Garanzie fideiussorie appalti pubblici: pubblicati nuovi schemi tipo

Garanzie fideiussorie: pubblicati i nuovi schemi tipo

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Appalti pubblici: in vigore dal 29 dicembre gli schemi tipo per garanzie fideiussorie e polizze assicurative

Approvati gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e polizze assicurative negli appalti pubblici: è stato, infatti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 291 del 14 dicembre 2022) il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 settembre 2022, n. 193, recante il “Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni”.

Ricordiamo che l’operatore economico al momento della partecipazione ad una gara pubblica deve presentare, insieme a tutta la documentazione prevista dal bando, garanzie fideiussorie al fine di salvaguardare l’interesse pubblico in caso di inadempimento dell’aggiudicatario alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati.

Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative devono essere conformi agli schemi contenuti nell’Allegato A al presente decreto.

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Garanzie fideiussorie e polizze assicurative per appalti pubblici

Qualora l’impresa si presentasse ad una gara per l’esecuzione di un appalto pubblico potrebbe diventare “appaltatrice”, ossia il soggetto che effettuerà l’esecuzione di un’opera pubblica, la prestazione di un servizio o la fornitura di un bene a proprio rischio; in tal caso è tenuta a dimostrare di possedere i requisiti di idoneità professionale, la capacità tecnica e quelle economica e finanziaria, nonché a versare una cauzione, che può essere presentata tramite fideiussione bancaria o assicurativa.

Nel settore degli appalti pubblici esistono 2 diversi tipi di garanzia: quella provvisoria e la garanzia definitiva.

I due istituti sono normati dagli articoli 93 e 103 del dlgs n. 50/2016 che ha riformato il Codice dei Contratti pubblici e chiarito i vari passaggi che deve ottemperare un’impresa per partecipare a una gara d’appalto pubblica.

La garanzia provvisoria

La garanzia provvisoria, ai sensi di quanto disposto dall’art. 93 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i., è pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione (in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato) o di fideiussione. Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
Al fine di rendere l’importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l’importo della cauzione sino all’1% ovvero incrementarlo sino al 4%.

Nei casi di affidamenti diretti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a) del Codice, l’art. 1, comma 4, L 120/2020, ha stabilito che fino al 30 giugno 2023, la stazione appaltante non richiede tali garanzie all’operatore, a meno che, non ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta e in tali casi il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello sopra previsto.

La garanzia provvisoria può essere prestata anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e deve coprire un arco temporale pari ad almeno 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell’offerta.

La garanzia definitiva

Per la sottoscrizione del contratto l’appaltatore deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del dlgs n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell’importo contrattuale.

La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

Queste garanzie possono essere costituite:

  • da una cauzione reale, cioè dal deposito di una somma di denaro;
  • da una fideiussione finanziaria, rilasciata da una banca o altro intermediario autorizzato;
  • da una polizza assicurativa fideiussoria, emessa da una compagnia assicurativa.

Decreto 16 settembre 2022, n. 193: i nuovi schemi tipo

Il nuovo decreto stabilisce che le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative (ai sensi degli articoli 24, comma 4; 35, comma 18; 93, comma 1; 103, commi 1, 6, 7, 8; 104, comma 1, del dlgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici) sono conformi agli schemi tipo previsti nell’Allegato A; inoltre, al fine della semplificazione delle procedure, gli offerenti e gli appaltatori presentano alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell’Allegato B. L’Allegato A e l’Allegato B costituiscono, quindi, parte integrante del regolamento.

Con il presente regolamento viene abrogato il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.

Struttura decreto

Il decreto si compone di 4 articoli e 2 allegati:

  • articolo 1: oggetto e ambito di applicazione;
  • articolo 2: monitoraggio;
  • articolo 3: disposizioni transitorie;
  • articolo 4: abrogazioni.

Allegato A:

  • Parte 1 – schemi tipo per le garanzie fideiussorie;
  • Parte 2 – specifica le condizioni dell’assicurazione, esclusioni, durata, responsabilità etc.

Allegato B: modelli di schede tecniche da allegare alle domande di partecipazione alle gare pubbliche a partire dal 29 dicembre 2022 (data di entrata in vigore del decreto).

Contenuti Allegato A

L’Allegato A è suddiviso in 2 sezioni che contengono i diversi schemi tipo di riferimento, ossia:

Sezione I – Garanzie Fideiussorie

Schema tipo 1.1 – Garanzia fideiussoria provvisoria Schema tipo 1.1.1 – Garanzia fideiussoria provvisoria costituita da più garanti
Schema tipo 1.2 – Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva Schema tipo 1.2.1 – Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da più garanti
Schema tipo 1.3 – Garanzia fideiussoria per l’anticipazione Schema tipo 1.3.1 – Garanzia fideiussoria per l’anticipazione costituita da più garanti
Schema tipo 1.4 – Garanzia fideiussoria per la rata di saldo Schema tipo 1.4.1 – Garanzia fideiussoria per la rata di saldo costituita da più garanti
Schema tipo 1.5 – Garanzia fideiussoria per la risoluzione Schema tipo 1.5.1 – Garanzia fideiussoria per la risoluzione costituita da più garanti
Schema tipo 1.6 – Garanzia fideiussoria di buon adempimento Schema tipo 1.6.1 – Garanzia fideiussoria di buon adempimento costituita da più garanti

Sezione II – Coperture Assicurative

Schema tipo 2.1 – Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori
Schema tipo 2.2 – Copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle società di ingegneria
Schema tipo 2.3 – Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione
Schema tipo 2.4 – Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilità civile decennale
L’allegato B contiene invece le schede tecniche relative alle garanzie fideiussorie e alle coperture assicurative secondo gli schemi tipo presenti nell’allegato A.

Campo di applicazione

Le disposizioni del regolamento si applicano in riferimento a:

  • settori ordinari ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera gg), del Codice dei Contratti Pubblici;
  • settori speciali ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera hh), del Codice dei Contratti Pubblici;
  • concessioni, se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie e di coperture assicurative della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il regolamento stesso.

Il regolamento dovrà essere applicato a tutte le procedure di gara (sia quelle indette con pubblicazione di bandi e avvisi che senza) successive alla data del 29 dicembre 2022 (data della sua entrata in vigore).

Garanzie rilasciate anche da più garanti

Il decreto 193/2022 rappresenta, inoltre, che le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da più garanti; in tal caso le singole garanzie possono essere prestate:

  • con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota oppure
  • all’interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote.

La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarietà nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore.

 

Il provvedimento entra in vigore il 29 dicembre 2022.

 

 

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