I Comuni devono comunicare all’Anagrafe Tributaria tutti i dati relativi alle pratiche edilizie: committenti, progettisti ed esecutori
Gli uffici comunali, ai sensi dell’art. 1 comma 332, della L. 311/2004, devono comunicare all’anagrafe tributaria i dati dei committenti, degli esecutori e dei progettisti, indicati nelle denunce di inizio attività e nelle domande di permessi di costruire.
Con il provvedimento del 2.10.2006, pubblicato sulla G.U. n. 245 del 20.10.2006, l’Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini per effettuare la succitata comunicazione.
Tale provvedimento individua:
- i soggetti obbligati alla comunicazione;
- i dati oggetto della comunicazione:
- dati relativi a permessi di costruire, a interventi in deroga agli strumenti urbanistici, a completamenti di opere non ultimate e a variazioni essenziali (artt. 10, 14, 15, comma 3 e 32 del DPR 380/2001 e s.m.i.);
- dati relativi a Denunce di Inizio Attività (art. 22 del DPR 380/2001 e s.m.i. e art. 1, comma 6 della L. 443/2001);
- dati relativi ai certificati di agibilità (art. 24 del DPR 380/2001).
- le modalità di trasmissione (utilizzo del servizio telematico Entratel o servizio internet e utilizzo, da parte degli uffici comunali, dei prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle entrate);
- le modalità di trasmissione sostitutiva;
- i termini per le comunicazioni;
- il trattamento e la sicurezza dei dati.
In allegato al provvedimento sono state individuate le specifiche e le caratteristiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
Documento | Dimensione | Formato |
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Provvedimento 2 ottobre 2006 dell’Agenzia delle Entrate | 2,10 Mb | ![]() |

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