I Chiarimenti di Confindustria sul Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

?Stampa l'articolo o salvalo in formato PDF (selezionando la stampante PDF del tuo sistema operativo)
Stampa articolo PDF

Confindustria Firenze ha fornito alcuni chiarimenti sulle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che si occupano della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

A seguito dei quesiti pervenuti da parte di numerose aziende associate Confindustria Firenze ha fornito alcuni chiarimenti sulle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. che si occupano della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
La sede locale di Confindustria chiarisce che il RLS è una persona eletta o designata per rappresentare le esigenze dei lavoratori nei confronti della direzione aziendale per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è quindi una figura liberamente individuata dai lavoratori dipendenti in tutte le aziende o unità produttive e la sua designazione non costituisce, pertanto, un adempimento obbligatorio posto a carico del datore di lavoro.
Nelle aziende (o unità produttive) che occupano fino a 15 lavoratori, il RLS è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo.
Qualora in azienda non vi sia nessun lavoratore disposto a ricoprire l’incarico di RLS sarebbe opportuno che tale situazione risulti da un verbale di assemblea sottoscritto da tutti i lavoratori e consegnato al datore di lavoro.
Nelle aziende (o unità produttive) che occupano più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali (R.S.A.) in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno.
Dell’esito di tale elezione sarebbe opportuno redigere apposito verbale che deve essere sottoscritto da tutti i lavoratori e consegnato al datore di lavoro.
Anche nell’ipotesi in cui nessuno dei componenti della RSA intenda assumere l’incarico di RLS, la nomina o la designazione del RLS (come la mancata nomina o designazione) da parte dell’assemblea dei lavoratori dovrebbe risultare da un apposito verbale, che però andrebbe sottoscritto dalla RSA e/o da tutti i lavoratori e consegnato al datore di lavoro.

Clicca qui per scaricare la Nota Completa RLS

 
0 commenti

Lascia un Commento

Vuoi partecipare alla discussione?
Fornisci il tuo contributo!

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *