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Il direttore dei lavori risponde dell’abuso edilizio anche se si è dimesso?

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Il direttore dei lavori è penalmente responsabile dell’abuso edilizio anche in caso di dimissioni. I chiarimenti arrivano dalla Cassazione

Nel caso di realizzazione di opere edilizie difformi al progetto, il direttore dei lavori è penalmente responsabile anche se si è dimesso dal suo incarico.

A chiarirlo è la Corte di Cassazione che, con la sentenza 46477/2017, fornisce utili indicazioni circa la responsabilità penale del direttore dei lavori nel caso di opere edilizie abusive.

Il caso

Il caso in esame riguarda la realizzazione di un complesso residenziale consistente in 3 corpi di fabbrica, di complessive 20 unità abitative da destinare a civile abitazione. Durante lo svolgimento dei lavori era emersa la necessità di realizzare dei volumi tecnici e delle opere di contenimento, superando la volumetria massima consentita: veniva pertanto chiesto un permesso edilizio in sanatoria.

In realtà, non si trattava di vani tecnici, l’impresa esecutrice aveva realizzato volumi a fini residenziali.

Dopo il rilascio del permesso in sanatoria, il direttore dei lavori rassegnava le sue dimissioni e diffidava formalmente la ditta esecutrice dei lavori ed il proprietario a ripristinare le opere, come da progetto in variante, avendo rilevato la difformità di alcune lavorazioni.

In particolare, l’aver realizzato con i 6 appartamenti costruiti sui lastrici solari una volumetria superiore a quella consentita, non sanabile neppure con il successivo permesso di costruire.

Anche il Comune, dopo successivi accertamenti, aveva disposto la demolizione delle opere e aveva condannato impresa, committente e direttore dei lavori per abuso edilizio.

Proposto ricorso al Tar, i giudici di primo grado disponevano una multa di 21.000 euro e una pena di 8 mesi di arresto; sentenza confermata poi dalla Corte di Cassazione.

Sentenza della Corte di Cassazione

I giudici di Cassazione stabiliscono che il direttore dei lavori non è esonerato dalla responsabilità penale degli illeciti edilizi per il solo fatto di aver rinunciato all’incarico: avrebbe dovuto spiegare chiaramente che il motivo delle dimissioni erano i disaccordi con la committenza e, quindi, denunciarla.

Nel caso in esame, invece, l’imputato non ha segnalato le difformità ai competenti organi comunali; si è limitato a richiamare il committente e dimettersi dall’incarico, dopo avere avuto il rilascio del permesso di costruire in sanatoria richiesto, adducendo dei generici motivi personali, non imputabili alla committenza.

Per questi motivi gli Ermellini, riconosciuto il vincolo della continuazione, confermano la multa di 21.000 euro e la pena di 8 mesi di arresto (per i reati previsti dagli articoli 110 del codice penale e dal dpr 380/2001) in quanto…

…il direttore dei lavori è penalmente responsabile per l’attività edificatoria non conforme alle prescrizioni del permesso di costruire in caso d’irregolare vigilanza sull’esecuzione delle opere edilizie, in quanto questi deve sovrintendere con continuità alle opere della cui esecuzione ha assunto la responsabilità tecnica.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza 46477/2017

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1 commento
  1. cesare fernando franco Di Salvatore
    cesare fernando franco Di Salvatore dice:

    quanto deciso in Cassazione è senza dubbio condivisibile. Purtroppo per il collega, è evidente la sua volontà di “salvare capra e cavoli”, cioè evitare di essere ritenuto corresponsabile dell’abuso e nello stesso tempo non “danneggiare” il cliente. Nei primi anni ’70 , appena laureato, come primo incarico importante mi fu affidata la direzione lavori di un fabbricato per civili abitazioni da parte di un imprenditore amico di famiglia. Durante una delle mie visite in cantiere, mi accorsi che si stavano edificando volumi in difformità sia in quantità che superando l’altezza assentita in progetto. Subito mi rivolsi all’imprenditore facendogli presente che stava sbagliando e lo pregai di eliminare gli abusi, prima a parole, poi per iscritto con un ordine di servizio. Il cliente , non solo faceva “orecchio di mercante” ma anche continuava ad aumentare le difformità dicendo che poi tutto si sana e non tenendo in alcun conto le mie direttive. Cosa fare? rimanere passivo , tanto ho emanato un bell’ordine di servizio che chiarisce la mia volontà di dissentire e quindi, in caso di rilievi da parte degli Uffici comunali, non sarei coinvolto? oppure devo chiarire la mia posizione denunciando al Sindaco l’abuso? significava denunciare un amico. Chiedevo consiglio a qualche collega più esperto e a qualche amico avvocato. Avevo risposte non univoche e allora, leggendo e rileggendo le disposizioni di legge in materia, mi convinsi che era mio dovere denunciare. Mi rendevo conto che probabilmente avrei perso il cliente e l’amico, pazienza! Preparai la denuncia e prima di spedirla avvertii telefonicamente l’imprenditore il quale non prese sul serio il mio avviso e allora l’inoltrai senza dare le dimissioni. Non fui rimosso dall’incarico sino alla fine dei lavori ripresi dopo una sospensione dovuta a ordinanza del Sindaco e adeguati alla licenza edilizia. persi il cliente, l’amico e parte dell’importo di parcella ; ma ho guadagnato il rispetto soprattutto verso me stesso.

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