Procedure edilizie ed aspetti contrattuali: tutto quello che occorre sapere per la Segnalazione Certificata di Agibilità, SCA
L’agibilità, con specifico riferimento agli immobili residenziali, consiste nell’idoneità dell’immobile a soddisfare i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti (art. 24 dpr 380/2001).
Nel corso nel tempo ha subito numerose modifiche: in passato era denominata “abitabilità” (RD n. 1265/1934), poi è diventata “agibilità”, che inizialmente era rilasciata dal Comune. Nel 2016 è stata introdotta la “Segnalazione Certificata di Agibilità” (SCA), ai sensi del dlgs n. 222/2016, che viene rilasciata dal tecnico abilitato.
Si segnala, a tal riguardo, la guida elaborata dall’Ance: L’agibilità degli edifici – Procedure edilizie e aspetti contrattuali.
Il documento fa il punto sulla normativa (soffermandosi per lo più sull’evoluzione normativa, a partire dal RD n. 1265/1934 fino al dlgs n. 222/2016) e sulla giurisprudenza in materia di agibilità.
Particolare attenzione è posta alla documentazione richiesta dalla disciplina nazionale e da quella regionale per la presentazione della Segnalazione certificata di agibilità nonché ai profili relativi agli immobili privi di agibilità e/o per cui è stata presentata domanda.
Nel dettaglio la guida è così strutturata:
L’art. 24 del dpr n. 380/2001 (Testo unico Edilizia) dispone che la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi istallati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, vengano attestati mediante segnalazione certificata.
La SCA è necessaria per la realizzazione dei seguenti interventi:
Il dl 69/2013 ha introdotto l’agibilità parziale per singoli edifici o singole porzioni della costruzione o per singole unità immobiliari purché siano rispettate determinate condizioni.
Per la SCA occorre compilare ed inoltrare, anche in modalità telematica, l’apposito modulo di SCIA, allegando la seguente documentazione richiesta:
Inoltre, le eventuali ulteriori attestazioni imposte esclusivamente dalle normative regionali, di seguito analizzate nella guida.
La SCA può essere presentata dal titolare del permesso di costruire entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento e cioè dalla comunicazione di fine lavori.
La consegna può avvenire presso lo Sportello unico per l’edilizia del Comune competente o, qualora non costituito, presso l’Ufficio tecnico comunale competente.
La presentazione del modello è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria.
In caso di mancata presentazione della SCA è prevista una sanzione pecuniaria che va da 77 a 464 euro.
In seguito alla presentazione della Segnalazione Certificata di agibilità, l’Amministrazione può avviare un controllo, effettuato nel termine di 30 giorni, volto ad accertare la presenza dei requisiti dichiarati; in caso di accertata carenza dei requisiti, la PA potrà adottare provvedimenti motivati di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi provocati, a meno che l’interessato, non si conformi, se possibile, alla normativa vigente in un termine fissato dall’Amministrazione, comunque non inferiore a 30 giorni.
Sono le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, a disciplinare le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione, comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.
L’art.10 del dl n. 76/2020 (convertito dalla legge Semplificazioni) ha consentito la presentazione della SCA anche in riferimento ad immobili esistenti sui quali non siano stati eseguiti lavori a condizione che:
E’ bene ricordare la distinzione, in materia edilizia, tra agibilità e conformità edilizia:
In merito alla questione se al rilascio del condono edilizio consegue automaticamente l’agibilità degli immobili condonati, il documento chiarisce che di norma, non essendo l’agibilità per gli immobili oggetto di condono un atto dovuto e automatico, spetta all’amministrazione comunale verificare le singole situazioni caso per caso e valutare la sussistenza delle condizioni di salubrità degli ambienti indispensabili per il rilascio del certificato di agibilità.
L’assenza dell’agibilità dell’immobile oggetto di un contratto di compravendita non è un requisito di validità dell’atto: l’atto è valido ed efficace anche in assenza di detta agibilità.
Nel caso di un contratto di locazione stipulato in assenza di agibilità è necessario distinguere tra:
Nel primo caso, ossia locazione ad uso abitativo, l’assenza di agibilità non rende nullo il contratto di locazione, ma consente all’inquilino di sciogliersi dall’impegno, chiedendo la risoluzione del contratto. Infine, la mancanza del certificato di agibilità anche nel contratto di locazione di un immobile ad uso commerciale non è causa di risoluzione del contratto.
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