guida ance presunzione colpevolezza

Da ANCE la guida su come coniugare difesa della legalità e diritti costituzionali

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L’associazione dei costruttori edili ha pubblicato la guida dal titolo: “Presunzione di non colpevolezza – Come coniugare difesa della legalità e tutela dei diritti costituzionali”

L’ANCE (associazione nazionale costruttori edili) ha pubblicato una guida/opuscolo pensata per offrire uno strumento, semplice ed agevole, per affrontare alcuni nodi fondamentali per sbloccare ed incentivare lo sviluppo del settore edile.

In questo opuscolo viene affrontato il tema del progressivo allontanamento, da parte del legislatore ordinario, dal principio costituzionale della presunzione d’innocenza fino alla condanna definitiva.

Secondo ANCE:

negli ultimi anni si è andata affermando la convinzione che gli ordinari meccanismi, volti a contrastare i fenomeni corruttivi o l’infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti non costituiscano più un sufficiente strumento di deterrenza. Il risultato è che il legislatore sembra aver abbandonato la regola costituzionale della presunzione di innocenza (articolo 27 comma 2 della Costituzione).

Il documento è composto da 5 punti, 5 proposte dell’ANCE, che hanno l’obiettivo di fornire delle possibili soluzioni per incentivare lo sviluppo del settore edile.

5 quesiti e proposte ANCE

1 – No alla paralisi dell’impresa solo su base di meri indizi di colpevolezza

Proposta:

Appare necessario garantire che lo strumento della gestione straordinaria da parte dell’Anac, il cosiddetto “commissariamento” (art 32 del Dl 90/2014) venga applicato anche agli indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione, quale misura preliminare ed obbligata rispetto all’applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, che determinerebbero la paralisi dell’azienda, in tutti i settori di attività imprenditoriale.

2 – No alla rescissione del contratto di appalto senza una sentenza definitiva

Proposta

Sarebbe opportuno che i nuovi Protocolli di legalità si adeguassero ad un modello-tipo, predisposto dal Ministero dell’interno d’intesa con l’Anac, attraverso il quale eliminare la clausola risolutiva in esame ovvero, in subordine, riformularla come segue:

  • sostituendo il riferimento alle misure cautelari e al rinvio a giudizio, con quello a sentenze di condanna almeno di primo grado, emesse per reati di tipo corruttiva, consumati in relazione allo specifico contratto di appalto in corso; 
  •  sostituendo il riferimento alla risoluzione contrattuale con la previsione del ricorso alle misure straordinarie di sostegno e gestione delle imprese, previste dall’articolo 32 sopra citato, al fine di garantire l‘interesse pubblico alla ultimazione delle opere appaltate.

3 – No alla esclusione dalle gare in assenza di regole chiare

Proposta:

Ai fini dell’esclusione, non dovrebbe mai rilevare una richiesta di rinvio a giudizio, considerato che non presuppone un quadro probatorio certo sulla colpevolezza del soggetto interessato. Il livello minimo dovrebbe essere una sentenza almeno di primo grado. È essenziale fornire una tipizzazione delle situazioni che vanno sotto il novero dell’illecito professionale. 

I fatti potenzialmente rilevanti dovrebbero essere solo quelli commessi nei confronti della medesima stazione appaltante, ed il periodo di interdizione dalle gare dovrebbe decorrere dall’iscrizione del relativo procedimento nel Casellario Informatico dell’Anac.

4 – No alla confisca senza condanna

Proposta:

In luogo del sequestro e della confisca va privilegiata, per i lavori pubblici, la misura del .. commissariamento d’impresa”, previsto all’articolo 32 del dl 90/2014, che consente di non paralizzare totalmente l’attività d’impresa e, soprattutto, di non compromettere l’interesse pubblico al completamento delle opere e delle commesse da realizzare.

Tale misura, infatti, incide solo sul singolo contratto interessato dalla condotta illecita, che viene ad essere comunque ultimato, attraverso straordinarie forme di controllo o di affiancamento all’impresa.

5 – No al DASPO a vita

Proposta:

La previsione suscita notevoli perplessità, condivise anche dall’Anac, sul piano della ragionevolezza e proporzionalità. e andrebbe pertanto superata.

È evidente, infatti, che un periodo temporale così elevato rischia di vanificare la finalità rieducativa della pena, costituzionalmente garantita (art. 27 della Costituzione), oltre a compromettere definitivamente le possibilità di ripresa dell’attività imprenditoriale, anch’essa costituzionalmente tutelata (art. 41 della Costituzione).

 

Clicca qui per scaricare la guida ANCE

 

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