Tassazione del reddito agrario da fotovoltaico
La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili dà luogo a reddito agrario: fino a quale limite?
L’impianto fotovoltaico realizzato da produttori agricoli dà luogo a reddito agrario (art. 32 TUIR) se risultano soddisfatte determinate condizioni individuate:
- dall’articolo 1, comma 423, della legge 299/2005, come modificato dall’articolo 1, comma 910, della legge 208/2015;
- dalla Circolare 32/2009.
In questo articolo, trovi una rapida sintesi delle norme che disciplinano le modalità di tassazione, ai fini delle imposte dirette, dei ricavi derivanti dalla cessione di energia elettrica prodotta da un impianti fotovoltaici e impianti agrivoltaici da parte di un imprenditori agricoli.
Indice
Energia da fonti rinnovabili: fino a quale limite è produttiva di reddito agrario?
L’articolo 1, comma 423, della legge 299/2005, come modificato dall’articolo 1, comma 910, della legge 208/2015, n. 208, prevede che “ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario.
Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all’articolo 1, comma 1093, della legge 296/2006, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 %, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari.
I commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 5, del D.L. 63/2024, hanno aggiunto all’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423-bis, stabilendo che, per gli impianti entrati in esercizio dal 1° gennaio 2026, per la parte di energia prodotta eccedente il limite di 260.000 kWh anno, che rappresentano la produzione massima ai fini dell’agrarietà, il reddito verrà determinato secondo le regole ordinarie del reddito di impresa e non più nella misura forfettaria del 25% dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.
Rimane immutato, invece, il quadro fiscale per gli impianti fotovoltaici tradizionali entrati in funzione entro il 31 dicembre 2025, per i quali il regime forfettario resta utilizzabile (quindi, chi è in via di completamento ha interesse a non tardare).
Per le aziende agricole, le società semplici e le società agricole in opzione (articolo 1, comma 1093, legge 296/2006) i cui impianti entreranno in esercizio nel 2026, la tassazione forfettaria del 25% sulla produzione di energia eccedente la franchigia, al netto della quota incentivo, troverà applicazione esclusivamente per gli impianti agrivoltaici e per quelli fotovoltaici collocati su strutture aziendali esistenti.
Con la Circolare 32/2009, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sul trattamento fiscale della produzione e cessione di energia elettrica e calorica a fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti e di prodotti chimici derivanti prevalentemente da prodotti del fondo.
Per quanto concerne le attività di produzione e cessione di energia da fonti fotovoltaiche da parte di imprenditori agricoli, l’Agenzia richiamando le indicazioni fornite dal Ministero per le politiche agricole e forestali con la nota prot. n. 3896 del 27 luglio 2008 ha precisato che i criteri per considerare dette attività connesse a quella agricola siano i seguenti:
- la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all’attività agricola;
- la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all’attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti:
- la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall’articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;
- il volume d’affari derivante dell’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d’affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica;
- entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l’imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.
Relativamente ai limiti di potenza previsti, si è utilizzato il parametro di 200 KW in considerazione del fatto che l’articolo 2, comma 150, lettera a), della legge 244/2007, ha esteso lo scambio sul posto a tutti gli impianti con potenza nominale media annua non superiore al predetto limite; per quanto riguarda il limite di 1 MW si fa riferimento all’articolo 2, commi 144 e 145 della legge 244/2007 che sancisce detto limite come riferimento della produzione diffusa di energia da fonti rinnovabili.
Successivamente, con le risoluzioni nn. 86/2015 e 54/2026 e con la Circolare 20/2016 (par. 3) alla luce della pronuncia della Corte Costituzionale n. 66 del 2015 e delle modifiche normative medio tempore intervenute , è stato ritenuto che, per quanto qui di interesse, la produzione e cessione di energia proveniente da fonti fotovoltaiche da parte di imprenditori agricoli:
- per la parte generata dai primi 260.000 kwh annui, si considerano sempre attività connesse a quella agricola e, come tali, produttive di reddito agrario;
- per la parte eccedente il predetto limite (260.000 kwh annui) e «sempreché […] risultino rispettati i criteri di connessione all’attività agricola principale individuati dalla circolare n. 32//2009 (ovvero dalla nota ministeriale prot. n. 3896 del 2008)» (così, la risoluzione n. 54/E del 2016), sono assoggettate al regime di tassazione forfetaria (del 25 per cento) prevista dal comma 423 (fino al 31/12/2025).
In caso contrario (ossia, in mancanza di detti criteri), troveranno applicazione, per la parte di reddito derivante dalla produzione di energia fotovoltaica in eccesso rispetto al limite di 260.000 kwh annui, le ordinarie regole in materia di reddito d’impresa.
Con la circolare 50/E l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli impianti installati da cooperative agricole di vendita/trasformazione di prodotti dei soci, che non possiedono terreni propri, non possono originare reddito agrario.
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I ricavi da produzione e cessione di energia da agrivoltaico sono tutti assimilabili a reddito agrario?
Con la risposta a interpello 61/2025 l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in ordine alle modalità di tassazione, ai fini delle imposte dirette, dei ricavi derivanti dalla cessione di energia elettrica prodotta da un impianto agrivoltaico avanzato da parte di un imprenditore agricolo.
L’Agenzia precisa che la produzione e la cessione di energia elettrica prodotta da impianto agrivoltaico non può essere sempre e comunque considerata attività connessa produttiva di reddito agrario.
Essendo l’energia agrivoltaica riconducibile a quella di fonte fotovoltaica (secondo la definizione contenuta nella circolare 32/2009), troveranno applicazione le medesime regole e criteri previste per gli impianti fotovoltaici.
Pertanto, la produzione e cessione di energia elettrica da impianti agrivoltaici per la parte generata dai primi 260.000 kwh annui, saranno sempre considerate attività connesse e produttive di reddito agrario; mentre, per la parte eccedente detto limite, saranno assoggettate alla tassazione forfetaria del 25% al ricorrere di almeno uno dei requisiti previsti dalla circolare n. 32/E del 2009. In assenza di alcuno di detti requisiti, le attività di produzione e cessione di energia agrivoltaica prodotta oltre il predetto limite (di 260.000 kwh annui) saranno assoggettate al regime ordinario del reddito d’impresa.
Ricordiamo che la parte di energia eccedente richiede l’applicazione della tassazione forfettaria se ricorrono i tre requisiti, tra loro alternativi, previsti dalla Circolare 32/2009: l’integrazione architettonica degli impianti realizzati su strutture esistenti, come le serre; la preponderanza del volume d’affari dell’attività agricola rispetto a quello della produzione e cessione dell’energia; il rapporto tra potenza installata in eccesso al limite sopra individuato e la detenzione di terreno utilizzato per l’attività agricola.
Se questi requisiti mancano l’energia da agrivoltaico prodotta oltre i 260.000 KWh annui viene tassata con il regime ordinario del reddito d’impresa.
Nella risposta l’Agenzia chiarisce anche che:
- non risponde al requisito della connessione riferito all’integrazione architettonica l’impianto agrivoltaico che si caratterizza per la presenza di strutture (pali), ancorché removibili, costruite ad hoc volte a sostenere i pannelli i quali, pertanto, non risultano integrati ovvero realizzati su strutture aziendali esistenti;
- per l’applicazione della tassazione forfettaria è necessario che il volume d’affari derivante dell’attività agricola principale sia superiore al volume d’affari dell’intera produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche (dunque, da impianti fotovoltaici e agrivoltaici) eccedente la soglia dei 260.000 kwh annui.
- ai fini della verifica del requisito della preponderanza del volume d’affari dell’attività agricola principale rispetto a quello della produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche eccedente il limite dei 260.000 kwh annui, non assumono rilevanza, in linea di principio, la sussistenza di ragioni anche di carattere eccezionale ed eventuali provvedimenti che dichiarino e rendano pubblica la criticità di natura climatica di ogni genere, epidemiologica o altro.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/il-fotovoltaico-e-il-reddito-agrario/


