Il divieto di partecipare alle gare: quando deve essere applicato e da quando decorre

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

L’Autorità per la Vigilianza sui LL.PP., con la Determinazione n. 1/2005, interviene in merito all’Esclusione dalle gare, nel caso di soggetti responsabili di avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici.

L’Autorità per la Vigilianza sui LL.PP., con la Determinazione n. 1/2005, interviene in merito all’Esclusione dalle gare, nel caso di soggetti responsabili di avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici.
L’Autorità chiarisce, in sintesi, che:

  • per le imprese che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in occasione di una partecipazione ad una gara di appalto vige il divieto di partecipare alle gare e di stipulare i contratti (art. 75, comma 1, lettera h), del D.P.R. 554/99). Tale divieto, che ha durata di un anno, decorre dalla data di inserimento dell’informazione nel casellario informatico delle imprese;
  • le imprese che forniscono dichiarazioni non veritiere, in sede di partecipazione ad una gara d’appalto o in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, non possono ottenere il rilascio dell’attestazione di qualificazioni o l’esito positivo della verifica triennale. Tale impedimento ha durata di un anno che decorre dalla data di inserimento nel casellario informatico dell’informazione in ordine alle dichiarazioni non veritiere rese dall’impresa.
DocumentoDimensioneFormato
Determinazione n. 1/2005361 KbACCAreader

Attenzione: Per la visualizzazione del file in formato ACCAreader si richiede la presenza sul sistema di: ACCAreader ver. 5.00
Clicca sull’ immagine per effettuare gratuitamente il download del programma.

 
0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *