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Gestione separata INPS per i professionisti lavoratori dipendenti e titolari di partita IVA

Gestione Separata INPS per i professionisti dipendenti e titolari di partita IVA

La Corte Costituzionale conferma l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i professionisti lavoratori dipendenti in possesso di partita IVA e non iscritti alla rispettiva cassa previdenziale

Segnaliamo la recente sentenza n. 238/2022 della Corte Costituzionale che conferma ancora una volta l’obbligo dei professionisti titolari di un lavoro dipendente o altro impiego con iscrizione ad un istituto di previdenza sociale (e non obbligati ad essere iscritti alla specifica cassa riferita all’ordine professionale di appartenenza) a contribuire presso la Gestione Separata INPS per redditi ulteriori derivanti da partita IVA.

Gestione Separata INPS, cos’è

Brevemente, la Gestione Separata INPS è un fondo pensionistico a cui devono registrarsi tutti i lavoratori autonomi e liberi professionisti per i quali non sia prevista una specifica cassa di riferimento e di appartenenza.

Sono tenuti alla registrazione a tale gestione separata:

  • i liberi professionisti che non abbiano una cassa previdenziale di categoria;
  • chi fornisce una collaborazione coordinata e continuativa;
  • i venditori a domicilio che lavorano in modo autonomo;
  • chi frequenta un dottorato con una borsa di studio, ha un assegno di ricerca o è un medico con un contratto specialistico;
  • i volontari del servizio civile;
  • i lavoratori autonomi occasionali quando superano la soglia degli attuali 5000 euro annui consentiti e devono quindi aprire partita IVA.

La presunta incostituzionalità dell’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995 e dell’articolo 18, comma 12, del dl 98/2011

La ormai annosa questione questa volta è, per così dire, rispolverata da un tecnico professionista che ritiene costituzionalmente illegittimo l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata INPS per i liberi professionisti, come da:

  • art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
  • art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).

Il caso in esame si riferisce all’obbligo di iscrizione alla gestione separata a carico degli ingegneri e degli architetti con partita IVA che, pur essendo iscritti ai relativi albi professionali, non possono iscriversi alla Cassa previdenziale di riferimento (Inarcassa) in quanto svolgono contestualmente anche un’altra attività lavorativa e sono, dunque, iscritti alla corrispondente forma di previdenza obbligatoria.

In particolare, il professionista, protagonista della vicenda, sosteneva che tale obbligo alla luce dell’art. 18, comma 12, del dl n. 98 del 2011, recante l’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, doveva reputarsi sussistente soltanto a carico dei professionisti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi, mentre egli, al contrario, pur essendogli preclusa l’iscrizione all’Inarcassa, nondimeno era iscritto all’albo degli architetti ed era in regola con il pagamento del contributo cosiddetto integrativo (obbligatorio per i professionisti iscritti all’albo professionale e titolari di partita IVA ma non iscritti a Inarcassa, e calcolato in misura percentuale sul volume di affari professionale dichiarato ai fini IVA) a favore della Cassa medesima.

Invece il suddetto era stato iscritto d’ufficio dall’INPS alla Gestione separata con la motivazione che pur essendo iscritto all’albo e versando il contributo cosiddetto integrativo, non era tuttavia iscritto alla Cassa previdenziale di categoria e non versava, pertanto, il contributo cosiddetto soggettivo (contributo obbligatorio per gli iscritti ad Inarcassa ed è calcolato in misura percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini I.R.P.E.F.)

La questione veniva portata i tribunale che effettivamente riconosceva la diversa ed ingiustificata scelta legislativa di sottoporre i professionisti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l’INPS che avrebbe comportato, secondo il giudice, l’irragionevole effetto di comprimere l’autonomia regolamentare e statutaria riconosciuta dallo stesso legislatore alle casse previdenziali private, come quella degli architetti e degli ingegneri.

Ti ricordo che costituisce obbligo professionale, ma anche per una maggiore garanzia di trasparenza, la redazione in forma scritta o digitale del preventivo spesa della prestazione (legge n. 124/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza“, che ha modificato l’articolo 9, comma 4, del dl 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27). Tutto questo non costituisce più un problema con il software per il Calcolo Parcelle che ti consentirà di preparare preventivi chiari e professionali in linea con il dm 140/2012.

La sentenza della Corte Costituzionale: l’iscrizione alla gestione separata previdenziale non implica nessuna restrizione all’autonomia delle casse private

I giudici di Palazzo della Consulta premettono che nella giurisprudenza di legittimità (a partire dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenze 18 dicembre 2017, n. 30344 e n. 30345) è prevalsa l’interpretazione, ormai consolidata in una regola di diritto vivente, secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini dell’esclusione dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata è quello cosiddetto soggettivo correlato all’obbligo di iscriversi alla propria gestione di categoria e suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata posizione previdenziale.

Costituisce, dunque, regola di diritto vivente quella secondo cui sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata INPS non solo i soggetti che svolgono abitualmente attività di lavoro autonomo il cui esercizio non sia subordinato all’iscrizione ad appositi albi professionali, ma anche i soggetti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie per i quali è preclusa l’iscrizione alla cassa di previdenza categoriale, a cui versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio (anche con riferimento agli architetti e agli ingegneri, nel solco di un consolidato orientamento, Corte di Cassazione, sezione sesta civile, sentenza 23 giugno 2022, n. 20288).

No alla rigida compartimentazione degli istituti di previdenza

Successivamente, la Corte chiarisce che il legislatore, con l’introduzione dell’istituto, non ha fissato un rigido riparto di competenze tra la Gestione separata e le casse professionali, ma piuttosto ha attribuito un carattere elastico alla capacità di espansione della Gestione separata, in diretta dipendenza dal concreto esercizio della potestà di autoregolamentazione della cassa professionale, infatti:

Soltanto se quest’ultima, nell’esercizio di tale potere, riconosciutole dalla legge, decide di non assoggettare taluni professionisti all’obbligo di versamento di contributi utili a costituire una posizione previdenziale, l’operatività della Gestione separata, quale istituto residuale a vocazione universalistica, vede espandere la sua sfera di operatività, sempre che, beninteso, ne ricorrano i relativi presupposti, ossia che ricorra l’esercizio abituale di un’attività professionale o, se occasionale, che esso abbia prodotto un reddito superiore a un determinato importo.

Al contrario, se la cassa professionale, sempre nell’esercizio della autonomia stabilita dalla legge, decide di estendere l’obbligo di versare contributi utili alla costituzione del diritto a prestazioni pensionistiche a professionisti precedentemente esclusi, la capacità elastica della Gestione separata si comprime, restringendosi il suo campo di applicazione.

I giudici spiegano che nel caso del particolare regime previdenziale degli architetti e degli ingegneri iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di altra attività esercitata, la cassa professionale di riferimento (Inarcassa), diversamente da altre, non può esercitare il proprio potere di autoregolamentazione estendendo loro l’obbligo di versare contributi utili alla costituzione del diritto a prestazioni previdenziali. Questa preclusione, tuttavia, dipende non già dalla disciplina dell’istituto della Gestione separata (censurata dal giudice del tribunale), bensì dal divieto introdotto dall’art. 2 della legge n. 1046 del 1971 e confermato dall’art. 21, quinto comma, della legge n. 6 del 1981, che ha posto fuori dalla cassa categoriale di riferimento tutti gli ingegneri e gli architetti titolari di altro rapporto lavorativo e, per conseguenza, di diversa iscrizione previdenziale.

Ove non vi fosse tale specifico divieto (come già ritenuto costituzionalmente non illegittimo dalla Consulta con la sentenza n. 108 del 1989) la Cassa professionale degli architetti e degli ingegneri sarebbe libera di esercitare il proprio potere di autoregolamentazione.

Il meccanismo introdotto dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale, dunque, non solo non si pone in contraddizione con il regime previsto dalle norme speciali costitutive della previdenza categoriale, ma ne integra l’operatività in funzione dell’attuazione di una più ampia finalità mutualistica.

 

 

 

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