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Cessione del credito: Ecco le nuove regole della piattaforma

Cessione del credito: ecco le nuove regole della piattaforma

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Le nuove regole per la cessione del credito da comunicare all’Agenzia delle Entrate con l’uso dell’apposita piattaforma di cessione dei crediti

Con l’arrivo delle festività natalizie, ci apprestiamo a fare un bilancio del 2023 e a riflettere sui vari interrogativi che il prossimo anno ci riserverà. Certamente, il 2023 sarà un anno da ricordare per la maxi-detrazione, i bonus edilizi e l’articolo 121 del dl 34/2020. Come è ormai noto a tutti, il dl 11/2023, meglio conosciuto come decreto blocca cessioni, ha posto fine alle possibilità di utilizzare la cessione del credito e lo sconto in fattura per la maggior parte dei bonus edilizi con una rapida pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 16 febbraio 2023. L’Agenzia delle Entrate dallo scorso anno aggiorna la guida della piattaforma “cessione dei crediti” con l’obiettivo di fornire un quadro snello per tutti i cittadini che hanno la necessità di utilizzare tale piattaforma. 

Ricordiamo che dal 2 maggio 2023 è diventata operativa la piattaforma dello spalma-crediti per le operazioni di cessione del credito o sconto in fattura comunicate entro il 31 marzo 2023, derivate dai seguenti bonus:

  • Superbonus 110%;
  • sisma-bonus;
  • barriere architettoniche.

Per non perdere questa opportunità, ti suggerisco un utile strumento per la determinazione degli incentivi, dei computi, dei quadri economici, sia in fase di progetto che in contabilità lavori, con tutta la modulistica aggiornata alle norme in continuo cambiamento ed essere così sicuro di adempiere agli obblighi normativi e non perdere la detrazione.

Piattaforma cessione crediti: la guida del Fisco

La piattaforma di cessione dei crediti è progettata per consentire ai contribuenti di impiegare, per specifiche categorie di spese legate a interventi edilizi, la possibilità di fruire, in alternativa alla detrazione diretta, di un sostegno finanziario, materializzato attraverso uno sconto sul corrispettivo anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (noto come “Sconto in fattura”). In alternativa, è possibile trasferire ad altri soggetti il credito d’imposta spettante.

Il beneficiario del credito ha la facoltà, a sua volta, di cederlo ulteriormente, seguendo le disposizioni vigenti al momento della cessione, oppure di utilizzarlo in compensazione mediante il modello F24. La guida del Fisco, aggiornata al mese di novembre 2023, “Piattaforma cessione crediti”, illustra le funzionalità in base a cui i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili devono comunicare al Fisco la relativa cessione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

L’aggiornamento si è reso necessario a seguito della pubblicazione del dl 38/2023, del provvedimento con cui l’Agenzia ha definito le regole per l’utilizzo dei crediti in 10 anni e alla risoluzione con i codici tributo da utilizzare nelle comunicazioni.

Lo scopo della piattaforma è di gestire la tracciabilità ed il divieto di cessione parziale delle rate annuali dei bonus edilizi.

Cessione crediti: breve riepilogo

Notoriamente, l’art. 121 del dl 34/2020 ha introdotto nel nostro sistema tributario opzioni alternative all’utilizzo diretto, da parte dei beneficiari, delle detrazioni fiscali: prevista, in particolare, la possibilità di cedere ad altri soggetti il credito d’imposta spettante.

Il dl 11/2023, decreto blocca cessioni, con modifiche radicali all’art. 121 del dl “rilancio” ha cambiato completamente le regole sullo sconto in fattura e cessione dei crediti per il 2023. Ecco i punti principali del provvedimento:

  • stop agli enti locali all’acquisto dei crediti da Superbonus;
  • responsabilità solidale del cessionario;
  • stop alle nuove cessioni del credito e allo sconto in fattura;
  • stop anche al vecchio meccanismo di cessione dei crediti (dl 63/2013).

Stop alle nuove cessioni del credito e allo sconto in fattura

Dal 17 febbraio non è più possibile procedere con la cessione del credito né con lo sconto in fattura per i seguenti interventi (art. 121 c. 2):

  • recupero del patrimonio edilizio;
  • efficienza energetica;
  • misure antisismiche;
  • recupero o restauro della facciata;
  • installazione di impianti fotovoltaici;
  • colonnine di ricarica.

Resta possibile procedere con sconto in fattura/cessione del credito nei seguenti casi:

  1. interventi Superbonus diversi da quelli effettuati dai condomìni (in sostanza le unifamiliari) per i quali sia già stata presentata la CILA-S (CILA-S entro il 16 febbraio 2023);
  2. interventi effettuati dai condomìni per i quali sia stata adottata la delibera assembleare e risulti presentata la CILA-S (entro il 16 febbraio 2023);
  3. interventi di demolizione e ricostruzione per i quali sia stata presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo (entro il 16 febbraio 2023).

La comunicazione della cessione del credito

Per sfruttare tali possibilità è necessario che l’interessato effettui la comunicazione della cessione del credito all’Agenzia delle Entrate, mediante l’invio telematico di un apposito modello nel quale esercitare tale opzione.

Mentre alcune informazioni su alcuni crediti cedibili sono già a disposizione dell’Agenzia e già caricati direttamente sulla piattaforma cessione crediti (come il bonus vacanze, la detrazione per sanificazione ed adeguamento luoghi di lavoro, ecc.), altri crediti cedibili non sono noti all’Agenzia e devono essere comunicati dal titolare.

Si tratta, per esempio, dei crediti relativi:

Piattaforma cessione crediti: cos’è

Parliamo di un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma Cessione Crediti”, nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi.

Si tratta di una piattaforma accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con la quale i soggetti titolari di crediti d’imposta cedibili possono comunicare all’Agenzia l’eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi, ai sensi delle disposizioni pro tempore vigenti.

 

Proprio per gestire al meglio le ulteriori cessioni di questi crediti, l’Agenzia delle Entrate ha messo a punto questa procedura nella quale far confluire tutti i vari passaggi dei crediti d’imposta “cedibili” a terzi. È bene chiarire che tali passaggi rappresentano le comunicazioni e le accettazioni delle transazioni già avvenute, affinché siano efficaci ai fini fiscali nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e i crediti possano essere utilizzati in compensazione tramite modello F24, oppure ulteriormente ceduti ad altri soggetti (nei casi previsti).

Quali sono i crediti da comunicare

Con la piattaforma in esame è possibile comunicare le cessioni riferite alle seguenti agevolazioni fiscali:

  • bonus edilizi (Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni, eliminazione delle barriere architettoniche), ossia dei crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti; di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti:
  • tax credit vacanze, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, a seguito dell’applicazione degli sconti ai propri clienti (articolo 176 del decreto legge n. 34 del 2020);
  • credito d’imposta ACE (articolo 19, comma 3, del decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021);
  • dei crediti d’imposta riconosciuti in relazione all’acquisto di prodotti energetici (energia elettrica, gas naturale, carburanti).

In questi casi, quindi, i dati del credito e la relativa cessione devono essere preventivamente comunicati dal titolare attraverso le apposite procedure presenti nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

In questo modo il credito viene caricato nella piattaforma a nome del cessionario.

Quali sono le funzioni consentite

La piattaforma consente di effettuare le seguenti funzioni:

  • monitoraggio crediti: consente di consultare il riepilogo sintetico dei crediti, per tipologia e anno di riferimento, ma NON consente di effettuare operazioni quali comunicazione di cessione, accettazione, rifiuto;
  • cessione crediti: sono visibili i crediti ricevuti che possono essere ulteriormente ceduti (ai sensi delle disposizioni vigenti);
  • accettazione crediti/sconti: mostra i crediti per i quali è richiesta l’accettazione (oppure il rifiuto), di cui l’utente risulta cessionario (ossia i crediti ceduti all’utente da altri soggetti), ovvero che l’utente ha acquistato in qualità di fornitore che ha praticato lo sconto in fattura. Per ogni credito sono specificati il tipo, l’importo e l’anno di riferimento, il codice fiscale del soggetto cedente e le opzioni di cedibilità successiva;
  • ulteriore rateazione (questa la novità): consente di comunicare all’Agenzia delle Entrate di voler ripartire in dieci rate annuali la quota residua non utilizzata delle rate annuali di taluni crediti derivanti dai bonus edilizia (di cui all’articolo 9, comma 4, del dl n. 176/2022). L’utente, inoltre, può interrogare le comunicazioni effettuate;
  • lista movimenti: la funzione consente all’utente di consultare ed esportare la lista delle comunicazioni di cessione dei crediti in cui risulta come cedente o cessionario e le eventuali operazioni successive intervenute;

consente anche di comunicare la scelta per l’utilizzo in compensazione tramite modello F24 dei crediti.

modelli F24 cessione del credito

modelli F24 cessione del credito

Piattaforma cessione crediti e rateizzazione in 10 anni: la novità

Gli aggiornamenti relativi alla rateizzazione in 10 anni sono contenuti nel paragrafo 4 della guida.

Praticamente viene spiegato come fare per comunicare la ripartizione dei crediti residui in dieci rate annuali:

  • attraverso l’apposita funzione occorre selezionare la rata originaria da diluire, indicando l’anno di riferimento e il codice tributo. L’applicativo della piattaforma cessione crediti mostra le rate per le quali è possibile beneficiare dell’agevolazione;
  • scegliere la rata da suddividere;
  • confermare definitivamente, dopo la conferma, il riepilogo del risultato ottenuto dal frazionamento in 10 quote che il sistema rende visibile.

La scelta è irrevocabile: le rate destinate all’utilizzo in compensazione con F24 non possono più essere cedute; è quindi importante prestare particolare attenzione a questa fase (la guida consiglia di non comunicare l’opzione per la compensazione in eccessivo anticipo rispetto al momento in cui dovrà essere inviato il modello F24).

Il Fisco ricorda, inoltre, che la ripartizione in dieci rate è immediatamente efficace: il credito originario viene scalato dal plafond disponibile per il corrispondente importo e sostituito dalle nuove rate che ne sono derivate.

Di seguito la tabella di corrispondenza tra i codici tributo delle rate originarie e i codici tributo assegnati alle “nuove” rate risultanti dalla ripartizione in dieci anni.

Chi deve fare la comunicazione

La piattaforma deve essere utilizzata per effettuare la comunicazione da parte di:

  • soggetti titolari dei crediti, in qualità di cedenti, per comunicare l’eventuale cessione del credito ad altri soggetti;
  • cessionari dei crediti e dai fornitori che hanno realizzato gli interventi, al fine di:
    • confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito,
    • comunicare l’eventuale ulteriore cessione del credito a soggetti terzi, in luogo dell’utilizzo in compensazione tramite modello F24.

Come funziona

I cessionari dei crediti e i fornitori che hanno realizzato gli interventi, accedendo nella loro area riservata del sito dell’Agenzia, potranno poi confermare l’esercizio dell’opzione e accettare il credito, al fine di utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, oppure comunicarne l’eventuale ulteriore cessione ad altri soggetti, sempre tramite la piattaforma.

Dopo l’accettazione, i crediti sono visibili anche nel cassetto fiscale del cessionario e del fornitore e possono essere utilizzati, da subito, in compensazione tramite modello F24, a meno che le disposizioni di riferimento non prevedano diversamente.

L’ulteriore cessionario visualizza sulla propria piattaforma i dati dei crediti ricevuti.

In caso di cessione comunicata per errore, anche se il cessionario non accetta il credito ricevuto, il cedente non può utilizzarlo in compensazione o cederlo ulteriormente.

È necessario, infatti, che il cessionario rifiuti la cessione, attraverso l’apposita funzione della piattaforma, perché chi cede erroneamente il credito possa tornare a disporne (anche eventualmente per riproporre la cessione con i dati corretti).

Differenza tra crediti non tracciabili e crediti tracciabili

L’Agenzia delle Entrate si sofferma, poi, sulla distinzione tra crediti non tracciabili e crediti tracciabili. Nel dettaglio:

  • i crediti non tracciabili sono raggruppati per opzioni di cedibilità, tipologia del credito, anno di riferimento e possono essere ceduti anche parzialmente;
  • i crediti tracciabili sono soggetti al divieto di cessione parziale, che è entrato in vigore per le prime cessioni e gli sconti in fattura comunicati all’Agenzia dal 1° maggio 2022.

Nel caso in cui nel plafond dei crediti compensabili sono presenti crediti tracciabili e non tracciabili, della stessa tipologia e per lo stesso anno di riferimento, la priortità di utilizzo in compensazione viene data ai crediti tracciabili in quanto tale tipologia di crediti presenta meno opzioni di cedibilità.

Nella guida, infine, sono presenti 2 interessanti tabelle:

  • tabella di corrispondenza tra i codici degli interventi edilizi indicati nel modello di comunicazione dell’opzione (prima cessione o sconto) e i codici che identificano i relativi crediti nel modello F24 o sulla Piattaforma;
  • tabella dei codici degli interventi edilizi indicati nel modello di comunicazione dell’opzione (prima cessione o sconto).

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