Decreto fiscale 2025: sanatoria anche sul concordato 2025-2026
Novità per le partite IVA: ravvedimento per l'adesione al nuovo CPB, trattamento fiscale di particolari spese, split payment, plusvalenza immobiliare, maxi-deduzione per le assunzioni
Il D.L. 84/2025, convertito con la legge 108/2025 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2025, contiene importanti novità per professionisti, lavori autonomi e partite IVA in genere.
La più importante riguarda il concordato preventivo 2025-2026 che, anche nella versione aggiornata, prevede come incentivo una sanatoria nella forma del ravvedimento oneroso. Ecco nel dettaglio le modifiche che potrebbero finire nel testo definitivo e il testo del D.L. 84/2025.
Da segnalare anche altre disposizioni di rilievo, già previste nel testo originario, relative a:
- interpretazione autentica dell’inquadramento dei redditi (redditi diversi e plusvalenza) derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali su beni immobili (art.1);
- modifiche in tema di maxi-deduzione Irpef/Ires del 120% o 130% (art. 3);
- proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU (art. 6);
- esclusione dall’applicazione del meccanismo dello split payment delle società quotate sulle operazioni per le quali è emessa fattura a decorrere dal 1° luglio 2025 (art. 10).
Indice
- Ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato
- Interpretazione autentica dell’inquadramento dei redditi (redditi diversi e plusvalenza) derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali su beni immobili
- Esclusione dallo split payment per le società quotate
- Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU
- Modifiche alla maxi-deduzione per le nuove assunzioni
Ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato
L’art. 12-ter del D.L. 84/2025 riapre la sanatoria sul passato per le partite Iva che aderiranno al concordato preventivo biennale per il 2025-2026.
La norma ripropone il ravvedimento speciale consentendo a chi aderirà al concordato per la prima volta nel biennio 2025-2026 la possibilità di “scudare” le annualità comprese tra il 2019 e il 2023. Chi invece ha già aderito al primo concordato biennale, potrà sanare il 2023, considerato che gli anni precedenti sono già emersi.
L’emendamento stabilisce che gli importi da pagare in via agevolata variano dell’Isa di ciascun contribuente.
La base imponibile Irpef dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato, in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura:
- del 5% per chi ha un punteggio di affidabilità pari a 10;
- del 10% per chi va da 8 a 10;
- del 20% da 6 a 8;
- del 30% da 4 a 6;
- del 40% da 3 a 4;
- del 50% per chi è sotto il 3.
Per le annualità 2019, 2022 e 2023, si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l’aliquota del:
- 10%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 8;
- 12%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;
- 15%, se nel singolo periodo d’imposta il livello di affidabilità fiscale è inferiore a 6.
Per le annualità 2019, 2022 e 2023, si applicano l’imposta sostitutiva dell’imposta regionale sulle attività produttive con l’aliquota del 3,9 per cento.
Per il 2020 e il 2021, è previsto un ulteriore sconto del 30%. In ogni caso il valore complessivo dell’imposta da pagare non può essere inferiore a 1.000 euro. Il versamento può essere effettuato in un’unica soluzione tra il primo gennaio e il 15 marzo 2026, oppure in un massimo di 10 rate mensili maggiorate di interessi.
Interpretazione autentica dell’inquadramento dei redditi (redditi diversi e plusvalenza) derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali su beni immobili
L’art. 1, comma 1-bis del D.L. 84/2025 fornisce una norma di interpretazione autentica del comma 1, lettera h) dell’art. 67 del D.P.R. 917/1986 che qualifica come redditi diversi, ai fini IRPEF, i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto o dalla costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili.
Viene chiarito che la concessione o costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili rientra nella casistica di cui alla lettera h) solo nel solo caso in cui il soggetto disponente mantenga un diritto reale sul bene stesso.
Si qualifica invece come plusvalenza, tassabile ai sensi delle lettere b) e b -bis ) del comma 1 al ricorrere delle condizioni temporali ivi previste, se il disponente si spoglia contestualmente e integralmente di ogni diritto reale sul bene.
Per effetto di tale interpretazione, la cessione di nuda proprietà e usufrutto a due acquirenti non fa scattare la tassazione dei proventi come redditi diversi per il venditore. Solo se ne ricorrono le condizioni temporali può configurarsi una plusvalenza tassabile.
I dubbi interpretativi sul corretto inquadramento dei redditi derivanti dalla concessione o costituzione di diritti reali su beni immobili sono generati dalle seguenti modifiche introdotte dalla Legge di bilancio 2024 (Legge 213/2023,):
- ai fini delle imposte sui redditi, laddove non sia diversamente previsto dal TUIR o da altre disposizioni normative, le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per gli atti a titolo oneroso che importano costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento ( 9 del D.P.R. 917/1986, comma 5);
- la disciplina dei redditi diversi di cui all’ 67 del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera h), si applica all’ipotesi di costituzione del diritto di superficie sui beni immobili e di altri diritti reali di godimento (enfiteusi, superficie, uso, abitazione, servitù), in analogia alla concessione in usufrutto.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate – con risposta a interpello 133/2025 – ha stabilito che
- il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso dell’usufrutto costituisce reddito diverso ai sensi della lettera h);
- la plusvalenza derivante dalla cessione della nuda proprietà dell’abitazione è tassabile invece come plusvalenza ai sensi della lettera b), ovviamente nell’ipotesi in cui la cessione avvenga entro cinque anni dall’acquisto
Esclusione dallo split payment per le società quotate
Il D.L. Fiscale prevede che, dal 1° luglio 2025, le operazioni effettuate nei confronti delle società quotate, inserite nell’indice FTSE MIB della borsa italiana non sono più soggette al meccanismo dello split payment.
Dal 1° luglio, quindi, le società quotate, in qualità di committenti devono includere anche l’IVA nel pagamento dei corrispettivi a fronte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei loro confronti dalle imprese, che verrà poi da queste versata all’Erario secondo le regole IVA ordinarie.
Sul tema è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate, con una FAQ del 27 giugno 2025, nella quale è stato precisato che l’esclusione dallo split payment delle società quotate opera per le operazioni poste in essere nei loro confronti, e per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2025.
In particolare, si tratta delle operazioni per le quali la fattura risulta trasmessa al Sistema di interscambio dal 1° luglio 2025, mentre non rileva la data di effettuazione dell’operazione.
Lo split resta, invece, in vigore per le operazioni effettuate nei confronti di:
- tutte le pubbliche amministrazioni;
- tutte le società controllate, in via diretta, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri (e le società da queste stesse controllate);
- tutte le società controllate, in via diretta, dalle Regioni, Province, città metropolitane, Comuni ed unioni di Comuni (e le società da queste stesse controllate).
Sono fatti salvi i comportamenti già adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 84/2025 (2 agosto 2025).
Proroga e sanatoria delle delibere approvative del Prospetto IMU
Limitatamente all’anno 2025, in deroga all’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote dell’imposta municipale propria (IMU), secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 757, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, compresi i Comuni che hanno adottato nel termine del 28 febbraio 2025 la delibera relativa alle aliquote dell’IMU senza l’elaborazione del prospetto, ai sensi del predetto comma 757 , o in difformità da esso , possono approvare entro il 15 settembre 2025 le suddette delibere, redatte tramite l’applicazione informatica disponibile nel portale del federalismo fiscale.
Eventuali variazioni al bilancio, che si rendessero necessarie per effetto della fruizione del nuovo termine, sono recepite con successiva variazione del bilancio di previsione 2025-2027. Sono in ogni caso valide le delibere di approvazione del prospetto adottate, secondo le modalità previste dall’articolo 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019, tra il 1° marzo 2025 e la data di entrata in vigore del presente decreto.
Modifiche alla maxi-deduzione per le nuove assunzioni
Il D.L. Fiscale 2025 prevede modifiche in tema di maxi-deduzione Irpef/Ires del 120% o 130% per i lavoratori fragili per le imprese che assumono nuovi lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, introdotta nel 2024 (D.Lgs. 216/2023) e prorogata dalla legge di Bilancio 2025 per il triennio 2025-2027.
Il D.L. 84/2025 rivede un aspetto dell’applicabilità del beneficio fiscale, che viene riconosciuto all’impresa se il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine del periodo d’imposta considerato (ad es. 2025) è superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato del periodo d’imposta precedente (ad es. 2024).
In particolare, il D.L. Fiscale modifica il meccanismo di calcolo di questo incremento occupazionale in caso di nuove assunzioni in presenza di gruppi d’imprese (c.d. “gruppo interno”, da considerar come un unico soggetto economico), per quel che riguarda le “società collegate” al gruppo (cfr. anche il D.M. 25 giugno 2024, attuativo della misura).
In sostanza, nel caso di gruppi d’imprese, la verifica dell’incremento occupazionale complessivo rispetto all’anno precedente va effettuata senza tenere conto del numero dei dipendenti delle “società collegate”.
Di conseguenza, il gruppo “interno” da considerare per il calcolo di questo dato è quello costituito dalle società residenti controllanti, controllate (anche indirettamente) o facenti capo, anche per interposta persona allo stesso soggetto.
Questa novità si applica dal periodo d’imposta 2024.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/il-decreto-fiscale-e-legge-tutte-le-novita-approvate/


