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Home » Approfondimenti » Lavori pubblici » Il principio del risultato secondo il nuovo codice appalti

Il principio del risultato secondo il nuovo codice appalti

Il principio del risultato apre il nuovo codice appalti. Di cosa si tratta e qual è l'intento? Cosa cambia rispetto alla vecchia normativa?

Tempo di lettura stimato: 10 minutidi Redazione BibLus / 21 Maggio 2026/0 Commenti/in Lavori pubblici /di
Il principio del risultato nel codice appalti D.Lgs. 36-2023

Il principio del risultato, contenuto non a caso nel Libro I, primo articolo, apre il nuovo codice appalti (D.Lgs. 36/2023), ponendosi come assoluto elemento di novità rispetto alla previgente disciplina. Si assiste, così, ad un vero e proprio cambio di prospettiva: nel vecchio codice, il D.Lgs. 50/2016, era l’applicazione puntuale della norma ad essere principalmente valutata. Con il nuovo codice, invece, il legislatore ha voluto spostare il focus sul raggiungimento concreto di un risultato.

Nel dibattito più recente, il principio del risultato non incide solo su cosa deve fare la stazione appaltante, ma su come deve motivare e documentare le scelte. Un punto messo bene in evidenza dalla dottrina (Cortese, 2026) è che, nella giurisprudenza, il principio viene spesso richiamato ad adiuvandum (cioè a rinforzo di soluzioni già raggiungibili con regole note), ma proprio questa “trasversalità” sta consolidando un controllo più sostanziale su ragionevolezza, istruttoria e proporzionalità delle determinazioni di gara. Operativamente: il “risultato” diventa un criterio che chiede alla PA atti più difendibili (anche in contenzioso), non atti “più liberi”.

Prima di analizzare attentamente l’articolo 1 del D.Lgs. 36/2023, ti suggerisco di affidarti ad un software specifico sempre aggiornato alla normativa vigente, che include anche le modifiche attuate dal Correttivo.

Indice

  • Che cos’è il principio del risultato?
  • Il principio del risultato: non solo regola, ma “leva” interpretativa e decisionale
  • Perché il principio del risultato è così importante?
  • Competizione e trasparenza: alleate del risultato
  • I 12 principi generali del nuovo codice appalti
  • Lo strumento operativo: come tradurre il “risultato” in motivazione tecnica
  • FAQ principio del risultato

Che cos’è il principio del risultato?

Il principio del risultato, secondo il comma 3 dell’art. 1 del D.Lgs. 36/2023:

costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell’interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell’Unione europea.

Di matrice costituzionale, il principio del risultato richiama il principio del buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione. Secondo l’art. 97 i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.

Il principio del risultato vive in funzione di altri principi: concorrenza, trasparenza, verificabilità, tracciabilità, efficacia, efficienza, economicità.

Le stazioni appaltanti perseguono il risultato dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo. Se la velocità, però, sottintende cattiva esecuzione/gestione, perde di valore e automaticamente decade.

In buona sostanza, l’obiettivo è quello di investire correttamente i fondi pubblici, raggiungendo gli obiettivi predeterminati, senza sperpero di risorse.

La concorrenza tra gli operatori economici, sempre largamente consigliata, ha lo scopo di raggiungere il migliore risultato possibile nell’affidare prima ed eseguire poi i contratti. Altro principio cardine su cui basare il procedimento è la trasparenza che assicura anche la piena verificabilità di ogni passaggio.

Un criterio che sta cambiando il modo di motivare gli atti

Nel dibattito applicativo, tuttavia, il principio del risultato non va letto solo come una “regola di buon senso” (fare presto e bene), ma come un criterio che sta cambiando il modo di motivare gli atti e il tipo di controllo che può esercitare il giudice sulle scelte delle stazioni appaltanti. È un passaggio culturale: dalla conformità meramente formale alla capacità di dimostrare, istruttoria alla mano, che la decisione adottata è ragionevole, proporzionata e coerente con gli obiettivi della procedura.

Un recente contributo di Fulvio Cortese (2026) evidenzia un punto utile per chi lavora su gare e contratti: spesso il principio del risultato viene richiamato in sentenza “a rinforzo” (cioè per avvalorare soluzioni già raggiungibili con regole note), ma proprio questo uso “trasversale” sta consolidando un approccio più sostanzialistico. In pratica, il risultato diventa una lente con cui leggere concorrenza, trasparenza e legalità non come vincoli separati, ma come elementi da bilanciare per arrivare a un esito “virtuoso” e difendibile anche in contenzioso.

Il principio del risultato non è un “liberi tutti”

Il principio del risultato non legittima scorciatoie procedurali o compressioni indebite delle garanzie. Nel Codice il risultato è esplicitamente “incardinato” nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza: per questo non può essere usato per giustificare interventi che, anche se “utili” sul piano pratico, alterano il confronto competitivo o rendono opaca la decisione.

In termini tecnici, il risultato è “virtuoso” solo se:

  • migliora l’esito della procedura (tempi/qualità/prezzo);
  • ma lo fa senza introdurre asimmetrie tra operatori e senza rendere non verificabile la sequenza decisionale.

Il principio del risultato: non solo regola, ma “leva” interpretativa e decisionale

Il principio del risultato viene spesso presentato come l’idea che la stazione appaltante debba perseguire l’affidamento e l’esecuzione del contratto con tempestività e con il miglior rapporto qualità/prezzo, nel rispetto di legalità, trasparenza e concorrenza. Questa è la sua formulazione “di superficie”, indispensabile ma non sufficiente a capire cosa stia accadendo nella prassi.

Una lettura più evolutiva – utile soprattutto per RUP, uffici gare e tecnici che supportano la PA – è che il principio del risultato funzioni come criterio prioritario per:

  • l’esercizio della discrezionalità amministrativa;
  • l’individuazione della regola del caso concreto;
  • e, soprattutto, la tenuta motivazionale delle scelte in gara e in esecuzione.

In altre parole, il risultato non è una formula che “cancella” le regole: è un criterio che impone di dimostrare, in modo verificabile, che l’azione amministrativa sta effettivamente convergendo verso un esito utile (opera/servizio fornito, qualità, tempi, costi) senza compromettere la parità di trattamento e la trasparenza del confronto competitivo.

Cosa cambia davvero: atti più “difendibili” e controllo più sostanziale del giudice

Nell’applicazione concreta, il principio del risultato ha un impatto immediato su un tema spesso sottovalutato: quanto e come il giudice può scrutinare le scelte della stazione appaltante. L’orientamento che si sta consolidando (e che la dottrina mette in luce) è questo: richiamare il risultato spinge a valutare la legittimità dell’azione amministrativa non solo in termini di “rispetto della regola”, ma anche in termini di ragionevolezza, coerenza istruttoria e proporzionalità della decisione rispetto allo scopo pubblico della procedura.

Attenzione però: non significa che il giudice sostituisca il proprio giudizio al merito tecnico-amministrativo. Significa, più realisticamente, che cresce l’aspettativa (anche processuale) che la PA sappia spiegare:

  • quale obiettivo concreto stia perseguendo;
  • quali alternative abbia considerato;
  • perché la soluzione scelta sia la più idonea a produrre un risultato “virtuoso” (qualità/tempi/costi) senza alterare il confronto concorrenziale.

Per chi redige atti di gara, verbali e determinazioni, questo si traduce in un messaggio operativo: la motivazione diventa parte della “prestazione amministrativa”. Se è debole, standardizzata o contraddittoria, il principio del risultato può trasformarsi da argomento “a favore” a fattore che espone la decisione a censura.

Perché il principio del risultato è così importante?

Il principio del risultato non si limita a garantire efficienza amministrativa, ma impone il raggiungimento del miglior esito possibile della procedura in due fasi principali:

  • affidamento: la selezione dell’operatore economico deve avvenire senza rigidità eccessive, evitando formalismi che ostacolino la concorrenza;
  • esecuzione: l’appalto deve essere realizzato nei tempi previsti e con gli standard qualitativi richiesti.

La logica è che le procedure di gara non sono un fine in sé, ma uno strumento per selezionare il miglior soggetto per l’esecuzione dell’opera. Pertanto, le norme vanno applicate con un’ottica finalistica, valutando se l’errore contestato incida realmente sulla regolarità e correttezza della gara.

Non si tratta di un concetto astratto, ma di un criterio concreto utile per bilanciare il rispetto delle regole con la necessità di un’amministrazione efficiente e orientata agli obiettivi.

Il principio del risultato enuncia l’interesse pubblico primario del codice, interesse che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti devono sempre assumere nell’esercizio delle loro attività: l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il miglior rapporto possibile tra qualità e prezzo, sempre nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che vengono espressamente richiamati.

Il principio del risultato, applicato al settore dei contratti pubblici, rappresenta l’attuazione dei principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso viene perseguito nell’interesse collettivo e per il conseguimento degli obiettivi fissati dall’Unione Europea.

Consiglio di Stato 3852/2026: i servizi opzionali devono sempre essere descritti nell’offerta tecnica?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3852/2026, chiarisce che i servizi opzionali già dettagliatamente disciplinati dalla lex specialis non devono essere necessariamente descritti nell’offerta tecnica. Se il servizio non è oggetto di specifici criteri di valutazione, il concorrente è tenuto solo a rispettarlo, senza duplicare contenuti già fissati dalla stazione appaltante. Anche nel PEF i costi del servizio opzionale non vanno inseriti quando l’attivazione è eventuale e la remunerazione avverrà separatamente. La mancata indicazione del servizio opzionale, quindi, non comporta esclusione né incide sulla sostenibilità dell’offerta. Leggi l’approfondimento.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 3852/2026 - Servizi opzionali non descritti se già regolati dalla lex specialis

Consiglio di Stato 5217/2025: il principio del risultato non può prevalere sulla legalità

Il Consiglio di Stato, nella sentenza 5217/2025, ha ribadito che nell’ambito delle procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di forniture, il rispetto dei requisiti tecnici prescritti nei documenti di gara non può essere subordinato alla logica della mera funzionalità del prodotto offerto. È stato così riaffermato che il principio del risultato deve essere interpretato in modo coerente con il principio di legalità, e non in sua deroga.

Nel caso in esame, una centrale di committenza ha indetto, per conto di diverse aziende sanitarie, una gara d’appalto volta alla stipula di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi medici. Il capitolato speciale d’appalto definiva in maniera puntuale e dettagliata le caratteristiche tecniche richieste per ciascun prodotto, tra cui il requisito dell’apirogenicità – ossia la capacità del dispositivo di non indurre reazioni febbrili nel paziente. A seguito dell’aggiudicazione, un operatore economico ha impugnato l’esito della gara dinanzi al TAR, sostenendo che l’offerta dell’impresa vincitrice non rispettasse tale requisito. Il TAR Piemonte ha accolto il ricorso, annullando l’aggiudicazione. Da qui l’appello proposto dall’aggiudicataria davanti al Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha confermato che, nelle gare indette da una centrale di committenza, essa è l’unico soggetto responsabile della procedura. Le amministrazioni aderenti, in quanto meri beneficiari, non sono parti necessarie nel contenzioso relativo alla legittimità della gara.

La controversia riguardava la mancata conformità di una siringa al requisito dell’apirogenicità, richiesto dal capitolato per l’intero dispositivo. L’aggiudicataria sosteneva che tale requisito fosse soddisfatto dall’ago, unico componente a contatto col paziente. Il Consiglio ha respinto questa tesi, chiarendo che i requisiti tecnici devono essere soddisfatti da ogni parte del prodotto e che non è ammessa un’interpretazione frazionata basata su una presunta equivalenza funzionale.

Il principio del risultato non può prevalere sulla legalità né giustificare l’ammissione di offerte tecnicamente non conformi.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 5217/2025 - Principio del risultato e legalità

TAR Campania 427/2025: il principio della fiducia è una colonna portante nelle gare d’appalto

Il principio di fiducia, insieme al principio del risultato, è una colonna portante del sistema degli appalti pubblici. Esso non solo orienta l’operato delle stazioni appaltanti e delle amministrazioni, ma coinvolge anche gli operatori economici, guidandoli nella partecipazione alle gare.

Il TAR Campania, con la sentenza n. 427 del 15 gennaio 2025, ha ribadito l’importanza di questo principio respingendo il ricorso di un operatore economico in una complessa vicenda legata all’annullamento di una gara deciso dal Consiglio di Stato. Secondo quanto stabilito da quest’ultimo, la procedura iniziale mancava di una chiara applicazione dei CAM. Il semplice rinvio alla normativa non era sufficiente, né era applicabile il principio del risultato.

Un operatore economico, vincitore di uno dei lotti della gara annullata, aveva poi contestato la nuova gara ponte, destinata a garantire la continuità del servizio. Secondo il ricorrente, la carenza in merito ai CAM rendeva necessario ripetere la procedura.

Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendo che, in virtù del principio della fiducia, gli atti di gara relativi ai CAM fossero adeguatamente chiari. Tale chiarezza è confermata dall’offerta tecnica presentata dalla ricorrente, che aveva dettagliato in modo preciso tutti gli aspetti ambientali richiesti. La decisione del Tribunale privilegia la sostanza rispetto alla forma, sottolineando come la corretta comprensione e applicazione dei criteri da parte del partecipante dimostri la validità della lex specialis.

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Download Gratuito Sentenza Tar Campania 427/2025 - Il principio della fiducia

Consiglio di Stato 9510/2025: i principi del risultato e della fiducia sono i fari della lex specialis di gara

La sentenza n. 9510/2024 del Consiglio di Stato sottolinea l’importanza di adottare un approccio che privilegi i principi del risultato e della fiducia nell’amministrazione rispetto ad un formalismo rigido.

La verifica dell’anomalia viene intesa come un processo flessibile, che può includere ulteriori confronti con il concorrente per garantire l’affidabilità dell’offerta, mantenendo comunque la compatibilità con le disposizioni di legge.

Nel caso specifico la sentenza riguarda un appello della Provincia Autonoma di Trento contro una decisione del T.R.G.A., in merito a una procedura di gara. La sentenza di primo grado aveva rilevato errori nella condotta della Provincia di Trento, sostenendo che l’amministrazione avesse applicato in modo scorretto il sistema per la verifica dell’anomalia delle offerte, specialmente per quanto riguarda la sostenibilità economica e i costi della manodopera. Il T.R.G.A. aveva inoltre affermato che la normativa provinciale non poteva disciplinare diversamente l’anomalia rispetto alle disposizioni nazionali.

La Provincia di Trento ha sottolineato che la normativa provinciale prevedeva la possibilità di effettuare la verifica dell’anomalia in contraddittorio con il concorrente.

Il Consiglio di Stato accoglie l’appello precisando che la verifica dell’anomalia debba essere improntata ad una valutazione complessiva dell’attendibilità dell’offerta, piuttosto che ad una rigidità formale.

La sentenza ha anche legittimato il ricorso a ulteriori confronti con il concorrente, qualora emergano dubbi non risolvibili dall’amministrazione appaltante.

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Download Gratuito Sentenza Consiglio di Stato 9510/2024

Consiglio di Stato 1620/2025: quando un errore formale non giustifica l’esclusione dalla gara d’appalto

Fino a che punto un errore formale può compromettere la partecipazione ad una gara d’appalto? Qual è il confine tra rispetto delle regole e interpretazione sostanziale della lex specialis? E in che modo si armonizza tutto questo con il principio del risultato introdotto dal D.Lgs. n. 36/2023?

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1620 del 25 febbraio 2025, fornisce chiarimenti in merito, confermando un approccio sostanzialistico nella valutazione delle procedure di gara. I giudici hanno ribadito che il principio del risultato deve guidare l’azione amministrativa, anche in presenza di irregolarità di natura formale.

La controversia riguardava una gara per lavori di adeguamento sismico e abbattimento delle barriere architettoniche in una scuola primaria. L’impresa seconda classificata ha contestato l’aggiudicazione, sostenendo che l’ATI vincitrice avesse presentato un’offerta viziata da difformità formali: la mancata registrazione della società mandante nella piattaforma telematica, la mancata sottoscrizione dell’offerta tecnica da entrambi i componenti del raggruppamento e alcune incoerenze rispetto alla lex specialis.

Il tribunale amministrativo di primo grado aveva già adottato una lettura flessibile, ritenendo che tali difformità non potessero determinare automaticamente l’esclusione dalla gara. L’impresa ricorrente ha impugnato la sentenza, ma il Consiglio di Stato ha confermato la decisione, superando “vuoti formalismi” al fine di tutelare l’interesse della stazione appaltante ad ottenere prestazioni orientate a garantire il miglior risultato possibile.

Il vizio formale, dunque, non è stato ritenuto sufficiente a giustificare l’esclusione dell’ATI vincitrice. La procedura telematica di gara, garantendo tracciabilità e immodificabilità delle offerte, ha reso irrilevanti le irregolarità di natura meramente formale.

Il principio che emerge è chiaro: se un’irregolarità non compromette la trasparenza, la concorrenza o la validità dell’offerta, non può essere causa di esclusione.

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Competizione e trasparenza: alleate del risultato

In quest’ottica assume particolare rilievo la competizione, finalizzata ad ottenere i migliori risultati nell’affidamento e nell’esecuzione dei contratti. Si stabilisce, quindi, un collegamento diretto tra il risultato, inteso come obiettivo finale, e la competizione, considerata come strumento, analogamente a quanto avviene nell’articolo 97 della Costituzione, dove il buon andamento della Pubblica Amministrazione è associato all’imparzialità, tanto da essere stati spesso interpretati come un binomio inscindibile.

Il legame tra “risultato” e “competizione”, con quest’ultima al servizio del primo, è ulteriormente sottolineato nel comma 1 dell’articolo 1, che precisa come non si tratti di conseguire un risultato qualsiasi, bensì un risultato “virtuoso”, capace di migliorare la qualità, ridurre i costi e aumentare la produttività. Una visione diversa, secondo cui la Pubblica Amministrazione smetta di perseguire l’interesse pubblico per concentrarsi esclusivamente sulla competizione, sarebbe non solo illogica, ma anche difficilmente sostenibile in un contesto economico-sociale che, in un periodo segnato da un conflitto bellico di grande impatto, richiede nuove leve economiche, da promuovere in particolare attraverso il settore degli appalti pubblici.

La trasparenza ha lo scopo di garantire la massima semplicità e rapidità nell’applicazione corretta delle norme previste dal codice, assicurandone al contempo la totale verificabilità. Il richiamo esplicito alla “verificabilità” richiama il principio di accountability, inteso come responsabilità per i risultati ottenuti. In questa prospettiva, l’orientamento al risultato, attraverso la definizione chiara degli obiettivi e il controllo trasparente delle attività amministrative, diventa uno strumento fondamentale per promuovere l’accountability, favorendo una maggiore efficienza e responsabilizzazione delle amministrazioni pubbliche.

La normativa introdotta è totalmente in armonia con il diritto dell’Unione Europea e con i principi costituzionali.

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I 12 principi generali del nuovo codice appalti

Il principio del risultato dà inizio ad un elenco di altri principi, in totale 12 (sembra quasi un richiamo alla prima parte della Costituzione), che rappresentano una delle novità del nuovo testo rispetto al precedente. I primi 12 articoli, infatti, sono dedicati a 12 principi generali:

  1. del risultato;
  2. della fiducia;
  3. dell’accesso al mercato;
  4. criterio interpretativo e applicativo;
  5. di buona fede e di tutela dell’affidamento;
  6. di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale;
  7. di auto-organizzazione amministrativa;
  8. di autonomia contrattuale;
  9. di conservazione dell’equilibrio contrattuale;
  10. di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione;
  11. di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore;
  12. rinvio esterno.
Principi generali nuovo codice appalti

Principi generali nuovo codice appalti

 

Applicare la norma può essere complesso, affidati a software specifici utilizzati da tutti: tecnici, stazioni appaltanti, enti. In questo modo sei certo di essere in linea con la normativa vigente:

  • se sei un tecnico (ingegnere, architetto, geometra o perito), utilizza solo strumenti aggiornati e rispondenti alle tue esigenze;
  • se sei una stazione appaltante, affidati ad un unico interlocutore in grado di assisterti al meglio;
  • se sei un’impresa, utilizza soluzioni in Cloud appositamente sviluppate.

Lo strumento operativo: come tradurre il “risultato” in motivazione tecnica

Il passaggio da una gestione formale ad una gestione sostanziale della gara non è privo di rischi: il pericolo maggiore è incorrere in motivazioni generiche (“lo facciamo per il risultato”) che non reggono all’esame del giudice. Il principio dell’art. 1 richiede, al contrario, uno sforzo istruttorio supplementare per dimostrare che la scelta amministrativa è coerente, logica e proporzionata.

Per supportare le Stazioni Appaltanti e i professionisti impegnati nella redazione di verbali, determinazioni e provvedimenti, abbiamo riassunto i punti cardine in una checklist operativa. Questa tabella funge da guida per verificare la “tenuta” motivazionale di ogni atto: ogni domanda proposta punta a far emergere il nesso tra la decisione tecnica e l’obiettivo finale dell’appalto, garantendo al contempo il pieno rispetto dei pilastri di legalità e concorrenza.

Area di controlloDomanda guida per la motivazioneObiettivo operativo
1. Obiettivo concretoQuale esigenza pubblica specifica si sta soddisfacendo (prestazione, tempi, qualità attesa)?Identificare l’interesse pubblico della procedura e i KPI attesi (tempi/qualità/costi).
2. Nesso logico scelta–risultatoIn che modo la scelta adottata tutela tempi, qualità o costi in modo verificabile?Rendere dimostrabile la funzionalità della decisione al “risultato virtuoso”.
3. ConcorrenzaPerché la scelta non altera parità di trattamento e confronto competitivo?Evitare che il “risultato” diventi un pretesto per aggiustamenti postumi dell’offerta.
4. Trasparenza / tracciabilitàIn quali verbali, griglie o documenti sono ricostruibili presupposti e percorso decisionale?Assicurare verificabilità ex post e ridurre vulnerabilità in giudizio.
5. ProporzionalitàIn caso di irregolarità, perché la misura è proporzionata al rischio reale per gara e contratto?Limitare esclusioni “automatiche” per vizi non sostanziali.
6. Coerenza con lex specialisPerché l’interpretazione della clausola è la più coerente con l’impianto di gara?Stabilizzare la “regola del caso concreto” evitando arbitrarietà.

FAQ principio del risultato

Come influisce il principio del risultato sulle tempistiche di esecuzione degli appalti pubblici?

Il principio del risultato richiede che l’esecuzione degli appalti avvenga con la massima tempestività, ma senza compromettere la qualità e la correttezza del lavoro svolto.

Quali strumenti possono aiutare le stazioni appaltanti a garantire il rispetto del principio del risultato?

Le stazioni appaltanti possono utilizzare software specifici aggiornati alla normativa vigente, che supportano la corretta gestione delle procedure e il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi.

In che modo il principio del risultato si concilia con la necessità di trasparenza nelle gare d’appalto?

La trasparenza assicura la verificabilità di ogni fase della procedura, rendendo possibile il controllo sull’effettivo raggiungimento dei risultati e prevenendo sprechi o inefficienze.

Qual è il ruolo della concorrenza nel perseguimento del principio del risultato?

La concorrenza serve come strumento per selezionare l’operatore economico più idoneo, migliorando qualità, efficienza e rapporto qualità-prezzo nei contratti pubblici.

Come cambia l’approccio alla gestione degli errori formali nelle procedure di gara con l’introduzione del principio del risultato?

Gli errori formali che non compromettono trasparenza, concorrenza o validità dell’offerta non devono automaticamente portare all’esclusione, privilegiando un’interpretazione sostanziale e orientata agli obiettivi.

Leggi testo di legge: art 1 D.Lgs. 36/2023

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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/il-principio-del-risultato-nuovo-codice-appalti/
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