Il decreto “incentivi” è legge: al via gli interventi di edilizia libera e “quasi libera”
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 25 maggio 2010 è stato pubblicato la L. 73/2010, legge di conversione del Decreto "incentivi" (D.L. 40/2010).
Il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40, entrato in vigore il 26 marzo 2010, prevede, all’art. 5, la riscrittura dell’art. 6 (Attività edilizia libera) del D.P.R. 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia.
Il Decreto Legge 25 marzo 2010 n. 40, entrato in vigore il 26 marzo 2010, prevede, all’art. 5, la riscrittura dell’art. 6 (Attività edilizia libera) del D.P.R. 380/2001, Testo Unico dell’Edilizia.
Inizialmente il D.L. prevedeva la possibilità di realizzare, senza alcun titolo abilitativo, gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria (che non comportano l’aumento del numero delle unità immobiliari) , “salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale (…)”.
In base al testo pubblicato le norme nazionali prevalgono su quelle regionali mentre per la manutenzione straordinaria sarà di nuovo obbligatorio l’intervento del tecnico.
Il nuovo testo dell’art. 6 del T.U. dell’edilizia distingue due tipologie di lavori:
- quelli, realizzabili senza alcun titolo abilitativo, individuati dal 1° comma
- quelli, per i quali è necessario inviare una comunicazione preventiva al comune, individuati dal comma 2°.
Rientrano negli interventi realizzabili senza alcun titolo abilitativo:
- gli interventi di manutenzione ordinaria
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola
Gli interventi individuati dal comma 2° sono invece i seguenti:
- gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), ivi compresa l’apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
- le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al Decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Per la seconda tipologia di interventi (2° comma) sarà necessario inviare preliminarmente al comune una comunicazione di inizio lavori, cui dovranno essere allegati:
- i dati identificativi dell’impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori
- una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato
- una dichiarazione del tecnico che asseveri di non avere rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente e che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo
A differenza di quanto accade per la presentazione della DIA, non sarà necessario attendere 30 giorni per avviare i lavori che potranno avere inizio subito.
Vale la pena sottolineare, inoltre, che per la denuncia di inizio attività non è attualmente richiesta né l’apposizione della data certa sulla relazione tecnica né la dichiarazione di indipendenza del tecnico.

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