I Chiarimenti del Fisco su cellulari, contribuenti minimi, alberghi e ristoranti
Con la circolare n. 47/E del 18.6.2008 l'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti sulle disposizioni di carattere fiscali della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), alcune delle quali riguardano anche l'attività dei professionisti dell'edilizia
Con la circolare n. 47/E del 18.6.2008 l’Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti sulle disposizioni di carattere fiscali della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), alcune delle quali riguardano anche l’attività dei professionisti dell’edilizia.
Regime dei contribuenti minimi
L’Agenzia ha ribadito che per usufruire del regime dei contribuenti minimi è necessario NON aver affrontato spese superiori a 15.000 Euro per l’acquisto di beni strumentali, ivi compresi quelli acquisiti in leasing, nel triennio antecedente quello di ingresso nel regime dei minimi.
Il contribuente che nel corso del 2008 ha effettuato acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli già effettuati nel 2006 e 2007, superano tale soglia, decade automaticamente dai benefici.
Spese per ricariche cellulari liberi professionisti
Le spese per l’acquisto di ricariche telefoniche o schede prepagate sono deducibili dal reddito del professionista nei limiti dell’80%, a condizione che siano riconducibili all’attività professionale.
Tali limiti fiscali valgono sia per la telefonia fissa che per quella mobile, sempre se relative all’attività professionale (Risoluzione 17 maggio 2007, n. 104/E).
Sono deducibili nella stessa misura anche le spese sostenute per l’hardware ed il software utilizzato per “la connessione a linee telefoniche operata nell’ambito dell’attività professionale, limitatamente a quelle indispensabili per il collegamento alle suddette linee telefoniche”.
Rimborsi spese
L’art. 54, comma 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) consente al professionista di dedurre integralmente le spese per alberghi e ristoranti, inerenti allo svolgimento dell’attività professionale, a condizione che tali spese siano sostenute direttamente dal committente per conto del professionista e che da questi siano addebitate in fattura.
Diversamente, precisa l’Agenzia, si applica la norma ordinaria, che consente la deducibilità in capo al professionista delle spese di rappresentanza solo entro il limite del 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.
Ne consegue che il professionista non può dedurre integralmente anche le spese di vitto ed alloggio che egli stesso sostiene direttamente e che poi si fa rimborsare dal committente, nonostante provveda ad indicarle espressamente in fattura.
Immobili non strumentali
Il TUIR prevede l’indeducibilità delle spese sostenute per gli immobili non strumentali all’attività di impresa, cioè quegli immobili posseduti dalle società immobiliari di gestione, iscritti in bilancio tra le immobilizzazioni e non destinati alla vendita ma alla locazione (c.d. “immobili patrimonio”).
L’Agenzia, sulla base delle disposizioni dell’art. 1, comma 35, della L. 244/2007 – Finanziaria 2008, ha chiarito che tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili NON sono compresi gli interessi passivi relativi ai finanziamenti contratti per l’acquisizione di detti immobili.
L’Agenzia precisa che per contratti di acquisizione devono intendersi non solo quelli relativi ai finanziamenti accesi in relazione all’acquisto in senso stretto degli immobili in questione, ma anche agli interessi passivi relativi ai finanziamenti accesi per la costruzione degli stessi.
In altri termini sono deducibili gli interessi passivi sui finanziamenti contratti per la costruzione degli immobili patrimonio da parte delle società immobiliari di gestione.
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| Circolare n. 47 E/2008 dell’Agenzia delle Entrate | 142 Kb | PDF |

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/i-chiarimenti-del-fisco-su-cellulari-contribuenti-minimi-alberghi-e-ristoranti/



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