Frazionamento unità immobiliare: quando è possibile sanare l’abuso?
Frazionamento unità immobiliare: il Consiglio di Stato chiarisce che l’illecito amministrativo va assoggettato alla legge vigente al tempo del suo verificarsi
Nel mese di giugno 2014 il proprietario di un’unità immobiliare aveva presentato al Comune una CIL (Comunicazione di inizio lavori) per eseguire i seguenti lavori di manutenzione straordinaria:
- abbattimento e ricostruzione di tramezzi interni
- diversa ridistribuzione degli ambienti
A seguito di sopralluogo il Comune riscontrava i seguenti abusi edilizi:
- frazionamento dell’unità abitativa in 2 distinte unità
- realizzazione e spostamento di pareti
Per i lavori sopra citati era necessario il permesso di costruire. Pertanto il Comune disponeva la demolizione delle opere abusive realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi.
Contro tale decisione veniva presentato ricorso al Tar Campania, sezione staccata di Salerno e quindi al Consiglio di Stato.
A seguito dell’entrata in vigore dello Sblocca Italia il proprietario comunicava al Comune la volontà di frazionare l’immobile in 4 distinte unità abitative, presentando una relazione di un tecnico, ad integrazione della CIL originariamente presentata.
Il decreto Sblocca Italia (dl n. 133/2014, convertito con legge n. 164/2014), entrato in vigore il 12 settembre 2014, ha modificato l’art.3 lettera b del dpr 380/2001 nel seguente modo:
“interventi di manutenzione straordinaria”, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione d’uso
Frazionamento unità immobiliare, la sentenza del Consiglio di Stato
I giudici di Palazzo Spada, con la sentenza n. 1566/2017, si esprimono sul ricorso presentato dal proprietario dell’immobile.
Il CdS, in applicazione dell’art. 1 della legge n. 689, nega che, per le sanzioni amministrative, possa trovare applicazione la regola del favor rei (il fondamento di istituti che escludono l’esistenza dell’illecito o che producono effetti più lievi rispetto a quelli che si verificherebbero altrimenti).
L’orientamento giurisprudenziale prevede che l’illecito amministrativo vada assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi e rimane inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole. E ciò anche nel caso in cui tale più favorevole disciplina sia entrata in vigore anteriormente alla ordinanza con la quale è disposta la sanzione.
Pertanto il Consiglio di Stato rigetta il ricorso, confermando l’ordinanza comunale di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi.
In conclusione possiamo riassumere che:
- per i lavori di frazionamento di un’unità immobiliare, all’epoca della presentazione della domanda, era necessario il permesso di costruire
- il decreto Sblocca Italia, entrato in vigore durante i lavori, in ottica di semplificazione edilizia, aveva modificato il testo unico e previsto che per interventi di frazionamento era possibile presentare una CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata)
- i giudici hanno però sentenziato che l’illecito amministrativo va assoggettato alla legge del tempo del suo verificarsi e rimane dunque inapplicabile la disciplina posteriore più favorevole
- viene confermata l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi
Clicca qui per scaricare la sentenza del Consiglio di Stato n. 1566/2017

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