Si possono detrarre gli interessi passivi per mutuo misto?
Dalle Entrate: ok alla detrazione degli interessi passivi per mutuo misto, acquisto e ristrutturazione casa, se sono rispettate determinate condizioni
L’articolo 15, comma 1-ter, del TUIR, prevede la detrazione Irpef pari al 19% degli interessi passivi relativi al contratto di mutuo stipulato per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Al riguardo si segnala il quesito avanzato da un contribuente circa la possibilità di poter detrarre “cumulativamente” gli interessi passivi relativi a un mutuo misto.
Domanda
Per poter acquistare e ristrutturare un’unità immobiliare, nel dettaglio una porzione del sottotetto per la quale è stata presentata domanda di sdoppiamento e cambio di destinazione d’uso, dal padre convivente, il contribuente stipula un contratto di mutuo destinato, in parte, all’acquisto e, in parte, alla ristrutturazione.
L’acquirente vuole conoscere se può portare in detrazione tutti gli interessi passivi, sia con riferimento alla somma utilizzata per l’acquisto che a quella utilizzata per la ristrutturazione.
A detta del contribuente, in base alla circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, per tutta la durata del mutuo è possibile detrarre il 19% degli interessi passivi relativi al contratto di mutuo stipulato sia per l’acquisto che per la ristrutturazione, indicandoli, rispettivamente, nel rigo E7 e nel rigo E8, codice 10, della dichiarazione dei redditi.
Risposta AE
Con la risposta n. 38/2019, l’Agenzia delle Entrate ha reso utili chiarimenti circa il quesito posto dal contribuente.
La circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 riepiloga le seguenti condizioni per fruire della detrazione in esame:
- l’unità immobiliare che si costruisce o ristruttura deve essere quella nella quale il contribuente o i suoi familiari intendono dimorare abitualmente;
- il mutuo deve essere stipulato entro sei mesi antecedenti o diciotto mesi successivi alla data di inizio dei lavori di costruzione;
- l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro sei mesi dalla fine dei lavori;
- il contratto di mutuo deve essere stipulato dal soggetto che avrà il possesso dell’unità immobiliare a titolo di proprietà o altro diritto reale.
Nel caso in esame, la cumulabilità della detrazione degli interessi passivi relativi al mutuo misto (acquisto e ristrutturazione) presuppone che:
- l’immobile venga adibito ad abitazione principale entro 6 mesi dalla conclusione dei lavori
- l’immobile venga adibito ad abitazione principale prima che siano trascorsi 2 anni dall’acquisto
Invece, se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre 6 mesi dalla conclusione dei lavori ma, comunque, entro due anni dall’acquisto, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per l’acquisto; viceversa, se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre due anni dall’acquisto, ma entro sei mesi dalla conclusione dei lavori, spetterà solo la detrazione degli interessi relativi al mutuo per la ristrutturazione. Infine, se l’immobile è adibito ad abitazione principale oltre 2 anni dall’acquisto e oltre 6 mesi dalla chiusura dei lavori non spetta alcuna detrazione.
Nel caso in esame, conclude l’Agenzia, il contribuente può usufruire cumulativamente delle detrazione, ma solo per il periodo di durata dei lavori di costruzione dell’unità immobiliare (detrazione per acquisto), nonché per il periodo di sei mesi successivi al termine dei lavori stessi (detrazione per ristrutturazione).
Clicca qui per scaricare la risposta n. 38/2019

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