IL DURC non può essere sostituito da un’autocertificazione
Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha modificato l’art. 3 D.Lgs. 494/96 (Obblighi del committente o del responsabile dei lavori).
A seguito delle modifiche apportate il committente/responsabile dei lavori deve chiedere all’impresa il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) da trasmettere al comune prima dell’inizio dei lavori.
Alcune amministrazione Comunali, in attesa della piana operatività del DURC, consentono la possibilità di autocertificare la regolarità contributiva ai fini INPS, INAIL e Casse Edili da parte delle imprese che eseguono lavori privati.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in una lettera circolare precisa che in nessun caso è possibile sostituire il DURC con una dichiarazione del titolare dell’impresa.
La verifica della regolarità contributiva – si legge nella nota – “comporta un accertamento tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante ma va effettuato necessariamente dagli Istituti interessati e dai soggetti privati incaricati della riscossione dei contributi obbligatori”.
Il Ministero ha inoltre chiarito che gli unici lavori non assoggettati alla presentazione del DURC sono i lavori in economia realizzati direttamente da privati.
Documento | Dimensione | Formato |
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Lettera circolare del Ministero del Lavoro | 167 Kb | ![]() |
D.Lgs. 494/96 | 107 Kb | ![]() |
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