Antincendio

Autorimesse prevenzione incendi: la guida INAIL

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Giuseppe De Luca
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INAIL ha pubblicato la guida sulla regola tecnica verticale V.6 relativa alla progettazione prevenzione incendi autorimesse

La nuova guida sulla progettazione antincendio delle autorimesse è frutto della collaborazione tra INAIL, Vigili del Fuoco e Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Prima di scoprire il contenuto del documento, è bene ricordare che nella progettazione antincendio degli edifici ci sono tutta una serie di obblighi progettuali che a volte possono risultare difficili da tener sott’occhio nella loro complessità. A tal proposito ti consiglio un software integrato per la progettazione antincendio e la gestione dei documenti obbligatori richiesti dai Vigili del Fuoco.

La guida autorimesse prevenzione incendi

A seguito dell’emanazione del Codice, il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha iniziato ad implementare la Sezione V (Regole tecniche verticali), che originariamente prevedeva solamente tre RTV (V.1 Aree a rischio specifico, V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive e V.3 Vani degli ascensori). Nel tempo ha emanato una serie di ulteriori specifiche RTV mirando, nel lungo termine, a sostituire gradualmente l’attuale corpo normativo sugellando, a regime, il passaggio dall’approccio prescrittivo tradizionale a quello basato sulla ormai nota metodologia prestazionale del Codice, per tutte le attività normate.
Sono state pertanto emanate, ad oggi, le seguenti RTV:

  • V.4 Uffici
  • V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
  • V.6 Autorimesse
  • V.7 Attività scolastiche
  • V.8 Attività commerciali
  • V.9 Asili nido
  • V.10 Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati
  • V.11 Strutture sanitarie
  • V.12 Altre attività in edifici tutelati
  • V.13 Chiusure d’ambito degli edifici civili
  • V.14 Edifici di civile abitazione
  • V.15 Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.

Avendo il dm 12 aprile 2019 determinato alcune modifiche al codice di prevenzione incendi, come la fine del cosiddetto “doppio binario”. Per le attività soggette e non normate non esiste più la possibilità di scegliere il criterio progettuale da utilizzare tra il Codice e i preesistenti criteri tecnici.

L’utilizzo del Codice è pertanto ormai obbligatorio; tuttavia, tale “doppio binario” permane esclusivamente per le attività per le quali è presente una regola tecnica verticale di tipo tradizionale ancora vigente, ad eccezione delle autorimesse. Ad esempio, ad oggi, è possibile progettare un’attività uffici secondo la V.4 oppure utilizzando il dm 22 febbraio 2006; viceversa, essendo stato abrogato il dm 1 febbraio 1986 , un’autorimessa può essere progettata unicamente mediante l’applicazione della V.6.

Autorimesse prevenzione incendi e l’esempio trattato dalla guida

La guida analizza due diverse metodologie per la prevenzione antincendio e cioè le differenze tra l’approccio prescrittivo e quello prestazionale e cosa prevede il Codice di prevenzione incendi

Nella guida viene considerato, quindi, un esempio di progettazione di un’autorimessa esistente utilizzando entrambe le norme:

  • il dm 1 febbraio 1986 (abrogato) “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili” nei soli casi di cui all’art. 2 commi 3 o 4 del dm 12 aprile 2019;
  • la V.6, “nuova” regola tecnica verticale, che integra, in base alle proprie specificità, le imprescindibili e ineludibili indicazioni fornite dalla regola tecnica orizzontale costituita dal Codice,

per poi mettere a confronto i due risultati.

Il documento si conclude con una panoramica sul dm 1 febbraio 1986 e sulla Regola Tecnica Verticale V.6.

 

 

 

 

Giuseppe De Luca

Giuseppe lavora in ACCA dal 2019. E’ autore di BibLus BIM e si occupa di progettazione architettonica e BIM. E’ specializzato in restauro e conservazione beni culturali.

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