Imposta di bollo su fatture elettroniche: la guida delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la guida relativa all'imposta di bollo su fatture elettroniche: ecco quello che c'è da sapere
Dal 1° gennaio 2019 la fatturazione elettronica è obbligatoria (prima verso le Pubbliche amministrazioni e poi verso i privati) e si applica a tutte le fatture emesse a seguito di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti in Italia.
Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica, l’articolo 6 del D.M. 17 giugno 2014 ha disciplinato l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ossia l’obbligo di riportare una specifica annotazione sulle fatture soggette a tale imposta; il provvedimento ha disposto, inoltre, modalità e termini di versamento.
Ecco una sintesi dell’adempimento e la guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata a novembre 2024.
La fatturazione elettronica (obbligo introdotto dalla legge di Bilancio 2018) è un metodo digitale di scambio di documenti commerciali come fatture e ordini di acquisto tra acquirenti e fornitori. Per garantire il rispetto di questo obbligo, è necessario quindi adottare un sistema di fatturazione elettronica in grado di generare, inviare, ricevere e archiviare documenti elettronici in linea con la normativa italiana: a tal riguardo ti consiglio il software per fare tutte le fatture elettroniche che vuoi gratis per 6 mesi.
Indice
Come avviene l’assolvimento dell’imposta da bollo?
L’annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica avviene spuntando “SI” il campo “Bollo virtuale” contenuto all’interno del tracciato record della fattura elettronica.
Periodicamente, l’importo complessivo dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche deve essere versato dal contribuente mediante presentazione di modello F24.
I soggetti Iva possono verificare di aver correttamente assoggettato le fatture elettroniche all’imposta di bollo e, nel caso di omissione, correggere.
Infatti, successivamente al periodo di avvio della fatturazione elettronica, nell’ottica di fornire ai contribuenti una procedura utile per un corretto assolvimento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate (ai sensi dell’articolo 12-novies del D.L. n. 34/2019) mette a disposizione dei contribuenti, all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, i dati relativi all’imposta di bollo emergente dalle fatture elettroniche emesse (Elenco A) integrati dall’Agenzia con i dati delle fatture elettroniche che non recano l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta (Elenco B).
Elenco A e B
- l’elenco A (non modificabile), contiene gli estremi delle fatture elettroniche emesse verso i privati e verso le Pubbliche Amministrazioni, nelle quali il cedente/prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo;
- l’elenco B (modificabile), contiene gli estremi delle fatture emesse verso i privati e verso le Pubbliche Amministrazioni che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista ossia il cedente/prestatore non ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo.
Cosa succede se si omette il bollo sulle fatture elettroniche?
Per ciascun trimestre solare l’Agenzia delle Entrate elabora le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI). Se sono state emesse fatture elettroniche che configurano i presupposti per l’assoggettamento a bollo, ma non contengono la relativa indicazione, l’Agenzia le evidenzia al soggetto che le ha emesse.
In particolare, in caso di omissione dell’indicazione del bollo sulle fatture emesse, i contribuenti IVA possono:
- confermare l’integrazione elaborata dall’Agenzia ed effettuare il versamento di tale imposta;
- eliminare le fatture dall’integrazione qualora si ritenga che una o più fatture elettroniche oggetto dell’integrazione non debbano essere assoggettate a imposta di bollo, a condizione che vengano fornite le opportune motivazioni in sede di eventuale verifica da parte del Fisco.
Versamento dell’imposta di bollo, come avviene?
Sulla base dei dati presenti negli elenchi A e B, l’Agenzia delle Entrate procede al calcolo dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento e ne evidenzia l’importo nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Il versamento dell’imposta di bollo dovuta deve essere effettuato secondo le scadenze stabilite dal D.M. del 17 giugno 2014 e viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
Il pagamento viene eseguito semplicemente indicando sull’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi” l’Iban corrispondente al conto corrente intestato al contribuente, sul quale viene così addebitato l’importo dell’imposta di bollo dovuta.
Nel caso di ritardo rispetto alla scadenza prevista, la procedura web calcola e consente il pagamento della sanzione e degli interessi previsti per il ravvedimento operoso.
In alternativa, il contribuente può versare l’importo dovuto tramite modello F24, da presentarsi in modalità telematica.
Cos’è CIVIS
Il servizio CIVIS, disponibile dal 25 novembre 2024, “Civis – Comunicazioni bollo fatture elettroniche”, consente a contribuenti e intermediari di chiedere assistenza e di ottenere l’esito delle lavorazioni in tempi standard direttamente all’interno della propria area riservata nel sito istituzionale dell’Amministrazione, evitando al contribuente o all’intermediario di recarsi in ufficio.
Nel caso di versamento omesso, carente o tardivo, infatti, l’Agenzia delle Entrate trasmette al contribuente una comunicazione telematica nella quale indica l’importo dovuto per:
- l’imposta di bollo,
- la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997, ridotta a un terzo,
- gli interessi.
Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il contribuente o l’intermediario delegato possono fornire chiarimenti in merito ai versamenti dovuti, al fine di ottenere la rideterminazione degli importi indicati nella comunicazione. A conclusione della lavorazione l’ufficio, sempre all’interno della stessa sezione CIVIS, fornisce al contribuente o all’intermediario delegato l’esito della lavorazione.
La guida dell’Agenzia delle Entrate aggiornata
In considerazione dell’aggiornamento del 29 marzo 2023 delle specifiche tecniche (provvedimento AE del 4 febbraio 2021) in relazione alle regole di funzionamento del nuovo sistema, l’Agenzia ha pubblicato la guida aggiornata a novembre 2024.
Nella guida l’Agenzia delle Entrate fornisce indicazioni in merito a:
- integrazione del bollo sulle fatture elettroniche;
- consultazione e variazione delle fatture soggette a bollo;
- versamento dell’imposta di bollo e controlli;
- consultazione dell’elenco delle fatture elettroniche non più assoggettate a bollo a seguito di accoglimento della richiesta di riesame;
- normativa e prassi.
Per non commettere errori ti suggerisco il software fatturazione elettronica che risponde alla normativa circa l’obbligo di emissione e ricezione della fattura elettronica tra privati attraverso il Sistema di Interscambio (SiD) in modo semplice, completo, professionale e soprattutto guidato in tutti i passi del procedimento:
- emissione Fattura elettronica;
- applicazione della Firma digitale (con lettura del certificato di firma su dispositivo utente);
- controllo di conformità;
- invio;
- archiviazione elettronica della fattura emessa.

Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/guida-ae-imposta-di-bollo-fattura-elettronica/


