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Geometri: l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti all’albo

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La Cassazione si pronuncia sulla professione di geometra: “l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente al fine dell’obbligatorietà della iscrizione alla Cassa”

Decisiva la sentenza della Cassazione n. 4568/2021 (sez. Lavoro) che ha sancito l’obbligatorietà dei professionisti geometri iscritti all’albo all’iscrizione alla rispettiva Cassa, anche in caso di prestazioni occasionali e mancanza di reddito professionale.

Il caso

Un geometra, libero professionista iscritto all’albo, si vedeva recapitare dalla Cassa la richiesta di contributi, sanzioni e interessi per quanto non versato nell’arco temporale di alcuni anni; in tale periodo, infatti, il professionista aveva svolto l’attività di geometra senza essere iscritto alla Cassa (né ad altra forma previdenziale).

Il professionista non ritenendo valida la richiesta, lamentava la discontinuità lavorativa e l’assenza di reddito professionale.

Per tali motivi, dopo i precedenti gradi di giudizio che non avevano ritenuto fondate le motivazioni del professionista, quest’ultimo ricorreva in Cassazione.

Il giudizio della Corte di Cassazione

I giudici della Cassazione, confermando i precedenti gradi di giudizio, premettono che la legge n. 773/1982 (Riforma della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri) ha operato una distinzione all’art. 22 tra gli iscritti all’albo che esercitano la libera professione con carattere di continuità, a seconda se fossero o meno iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, consentendo in tale ultimo caso la non iscrizione alla Cassa.

In tale legge l’occasionalità dell’attività svolta dall’iscritto all’albo è rilevante ai fini dell’esclusione dai benefici delle prestazioni previdenziali ma non anche ai fini contributivi.

In ogni caso vige l’obbligo di contribuzione minima di solidarietà (art. 10); infatti gli ermellini chiariscono che:

l’iscrizione all’albo professionale è condizione sufficiente al fine dell’obbligatorietà della iscrizione alla cassa, e l’ipotetica natura occasionale dell’esercizio della professione è irrilevante ai fini dell’obbligatorietà dell’iscrizione e del pagamento della contribuzione minima.

Insomma, la Cassazione specifica che l’obbligo di contribuzione minima sussiste nel caso di attività effettiva, ancorché saltuaria ed occasionale.

Per i soggetti tenuti all’iscrizione alla Cassa, dunque, non rileva la mancata produzione effettiva di reddito professionale, essendo comunque dovuto un contributo minimo, e ciò in ogni caso ed anche nell’ipotesi di dichiarazioni fiscali negative.

Il ricorso non è, quindi, accolto.

 

Clicca qui per scaricare la sentenza della Corte di Cassazione

 

compensus
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2 commenti
  1. asghar nejad
    asghar nejad dice:

    salve
    ho letto l’articolo Geometri: l’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per gli iscritti all’albo
    io sono scritto all’albo ingegneri di Torino (2005) ma non ho mai lavorato come libero professionista
    ho aperto la partita iva (2001) come agenzia di viaggi e sono iscritto all’Inps per pagare i contributi.
    Vi chiedo se sono obbligato di fare l’iscrizione all’INARCASSA?

    Rispondi
    • Mario Guerriero
      Mario Guerriero dice:

      Ciao,
      l’iscrizione ad INARCASSA è obbligatoria qualora si è iscritti all’albo e si è titolari di partita IVA come libero professionisti.

      Quindi da quanto mi dici non dovresti essere obbligato ad iscriverti ad INARCASSA.

      Rispondi

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