Guida Ance prodotti da costruzione: il quadro su norme e sanzioni
Nella guida Ance il quadro normativo vigente per le diverse tipologie di prodotti e materiali da costruzione: dalle modalità di impiego alle nuove (e pesanti) sanzioni
I prodotti da costruzione per poter essere immessi sul mercato, e conseguentemente utilizzati in cantiere, devono essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE.
Guida Ance
L’Ance, Associazione nazionale costruttori edili, ha predisposto una guida contenente una sintesi del quadro normativo vigente per le diverse tipologie di prodotti e materiali:
- ad uso strutturale
- in acciaio da carpenteria metallica
- ad uso strutturale e non, sottoposti a marcatura CE
Nel dettaglio, la guida analizza i prodotti e materiali, con un focus sui materiali in acciaio da carpenteria metallica, dai princìpi e le modalità di impiego di prodotti da costruzione e materiali in edilizia sino alle nuove pesanti sanzioni.
Prodotti e materiali ad uso strutturale
Le modalità di impiego, limitatamente ai materiali e prodotti ad uso strutturale, sono stabilite dalle NTC 2008, in base a cui ogni prodotto da impiegarsi in cantiere deve essere:
- identificato univocamente a cura del produttore
- qualificato sotto la responsabilità del produttore
- accettato dal direttore dei lavori mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione
È presente, inoltre, un focus per i materiali in acciaio da carpenteria metallica, la cui disciplina specifica della qualificazione è contenuta sempre nelle NTC 2008.
Prodotti e materiali, ad uso strutturale e non, sottoposti a marcatura CE
La guida ricorda che dal 1° luglio 2013 è in vigore il Regolamento UE n. 305/2011 che abroga la Direttiva 89/106/CEE e fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti e materiali, ad uso strutturale e non, sottoposti a marcatura CE.
A partire da questa data, quindi, i prodotti da costruzione ricadenti nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, per essere immessi sul mercato devono essere muniti di dichiarazione di prestazione e marcatura CE secondo le nuove regole.
La dichiarazione di prestazione descrive la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro
caratteristiche essenziali; è accompagnata dalla marcatura CE.
La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata in relazione alle caratteristiche essenziali.
Disciplina nazionale di dettaglio e attuazione della marcatura CE
Il 9 agosto 2017 è entrato in vigore il dlgs 106/2017, recante l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE n. 305/2011 sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione.
Il provvedimento ha lo scopo di semplificare e chiarire il quadro normativo esistente per l’immissione sul mercato dei prodotti da costruzione, nonché garantire l’armonizzazione delle misure esistenti.
In particolare, gli aspetti analizzati sono:
- l’autorizzazione degli organismi di valutazione
- gli strumenti di controllo del mercato
- le sanzioni per il mancato rispetto degli obblighi stabiliti dal Regolamento
Il quadro delle sanzioni
Tra le novità di rilievo presenti nel dlgs 106/2017, le nuove e pesanti sanzioni anche per i progettisti in caso di impiego di prodotti e materiali non conformi destinati ad uso strutturale o antincendio.
In particolare:
- sanzioni amministrative (da 2.000 a 12.000 euro) per il progettista dell’opera che prescriva prodotti non conformi ai già citati obblighi di marcatura CE. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 3 mesi e ammenda da 5.000 euro a 25.000 euro)
- sanzioni amministrative (da 4.000 a 24.000 euro) per il costruttore, il direttore dei lavori, il direttore dell’esecuzione o il collaudatore che, nell’ambito delle specifiche competenze, utilizzino prodotti non
conformi agli obblighi in materia di marcatura CE e dichiarazione di prestazione stabiliti dal Regolamento UE n. 305/2011. Nel caso di prodotti e materiali destinati ad uso strutturale o ad uso antincendio, le sanzioni a carico degli stessi soggetti sono penali oltreché amministrative (arresto fino a 6 mesi e ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro) - altre sanzioni (amministrative e/o penali) sono previste a carico dei fabbricanti dei materiali, dei distributori e degli organismi di certificazione
Vademecum per le attività in cantiere
Il progettista deve fornire le specifiche tecniche del prodotto, conformemente ai requisiti di qualificazione richiesti, ai fini di un corretto approvvigionamento del prodotto stesso.
Il direttore dei lavori, in fase di accettazione dei prodotti, deve verificare la conformità di quanto riportato nella documentazione di qualificazione o marcatura CE (dichiarazione di prestazione), con i requisiti richiesti dallo specifico progetto, sia per i prodotti ad uso strutturale e antincendio, sia per le altre tipologie di prodotti.
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