Guida allo “spesometro”: soggetti obbligati, elementi da indicare, termini e sanzioni
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 24/E fornisce chiarimenti sulle modalità di applicazione del nuovo adempimento.
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 24/E fornisce chiarimenti sulle modalità di applicazione del nuovo adempimento.
Soggetti obbligati
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni :
- rese a soggetti nei confronti dei quali sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (clienti);
- ricevute da soggetti titolari di partita IVA, dai quali sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta (fornitori);
- rese a soggetti nei confronti dei quali non sono state emesse fatture per operazioni rilevanti ai fini IVA (consumatori finali, tra i quali anche imprenditori e professionisti che hanno acquistato beni e servizi non rientranti nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo).
Sono tenuti all’invio dei dati anche i contribuenti in regime di contabilità semplificata, gli enti non commerciali (per le operazioni commerciali o agricole), i non residenti con stabile organizzazione in Italia, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, chi si avvale della dispensa da adempimenti per operazioni esenti (articolo 36-bis del D.P.R. 633/1972), chi applica il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (articolo 13 della Legge 388/2000).
Oggetto
Devono essere comunicate le seguenti operazioni:
- imponibili;
- non imponibili (se si tratta di cessioni all’esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali);
- esenti (articolo 10 del D.P.R. 633/1972).
Elementi da indicare
La comunicazione, da effettuarsi per via telematica attraverso Fisconline o Entratel oppure avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni, deve contenere:
- la Partita Iva o il Codice Fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- l’importo delle operazioni effettuate, evidenziando l’imponibile e l’imposta oppure specificando che si tratta di operazioni non imponibili o esenti.
Termini
Il provvedimento attuativo dell’articolo 21 del D.L.78/2010 stabilisce che devono essere comunicate:
- entro il 31 ottobre 2011, le operazioni di importo pari o superiore ai 25.000 euro al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2010, limitatamente a quelle per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;
- entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA rese e ricevute nel periodo d’imposta 2011, per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;
- entro il 30 aprile 2012, le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, al lordo dell’imposta sul valore aggiunto per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, con esclusivo riferimento a quelle rese e ricevute dal primo luglio 2011.
Sanzioni
L’omessa trasmissione della comunicazione, nonché l’invio della stessa con dati incompleti o non corrispondenti al vero, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di 258 euro ad un massimo di 2.065 euro.
Clicca qui per scaricare la Circolare 24/E dell’Agenzia delle Entrate
Clicca qui per scaricare il D.L. 78/2010

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