno delle imprese di piccole dimensioni o in quei contesti produttivi dove non è stato eletto o designato un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) aziendale.

Il RLST esercita quindi le stesse prerogative e funzioni del RLS, ma con competenza a livello territoriale o di comparto. Le modalità di designazione o elezione di questa figura vengono stabilite dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria, siglati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Contributo delle aziende e Fondo INAIL

Le aziende che ricorrono alla rappresentanza territoriale sono tenute a versare un contributo economico al Fondo di sostegno e finanziamento istituito presso l’INAIL, corrispondente a due ore lavorative annue per ciascun dipendente. Questo fondo ha lo scopo di garantire risorse stabili per il funzionamento dei sistemi di rappresentanza e di pariteticità, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese.

Il Fondo, previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 81/2008, sostiene tre principali aree di intervento:

  • sostegno e finanziamento delle attività dei RLST, comprese quelle legate alla formazione, in misura non inferiore al 50% delle disponibilità del fondo;
  • formazione di datori di lavoro, piccoli imprenditori, lavoratori stagionali e autonomi, soprattutto nei settori maggiormente esposti a rischi;
  • supporto alle attività degli organismi paritetici.

Settori esclusi dall’obbligo di contribuzione

Attraverso specifici accordi interconfederali, stipulati a livello nazionale, è possibile individuare determinati comparti (oltre a quello edile) nei quali siano già presenti sistemi di rappresentanza dei lavoratori o organismi paritetici di livello almeno equivalente o migliorativo. In tali casi, le imprese che aderiscono a tali sistemi non sono tenute a contribuire al Fondo INAIL.

La figura del RLST rappresenta quindi una garanzia concreta per i lavoratori di quelle aziende che, per dimensioni o caratteristiche organizzative, non dispongono di un RLS interno.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza del sito produttivo (RLSSP)

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro di sito produttivo (RLSSP) è una figura professionale prevista dall’art. 49 del D.Lgs. 81/08. Si tratta di una figura che ha gli stessi compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ma con alcune differenze in merito al contesto in cui operano.

A differenza del RLS, il RLSSP viene individuato in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri:

  • i porti e sedi di autorità portuale nonché quelli sede di autorità marittima da individuare con decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dei trasporti;
  • centri intermodali di trasporto;
  • impianti siderurgici;
  • cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno (somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori);
  • contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell’area superiore a 500.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo è individuato, su loro iniziativa, tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito produttivo.

Le modalità di individuazione e di esercizio delle funzioni del RLSSP saranno determinate in sede di contrattazione collettiva ma, diversamente da figure professionali come il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) o il medico competente, il RLSSP non viene nominato dal datore di lavoro.

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve essere formato?

Il rappresentante dei lavoratori deve essere formato adeguatamente tramite specifici corsi in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08.

Nello specifico, l’obbligo stabilisce che:

  • l’RLS è tenuto a frequentare un corso di formazione iniziale di 32 ore;
  • l’RLS è tenuto ad aggiornare la sua formazione con un corso di aggiornamento annuale.

Per quanto riguarda l’aggiornamento invece la sua durata cambia in base al numero di dipendenti dell’azienda:

  • per RLS di aziende da 15 a 50 lavoratori il corso di aggiornamento è di 4 ore;
  • per RLS di aziende oltre a 50 lavoratori il corso di aggiornamento è di 8 ore.

Quali sono i contenuti dei corsi di formazione RLS?

I corsi di formazione degli RLS devono trattare i seguenti argomenti:

  • principi giuridici comunitari e nazionali;
  • legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
  • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
  • definizione e individuazione dei fattori di rischio;
  • valutazione dei rischi;
  • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
  • aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;
  • nozioni di tecnica della comunicazione.

La contrattazione collettiva nazionale può fissare una maggiore durata minima dei corsi e dell’aggiornamento, ampliandone anche i seguenti contenuti minimi.

Potrebbe interessarti un approfondimento sull’attestato per la sicurezza sul lavoro.

Obbligo di aggiornamento periodico dei rls nelle imprese con meno di 15 dipendenti

Il D.L. 159/2025, convertito il Legge 198/2025, sancisce che, le aziende che occupano meno di 15 lavoratori, la contrattazione collettiva nazionale stabilisce le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico dei RLS, rispettando il principio di proporzionalità in relazione alla dimensione dell’impresa e al livello di rischio delle attività svolte (art. 37 comma 11 D.Lgs. 81/08). Inoltre, è demandata a un futuro nuovo accordo Stato-Regioni la determinazione di requisiti più stringenti per l’accreditamento degli enti che erogano la formazione.

RLS ha responsabilità penali?

Il D.Lgs. n. 81/2008 non pone sanzioni penali a carico del RLS. In primo luogo per non scoraggiare l’assunzione di tale incarico, ma anche sulla base della considerazione che perfino la consultazione, che rappresenta la forma più avanzata di partecipazione prevista, implica, comunque, che la decisione finale, e quindi la relativa responsabilità, spetti al datore di lavoro.

Responsabilità RLS in caso di infortunio

L’RLS può essere ritenuto civilmente e talvolta penalmente responsabile per omissioni nel suo ruolo di prevenzione e vigilanza.

In caso di infortunio sul lavoro, l’RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) ha specifiche responsabilità rafforzate dalla giurisprudenza, come la sentenza n. 38914/2023 della Corte di Cassazione.

La sentenza della Cassazione ha sottolineato che l’RLS ha obblighi precisi e può essere considerato responsabile, anche in concorso con il datore di lavoro, qualora non adempia correttamente ai suoi compiti. Un caso emblematico riguarda la morte di un lavoratore, dove la Corte d’Appello ha attribuito la responsabilità dell’RLS per aver omesso di sollecitare la formazione adeguata per l’utilizzo del carrello elevatore, non avendo attivato misure di prevenzione adeguate e non avendo informato l’azienda sui rischi specifici. La Corte di Cassazione ha confermato che l’RLS, pur non avendo compiti decisionali, ha una responsabilità diretta per la sicurezza dei lavoratori, e la sua condotta superficiale può concorrere alla causazione dell’infortunio.

In sintesi, l’RLS deve vigilare attentamente sul rispetto delle norme di sicurezza e promuovere una formazione adeguata. La negligenza in queste funzioni può comportare gravi conseguenze penali.

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