Home » Notizie » Titoli edilizi » Il permesso di costruire può essere sottoposto a condizione?

permesso di costruire

Il permesso di costruire può essere sottoposto a condizione?

CdS, il permesso di costruire non può essere sottoposto a condizioni. Le uniche eccezioni devono essere previste per legge e solo nel pubblico interesse

Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 2366/2018 pubblicata lo scorso 19 aprile: considerata la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale, il permesso di costruire non può essere sottoposto a condizione, sia essa sospensiva o risolutiva.

Di conseguenza tale titolo, riscontrata la sua conformità alla vigente disciplina urbanistica, deve essere rilasciato dal Comune senza condizioni che non siano espressamente previste da una norma di legge.

Il Collegio, ha inoltre osservato che solo con specifico e limitato riferimento all’ipotesi del permesso condizionato all’acquisizione di un atto da altra P.A. la modalità procedurale di rilasciare permessi di costruire condizionati deve considerarsi legittima, avuto riguardo alle esigenze generali di complessiva speditezza ed efficienza dell’azione amministrativa, nonché per l’effetto non neutro del passaggio del tempo per i destinatari dell’atto.

Infatti, in applicazione del generale principio di proporzionalità, il quale si concreta nel minimo possibile sacrificio degli interessi coinvolti, l’amministrazione pubblica deve responsabilmente scegliere, nell’esercizio delle proprie funzioni, il percorso, finalizzato a non aggravare inutilmente la situazione dei destinatari dell’azione amministrativa, come prescritto anche dall’art. 1, comma 2 legge n. 241/1990; al contrario, costituisce inutile aggravio procedurale l’arresto di un procedimento, il quale può invece proseguire sotto la condizione sospensiva del perfezionamento di altra procedura presupposta.

Il caso

Una società di una provincia ligure aveva richiesto un permesso di costruire per la realizzazione di un’autorimessa su cinque livelli interrati, per un totale di 40 box auto.

Il Comune aveva rilasciato il permesso, prescrivendo tuttavia che, prima dell’avvio dei lavori, fosse acquisita una relazione univoca sulla fattibilità dell’intervento sotto il profilo strutturale concordata con i condomini confinanti.

Contro tale condizione la società ricorreva al Tar, il quale accoglieva il ricorso e annullava il permesso di costruire nella parte impugnata ritenendo illegittima l’apposizione di una condizione sospensiva in grado di subordinare l’efficacia del permesso di costruire ad una successiva analisi della situazione di fatto.

Il ricorso al CdS

Il Comune appellava quindi al Consiglio di Stato.

L’appello veniva fondato sulle seguenti motivazioni:

  1. che la prescrizione non è qualificabile in termini di “condizione” del permesso, in quanto attiene alle modalità esecutive dell’opera
  2. che la prescrizione, piuttosto che riguardare il progetto architettonico, in realtà riguarda il progetto strutturale, quindi le modalità esecutive a tutela dell’interesse pubblico alla corretta realizzazione dell’opera
  3. che la prescrizione non concreta una subordinazione dell’esecuzione delle opere al ‘consenso dei proprietari confinanti’, ma un’ulteriore verifica progettuale relativa all’aspetto strutturale
  4. che con questa prescrizione non è stato concretizzato alcun aggravio del procedimento, essendo emersa nel corso di questo la necessità della stessa
  5. che la prescrizione non è indeterminata, dovendosi ritenere, al contrario, sufficientemente individuati nel permesso impugnato gli intervenienti.

Permesso di costruire condizionato: la sentenza del Consiglio di Stato

I giudici di Palazzo Spada hanno rigettato le motivazioni del ricorso.

In pratica il CdS ha ricordato che una condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, non può essere apposta ad un permesso di costruire, per la natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale di questo; con la conseguenza che il titolo abilitativo, accertata la conformità alla vigente disciplina urbanistica, deve essere rilasciato dal comune senza condizioni che non siano espressamente previste da una norma di legge.

Solo con specifico e limitato riferimento all’ipotesi del permesso condizionato all’acquisizione di un atto da altra P.A. la modalità procedurale di rilasciare permessi di costruire condizionati deve considerarsi legittima.

Il giudizio nel dettaglio

Con riferimento al caso in esame, occorre premettere che il titolo edilizio in esame prevede da parte del Comune la prescrizione, secondo cui, prima dell’avvio dei lavori di costruzione dell’autorimessa interrata, sia predisposta una relazione a firma dei tecnici strutturisti delle parti (la società e gli amministratori degli edifici soprastanti la costruenda autorimessa) o comunque un documento da cui risulti un accordo tra le parti relativamente a fattibilità dell’intervento da un punto di vista strutturale, esecuzione dei lavori, controllo.

Inoltre, qualora manchi l’accordo tra le parti, le stesse dovranno rivolgersi ad un terzo ‘arbitro’ e, solo in caso di parere favorevole di quest’ultimo, potrebbe darsi il ‘là’ ai lavori.

Per i giudici, alla luce di ciò,

  1. non sussistono i presupposti per ritenere integrata una delle ipotesi eccezionali per le quali viene ammesso il rilascio condizionato del titolo
  2. la prescrizione, nel caso di specie, subordina il permesso all’esecuzione di lavori da effettuarsi secondo modalità non determinate preventivamente, ma, al contrario, determinabili solo in un momento successivo. Tale decisione, peraltro non risulta essere stata rimessa all’Amministrazione titolare del procedimento, in quanto viene attribuita allo stesso istante unitamente ad altri soggetti controinteressati, mediante la conclusione di un accordo tra essi, tuttavia ancora non esistente al momento dell’adozione del provvedimento concessorio.

In pratica l’Amministrazione, sempre secondo il CdS, assegna il potere decisorio sulla concreta operatività del permesso a soggetti diversi da essa, finendo sostanzialmente per abdicare all’esercizio della funzione pubblica e, conseguentemente, per dismettere la titolarità del procedimento di cui è investita ex lege.

In questo modo

  • l’efficacia del permesso di costruire risulta incerta, essendo subordinata alla conclusione di un accordo futuro (ed eventuale) avente ad oggetto le modalità esecutive dell’intervento;
  • l’efficacia del permesso di costruire viene rimessa alla decisione, se non all’arbitrio, di soggetti terzi controinteressati, in quanto la conclusione dell’accordo dipende dal consenso dei proprietari confinanti in ordine alla fattibilità dell’intervento.

Clicca qui per scaricare la Sentenza del Consiglio di Stato n. 2366 del 19 aprile 2018

Clicca qui per conoscere Praticus-TA, il software per i Titoli abilitativi in edilizia

0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *