Il progetto architettonico è opera d’arte tutelata dai diritti d’autore
Un progetto architettonico è frutto dell’ingegno e della creatività del suo autore, il committente non ne può disporre a suo piacimento. Lo ribadisce il Tribunale di Palermo
Fino a che punto il committente può disporre di un progetto realizzato e regolarmente ricompensato al suo autore?
Il Tribunale di Palermo risponde a questa domanda con una recente sentenza.
Riutilizzare un progetto all’insaputa del suo autore: il caso
Un architetto citava in tribunale una società committente per la quale aveva progettato alcuni negozi.
Il motivo? Il professionista dopo aver concluso regolarmente il suo incarico, aveva scoperto che la società aveva utilizzato a sua insaputa e senza il suo consenso lo stesso progetto (con qualche modifica per questioni di adattamento) per la riqualificazione di altri esercizi commerciali di proprietà della stessa.
A tal riguardo il professionista lamentava la violazioni del contratto, delle prerogative del diritto d’autore e della proprietà intellettuale, per cui chiedeva l’immediata cessazione dell’attività di plagio consistente nell’utilizzazione del progetto di sua proprietà; la rimozione o distruzione di tutto ciò che avrebbe potuto costituire riproduzione illecita dell’originario progetto con risarcimento dei danni.
La società committente rigettava le accuse sulla base della mancanza, nel progetto in causa, di qualsiasi elemento di originalità o creatività tali da potersi invocare la tutela della proprietà intellettuale.
La sentenza del Tribunale di Palermo: riutilizzare il progetto liberamente esula dai diritti acquisiti dal committente
I giudici premettono e sottolineano che la legge a tutela del diritto d’autore (Legge 633/1941) stabilisce all’art. 12 che:
l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera. Ha altresì il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo originale, o derivato, nei limiti fissati da questa legge, ed in particolare con l’esercizio dei diritti esclusivi indicati negli articoli seguenti. È considerata come prima pubblicazione la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione
Inoltre, per consolidata giurisprudenza in tema di diritto d’autore:
i diritti acquisiti dal committente in forza di un contratto di appalto relativo a uno specifico progetto architettonico sono limitati allo specifico bene oggetto della progettazione, con la conseguenza che l’utilizzazione del medesimo progetto per la realizzazione di un’altra opera non rientra nei diritti di sfruttamento economico nati in virtù di tale rapporto
I togati spiegano che un’opera di arredamento di interni, nel quale ricorra una progettazione unitaria, con l’adozione di uno schema in sé definito e visivamente apprezzabile, che riveli una chiara “chiave stilistica”, di componenti organizzate e coordinate per rendere l’ambiente funzionale ed armonico, ovvero l’impronta personale dell’autore, è proteggibile quale opera dell’architettura.
Oltretutto, l’opera di cui il professionista lamenta l’utilizzo illecito, non va identificata nel progetto dei singoli pezzi di arredamento, ma nella loro scelta, nel relativo assemblaggio e successiva collocazione dettata da una precisa filosofia che pone al centro il cliente.
Il tribunale, infine, fa una precisazione in merito alla richiesta di risarcimento, e cioè che, fermo restando quanto detto, è pur vero che nel caso in esame non si può parlare di plagio poiché non risulta, nel caso in esame, che qualcuno altro si sia assunta la paternità di tale progetto né che quest’ultimo sia stato manomesso o stravolto nella successiva messa in opera, se non da piccole modifiche fisiologiche ad un adattamento successivo alle diverse caratteristiche strutturali dei locali.
In conclusione, è espressamente stabilito che l’architetto riservava a sé la piena proprietà del progetto “nei termini riferiti al diritto d’autore dell’opera artistica” e che (nel caso) questo sarebbe stato messo a disposizione della committenza per il solo negozio per il quale era previsto l’intervento.
Il ricorso è, quindi, accolto.

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