Giovane progettista vs assistente alla progettazione nel Codice appalti: c’è differenza?
Nuovo Codice appalti e inserimento di giovani professionisti: l'indicazione come assistente progettista invece che progettista può essere motivo di esclusione dalla gara? Il Tar Sicilia chiarisce il caso
Negli ultimi anni le normative italiane hanno cercato di incentivare l’inserimento di giovani professionisti, riconoscendo il loro potenziale nel portare fresche idee e approcci innovativi ai progetti. Questa iniziativa è motivata dalla necessità di rinnovare il panorama professionale, spesso caratterizzato da una predominanza di esperienze consolidate e di favorire un ricambio generazionale che possa garantire la sostenibilità e l’evoluzione del settore.
Tuttavia, la corretta interpretazione dei requisiti richiesti nelle gare è fondamentale per evitare ambiguità e garantire che le figure professionali coinvolte rispondano effettivamente ai criteri stabiliti. Le normative stabiliscono che almeno un giovane progettista, abilitato e con meno di cinque anni di esperienza, debba essere incluso nell’offerta. Questo requisito non solo mira a supportare i giovani professionisti, ma anche a garantire che le imprese concorrenti dimostrino un impegno verso il futuro della professione. La sfida risiede nel bilanciare l’esigenza di esperienza con quella di innovazione, affinché le gare d’appalto possano riflettere non solo la competenza tecnica, ma anche la capacità di innovare e adattarsi alle nuove esigenze del mercato.
La questione è stata affrontata recentemente dal Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia con la sentenza n. 3299/2024.
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In che misura la qualifica di “assistente alla progettazione” risponde ai requisiti di partecipazione per i giovani professionisti nelle gare d’appalto, secondo le normative vigenti?
Il ricorso al Tar Sicilia in esame è stato presentato da una s.p.a. contro altra società concorrente, in merito all’aggiudicazione definitiva di un appalto per lo studio di vulnerabilità sismica e progettazione per un aeroporto.
La società ricorrente contestava la validità dell’aggiudicazione a favore del raggruppamento temporaneo di imprese (RTP), evidenziando che nell’offerta vincente non sarebbe stata rispettata la normativa riguardante l’indicazione di almeno un giovane progettista abilitato da meno di cinque anni come previsto dell’art. 39, comma 1, dell’allegato II.12 al Codice appalti, richiamato dall’art. 66, co. 2, del d.lgs. 36/2023.
In particolare, il professionista indicato era qualificato come “assistente alla progettazione strutturale”, una figura professionale ritenuta inferiore rispetto a quella richiesta.
In sostanza, tra i vari altri motivi di ricorso, il ricorrente sosteneva che l’aggiudicataria non aveva rispettato il requisito di indicare un giovane progettista, poiché il professionista menzionato non non avrebbe posseduto le caratteristiche necessarie richieste dalla normativa, in particolare la qualifica di “progettista”.
Il Tar Sicilia: l’attività svolta dall’individuo designato come “assistente alla progettazione strutturale” è sufficiente a soddisfare il requisito del coinvolgimento di un giovane professionista nell’elaborazione degli atti progettuali
I giudici premettono che la norma in questione è stata concepita per incentivare l’ingresso dei giovani professionisti nel campo della progettazione degli appalti pubblici, con l’obiettivo di arricchire il loro curriculum e promuovere la loro crescita professionale. Tuttavia, il TAR ha osservato che la violazione di tale previsione non sembra in grado di compromettere la regolarità della partecipazione ad una gara d’appalto né di invalidare l’aggiudicazione a favore dell’impresa che eventualmente non abbia rispettato tale obbligo.
Inoltre, il disciplinare di gara del caso in esame specifica chiaramente che “i requisiti del giovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti”.
Pertanto, la presunta violazione non rientrerebbe tra le cause di esclusione previste dal codice del processo amministrativo.
Esaminando nel merito la questione, il TAR ha evidenziato che:
l’attività di “assistente alla progettazione strutturale”, alla quale, nell’offerta della controinteressata, risulta addetta la professionista designata, regolarmente iscritta, come previsto dal bando, all’Ordine degli ingegneri, deve, comunque, ritenersi requisito sufficiente a soddisfare il requisito del coinvolgimento del giovane professionista nell’elaborazione degli atti progettuali, mediante lo svolgimento di funzioni professionali e tecniche proprie dell’iscrizione al relativo albo professionale.
Insomma, l’attività svolta dall’individuo designato come “assistente alla progettazione strutturale” è sufficiente a soddisfare il requisito del coinvolgimento di un giovane professionista nell’elaborazione degli atti progettuali. Questo perché tale figura può svolgere funzioni tecniche e professionali riconosciute dall’iscrizione all’albo degli ingegneri.
I giudici hanno ritenuto irrilevante se l’attività di progettazione fosse svolta in modo autonomo o in collaborazione con altri professionisti, purché fosse garantita una partecipazione attiva nella creazione e redazione del progetto. Hanno sottolineato che l’accertamento della reale partecipazione richiede una valutazione delle attività svolte durante la fase esecutiva, piuttosto che una mera analisi delle definizioni contenute negli atti di gara.
Infine, il TAR ha concluso che non si può escludere che l’attività di assistenza alla progettazione possa contribuire concretamente alla crescita curriculare del giovane professionista coinvolto. La qualifica attribuita al soggetto in base al contratto collettivo nazionale applicabile è stata considerata irrilevante per quanto riguarda le attività progettuali assegnate al professionista.
Pertanto, il motivo di ricorso è stato considerato infondato e respinto.
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Indirizzo articolo: https://biblus.acca.it/giovane-progettista-vs-assistente-alla-progettazione-nel-codice-appalti-c-e-differenza/



