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Il condono non è possibile se l’area è vincolata

Nelle aree sottoposte a vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici, delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette, non è possibile la sanatoria di opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici.

Nelle aree sottoposte a vincoli imposti a tutela degli interessi idrogeologici, delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette, non è possibile la sanatoria di opere realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio e non conformi agli strumenti urbanistici.
Tale disposizione è contenuta al comma 27 lettera d) dell’art. 32 D.L. 269/2003 (il cosiddetto terzo condono). A ribadire tale impossibilità giunge una sentenza della corte di cassazione che nella sentenza 21 dicembre 2004, n. 48956 afferma espressamente “che non è suscettibile di sanatoria, ai sensi dell’art. 32 del D.L. n. 269/2003, una nuova costruzione realizzata, in assenza del titolo abilitativo edilizio, in area assoggettata a vincolo imposto a tutela degli interessi paesistici “.

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