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Home » Approfondimenti » Opere edili, lavori privati e condominiali » Grave difetto d’opera: chi ne risponde?

Grave difetto d’opera: chi ne risponde?

La Cassazione chiarisce le responsabilità dell'impresa appaltatrice, subappaltatrice e del DL in caso di grave difetto d'opera

Tempo di lettura stimato: 2 minutidi Redazione BibLus / 23 Settembre 2021/0 Commenti/in Opere edili, lavori privati e condominiali /di
Grave difetto d'opera: chi ne risponde?

L’ordinanza della Corte di Cassazione n. 24052/2021 mette a fuoco le responsabilità della ditta appaltatrice, della subappaltatrice e del Direttore dei Lavori in caso di grave difetto d’opera.

Al riguardo i giudici fanno chiarezza di come vadano applicati gli artt. 1669 e 1670 del Codice civile.

Ricordiamo che l’art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili) del Cod. civ. recita che:

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l’opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l’appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta denunzia entro un anno dalla scoperta.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.

Mentre l’art. 1670 (Responsabilità dei subappaltatori) c’informa che:

L’appaltatore, per agire in regresso nei confronti dei subappaltatori, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad essi la denunzia entro sessanta giorni dal ricevimento.

Il caso

Un Comune affidava ad una impresa dei lavori di rifacimento dei massetti di pavimentazione di una casa di riposo di sua proprietà. L’impresa appaltatrice subappaltava i lavori ad una seconda impresa.

Successivamente, si verificavano gravi difetti a quel massetto, con crepe ed avvallamenti.

Venivano, quindi, condannati dalla Corte di appello al risarcimento danni (in solido) l’impresa appaltatrice, l’impresa subappaltatrice ed il Direttore dei Lavori (secondo l’art. 1669 del Cod. civ.).

L’impresa subappaltatrice decideva di far ricorso in Cassazione, lamentando principalmente la violazione degli artt. 1669 e 1670 del Cod. Civ.

In particolare, per l’impresa subappaltatrice, non era stato rispettato il termine di un anno entro cui il Comune avrebbe dovuto denunciare i gravi difetti dell’opera all’impresa appaltatrice dal momento della scoperta dei danni (art. 1669 del c.c.). Di conseguenza, l’impresa appaltatrice, a sua volta, non aveva potuto rispettare i termini di comunicazione alla ricorrente subappaltatrice secondo i termini imposti dall’art. 1670 del c.c.

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Il giudizio della Corte di Cassazione

Gli ermellini convengono con il giudizio della Corte d’appello e spiegano che:

in tema di garanzia per gravi difetti dell’opera, il termine per la denunzia ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo.

Secondo la Cassazione, in parole povere, non basta accorgersi del difetto dell’opera, ma occorre accertarlo tecnicamente e solo da tale accertamento tecnico può decorrere il termine di cui all’art. 1669 del c.c.

Ma i giudici, chiariscono che nel caso in esame, oltre tutto, l’art. 1670 del Cod. civ. non necessitava di essere applicato dato che entrambe le imprese (appaltatrice e subappaltatrice) avevano avuto partecipazione nel procedimento per accertamento tecnico.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Per maggiore approfondimento leggi anche questi articoli di BibLus-Net:

  • “La guida ANCE sulle responsabilità del costruttore“
  • “Come cambiano le regole sul subappalto dopo lo Sblocca cantieri“
  • “I chiarimenti della Cassazione sulla nozione di “gravi difetti dell’opera”“

Clicca qui per scaricare l’ordinanza della Corte di Cassazione

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