I chiarimenti dell’Autorità sull’accordo bonario

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La procedura accelerata di conciliazione del contenzioso, denominata "accordo bonario", prevista dall’art. 31 bis della legge 109/94, è ora contemplata all’art. 240 del nuovo Codice dei Contratti.

La procedura accelerata di conciliazione del contenzioso, denominata “accordo bonario”, prevista dall’art. 31 bis della legge 109/94, è ora contemplata all’art. 240 del nuovo Codice dei Contratti.
Il ricorso a tale procedura è ammesso solo quando l’ammontare delle riserve supera in percentuale il 10% dell’importo contrattuale; la ragione di tale limite risiede nel fatto che il valore economico della controversia deve essere significativo in rapporto all’entità dell’appalto, cioè tale da costituire un serio impedimento al regolare prosieguo dei lavori.
L’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, nel rilevare un frequente ed anomalo ricorso a tale istituto, con la Determinazione n. 5 del 2007 ha voluto richiamare l’attenzione delle Stazioni Appaltanti sulle condizioni che devono ricorrere per l’applicabilità dello stesso.
Nel provvedimento, tra l’altro, l’Autorità precisa che, per espressa disposizione del Codice dei Contratti, il Responsabile del procedimento deve “valutare l’ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento del limite del valore” previsto per il ricorso all’accordo bonario.

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Determinazione n. 5/200751 KbPDF
 
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