COVID-19: dai Geometri la guida per svolgere la professione in sicurezza
Dal CNGeGL una guida per lo svolgimento delle attività lavorative: dall’amministrazione condominiale, ai cantieri edili, al catasto e sicurezza antincendio
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 che da mesi incombe sul nostro Paese e sul mondo intero ha avuto sicuramente un impatto negativo anche sulle attività legate al mondo dell’edilizia.
In base alle disposizioni assunte dal Governo per contrastare la propagazione del virus, molte delle attività si sono fermate; quelle professionali, invece, proseguono tenendo conto delle raccomandazioni di cui all’art. 1, punto 7, del dpcm n. 11 marzo 2020. Tra queste, è ritenuta servizio essenziale l’attività tecnica svolta dai geometri (codice Ateco 71.12.30 A).
A tal proposito, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ha redatto la “Guida alla professione di Geometra ai tempi del COVID – 19″.
Guida geometri
Il documento contiene le modalità operative consigliate per lo svolgimento delle prestazioni professionali erogabili durante l’emergenza epidemiologica, quali:
- amministrazione condominiale;
- cantieri edili;
- catasto;
- periti estimatori danni da avversità atmosferiche;
- sicurezza antincendio;
- valutazioni immobiliari.
Amministrazione condominiale
Molte delle attività degli amministratori di condominio, sebbene non espressamente vietate dal Governo, sono evidentemente in contrasto con il divieto di assembramento.
A partire dal 22 marzo scorso non sono più consentite le assemblee di condominio, salvo che da remoto e analizzando nel particolare le vere necessita di convocazione.
Sono comunque assicurati i servizi essenziali:
- pulizia e disinfestazione;
- elettricisti, idraulici e antennisti per interventi di estrema urgenza;
- servizi postali e attività di corriere;
- banche e assicurazioni;
- attività legali e contabili (solo se indifferibili);
- servizi connessi a sistemi di vigilanza, riparazioni a computer, periferiche, telefoni e altre apparecchiature per le comunicazioni.
Non sono consentite, se non da remoto, le convocazioni delle assemblee quasi esclusivamente per l’approvazione del bilancio. Seguono, poi, le raccomandazioni del CNGeGL che offre utili chiarimenti e suggerimenti rispondendo ad alcune domande.
Il documento propone, inoltre, i seguenti documenti:
- Allegato 1 – Avviso da inviare ai condomini;
- Allegato 2 – Lettera di rinvio assemblea condominiale;
- Allegato 3 – Linee guida per le assemblee da remoto;
- Allegato 4 – Lettera per convocazione assemblea condominiale in video conferenza.
Cantieri
Come chiarito nel documento, il primo elemento da verificare per quanto riguarda il cantiere è se è autorizzato a proseguire l’attività secondo quanto disposto dal dpcm 22 marzo 2020; è necessario, quindi, fare riferimento ai codici Ateco posseduti dalle aziende impiegate.
Non sono sospese perché ritenute strategiche in quanto attinenti ai lavori di ingegneria civile (cod. 42) le opere che, indicativamente, si identificano in:
- costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali;
- costruzione di linee ferroviarie e metropolitane;
- costruzione di ponti e gallerie;
- costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi;
- costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni;
- costruzione di opere idrauliche;
- altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile;
- installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di installazione di costruzione.
Sono sospese le opere di costruzione di:
- edifici e le attività che riguardano lo sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione (codice 41);
- la costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice 41.20.00);
- la demolizione e preparazione del cantiere edile (codice 43.10);
- la preparazione del cantiere edile e la sistemazione del terreno (codice 4312);
- il completamento e finitura di edifici (codice 43.30);
- altri lavori specializzati di costruzione, come ad esempio le coperture (codice 43.90).
Ruolo del coordinatore per la sicurezza
Seguono, poi, le indicazioni circa il ruolo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che deve provvedere a:
- adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento, nel caso in cui l’opera non sia sospesa;
- adeguare il Piano di sicurezza e coordinamento, le misure anti-contagio perché siano concretamente applicabili;
- informare il Committente dell’obbligo di sospensione delle fasi o sotto fasi o lavorazioni non attuabili, nel caso in cui le misure anti-contagio non siano concretamente applicabili in alcune fasi o sotto fasi o lavorazioni o per l’intero cantiere;
- sospendere alcune fasi o sotto fasi o singole lavorazioni, per l’impossibilità di rispettare le norme anti-contagio, previa messa in sicurezza dell’area o delle opere o della porzione di cantiere, da svolgersi con le adeguate modalità anti-contagio.
Misure di sicurezza
In merito alle misure di sicurezza si fa riferimento all’apposito “protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili”, a cura del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in collaborazione con ANAS, RFI, ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL.
Tra le misure previste:
- il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro;
- l’utilizzo dei necessari dispositivi di protezione individuale (DPI), laddove ciò non fosse possibile per la conformazione della lavorazione o del luogo di lavoro;
- la limitazione degli spostamenti all’interno e all’esterno del cantiere, con contingentamento degli accessi agli spazi comuni;
- la misurazione della temperatura all’ingresso degli addetti in cantiere;
Vedi articolo di BibLus-net: Ecco i protocolli editabili di sicurezza anticontagio COVID-19.
Catasto
Sebbene i servizi dell’Agenzia delle Entrate siano altamente informatizzati, le attività catastali risentono in maniera considerevole delle restrizioni derivanti dalle misure restrittive imposte dal Governo.
Anche l’Agenzia delle Entrate ha limitato la presenza dei lavoratori presso i suoi uffici, garantendo grazie anche allo smart working i servizi per le attività funzionali alla gestione dell’emergenza e alle attività indifferibili.
Periti estimatori danni da avversità atmosferiche
Per garantire continuità all’attività svolta dai periti estimatori danni da avversità atmosferiche, in considerazione del ruolo strategico svolto dal settore agricolo in Italia, il Consiglio Nazionale ha individuato una serie di disposizioni utili per affrontare in sicurezza le necessarie perizie.
Sicurezza antincendio
Le limitazioni imposte dai dpcm del mese di marzo 2020 hanno prodotto inevitabilmente riflessi sulle attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco (dpr n. 151/2011 – Allegato 1), nonché sul lavoro di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio.
Pertanto, il Consiglio Nazionale ha richiesto al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco il differimento per un periodo congruo alla durata delle restrizioni imposte alle attività produttive e professionali, comunque non inferiore a 120 giorni dalla ripresa delle attività dei Comandi territoriali.
Differimento e proroga scadenze
Il dl n. 18/2020 chiarisce i seguenti aspetti in merito al differimento e proroga scadenze antincendio:
- le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all’accoglienza e all’assistenza, il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l’osservanza delle disposizioni del dlgs n. 81/2008;
- conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 le attestazioni di rinnovo periodico della conformità antincendio di cui all’art. 5 del dpr n. 151/2011, i corrispondenti procedimenti previsti dal dlgs n. 105/2015, le omologazioni dei prodotti antincendio nonché i termini fissati dall’art. 7 del dm 5 agosto 2011 e s.m.i., in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.
Valutazioni immobiliari
A seguito delle disposizioni assunte dal Governo, l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha richiesto la deroga al requisito 4.7.1.4.1. delle “Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie”, consentendo le valutazioni con solo sopralluogo esterno (drive-by).
Clicca qui per scaricare la guida

Per quanto riguarda i cantieri, il dpcm da rispettare è quello del 25marzo,che ha modificato la lista dei codici ateco. Ad esempio sono state esplicitamente bloccate anche lottizzazioni e opere di urbanizzazione, che prima erano permesse essendo afferenti genericamente alle opere di ingegneria civile.
Salve ingegnere,
in merito a quanto lei dice infatti abbiamo redatto, il 26 marzo, un articolo di approfondimento
Ma come CSE che obbligo (e soprattutto competenze) ho nel dover valutare il rischio Covid19?
Non è un rischio “lavorativo-professionale” quindi a mio giudizio non è corretta l’ingerenza di valutazione di tale rischio…
Ciao Francesco,
non sei l’unico ad avere sollevato tale criticità.
Infatti, poiché al momento questo aspetto non sembra ancora “definito”, ci siamo limitati unicamente a riportare una sintesi dei contenuti della guida.