I.R.A.P. e liberi professionisti: la storia infinita
BibLus-net torna sulla vicenda relativa al pagamento dell’IRAP (Imposta Regionale sulle Attività Produttive) da parte dei liberi professionisti, della quale aveva più volte parlato in passato (vedi newsletter n. 10 e n. 28), a seguito di in un recentissimo pronunciamento della Corte di Cassazione (la sentenza n. 21203 del 5 novembre 2004).
In tale provvedimento la Suprema Corte afferma il principio che il professionista non è soggetto all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) se esercita l’attività privo di una struttura organizzativa.
Secondo la V Sezione, infatti, la presenza di una struttura organizzativa stabile e articolata costituisce un presupposto indispensabile per il pagamento di questa imposta; ne risultano pertanto esentati i liberi professionisti che dimostrano di non possedere questa struttura.
L’intervento della Corte di Cassazione, ancor più rilevante perché per la prima volta la Suprema Corte ha riconosciuto l’esonero dall’IRAP a un professionista, è (per ora) l’ultimo atto di una intricata vicenda che ha avuto inizio alcuni anni fa.
Risale infatti al 2001 la sentenza della Corte Costituzionale n. 156 che ha originato numerosissimi ricorsi alle commissioni tributarie ed una serie di pronunciamenti prevalentemente favorevoli ai professionisti con il rimborso dell’IRAP.
In seguito (2002) il Ministero ha diffuso la Risoluzione n. 32/E del 2002 nella quale si afferma che le uniche attività escluse dall’IRAP sono quelle che, pur potendosi astrattamente ricondurre all’esercizio di impresa, arte o professione, non sono tuttavia esercitate mediante un’organizzazione autonoma, come ad esempio quelle di lavoro autonomo occasionale e quelle di collaborazione coordinata e continuativa.
Nel 2003, infine, la Commissione Tributaria Regionale di Bologna (nella sentenza n. 11/35/2003), ha affermato che tutti coloro che esercitano una professione per la quale è richiesto il superamento di un esame di abilitazione e l’iscrizione ad un albo professionale (ingegneri, architetti, geometri, notai, etc.) non sono tenuti al pagamento dell’IRAP.
Documento | Dimensione | Formato |
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Sentenza della Corte di Cassazione n. 21203 del 5 novembre 2004 | 135 Kb | ![]() |
Risoluzione 32/e del 2002 | 368 Kb | ![]() |
Sentenza n. 11/35/2003 della Commissione Tributaria Regionale di Bologna | 22 Kb | ![]() |
Sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 21.05.2001 | 1,04 Mb | ![]() |
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