Il divieto di partecipare alle gare: quando deve essere applicato e da quando decorre
L’Autorità per la Vigilianza sui LL.PP., con la Determinazione n. 1/2005, interviene in merito all’Esclusione dalle gare, nel caso di soggetti responsabili di avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio dei lavori pubblici.
L’Autorità chiarisce, in sintesi, che:
- per le imprese che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in occasione di una partecipazione ad una gara di appalto vige il divieto di partecipare alle gare e di stipulare i contratti (art. 75, comma 1, lettera h), del D.P.R. 554/99). Tale divieto, che ha durata di un anno, decorre dalla data di inserimento dell’informazione nel casellario informatico delle imprese;
- le imprese che forniscono dichiarazioni non veritiere, in sede di partecipazione ad una gara d’appalto o in sede di rilascio dell’attestazione di qualificazione, non possono ottenere il rilascio dell’attestazione di qualificazioni o l’esito positivo della verifica triennale. Tale impedimento ha durata di un anno che decorre dalla data di inserimento nel casellario informatico dell’informazione in ordine alle dichiarazioni non veritiere rese dall’impresa.
Documento | Dimensione | Formato |
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Determinazione n. 1/2005 | 361 Kb | ![]() |
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