Contributo perequativo: la guida delle Entrate
I chiarimenti del Fisco: non può essere ceduto ad altri soggetti e la scelta della modalità di erogazione è irrevocabile
Ritorniamo a parlare di “contributo perequativo“, ossia il contributo a fondo perduto (fino a 150.000 euro) previsto dal decreto Sostegni bis (decreto legge n. 73/2021), a sostegno di imprese e partite IVA le cui attività economiche sono state colpite dall’emergenza da Covid-19.
Il contributo, infatti, viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato al peggioramento del risultato economico d’esercizio verificatosi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019, al netto dei precedenti contributi a fondo perduto ottenuti durante il periodo di emergenza.
A tal riguardo si segnalano i dubbi posti al Fisco (FiscoOggi) da un contribuente:
Il credito d’imposta riconosciuto a seguito di richiesta di erogazione del contributo perequativo può essere ceduto ad altri soggetti?
Dopo l’invio del modello è possibile modificare la scelta effettuata e richiedere, invece del credito d’imposta, l’accredito del contributo su conto corrente?
Puntuale e chiara la risposta dell’Agenzia delle Entrate: il credito d’imposta riconosciuto non può essere ceduto ad altri soggetti.
Nel caso di opzione per il credito d’imposta, esso va utilizzato in compensazione a fronte delle imposte, dei contributi dovuti all’Inps e delle altre somme dovute allo Stato, agli enti locali e agli enti previdenziali, il cui versamento va effettuato con il modello F24.
Inoltre, il Fisco ricorda che il soggetto che ha diritto al contributo a fondo perduto perequativo può richiedere, in alternativa:
- l’accredito sul proprio conto corrente (bancario o postale) della somma spettante
oppure
- il riconoscimento di un credito d’imposta, di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.
La scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo (il cui esito è esposto nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”).
Pertanto, in risposta al secondo quesito si ha che la scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo e deve essere espressa dal beneficiario al momento della presentazione della richiesta.
Guida AE
In allegato la guida dell’Agenzia delle Entrate contenente tutte le indicazioni per richiedere ed ottenere il contributo a fondo perduto, nonché le modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza, come definiti dal provvedimento delle Entrate del 29 novembre 2021.
Ecco nel dettaglio i contenuti:
- In cosa consiste
- A chi spetta
- A chi non spetta
- La misura del contributo
- I limiti degli aiuti di Stato
- Le modalità di erogazione
- Il contenuto dell’istanza
- La presentazione
- L’elaborazione
- Se la banca storna l’accredito
- I controlli
- La restituzione del contributo
Clicca qui per scaricare la guida

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