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L’ARERA modifica il TICA a favore del modello unico per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW: procedure più semplici anche per impianti più importanti
È stato approvato il nuovo modello unico semplificato per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW e l’ARERA ha aggiornato il “testo integrato delle connessioni attive“, TICA.
Esteso l’utilizzo del modello unico semplificato di cui all’art. 25, comma 3, lettere a), del dlgs 199/2021, il quale prevedeva un documento semplificato per gli impianti fotovoltaici fino a 50kW ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5 del dlgs 28/2011 per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
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L’ARERA (autorità di regolazione per energia reti e ambiente) nei giorni scorsi, con la delibera n. 674 del 6 dicembre 2022, ha modificato ed integrato le attuali disposizioni regolatorie relative alle connessioni degli impianti di produzione di energia elettrica disciplinate dal TICA , con l’obiettivo di utilizzare l’attuale modello unico per impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW.
Ricordiamo che la delibera dell’ARERA attua le modifiche introdotte dal dm 297/20222, recante l’estensione del modello unico semplificato per la realizzazione di impianti fotovoltaici che passa da 50 kW a 200 kW.
Il TICA, ossia “testo integrato connessioni attive“, stabilisce modalità e connessioni tecnico economiche per la connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica.
Prima di scoprire il modello unico semplificato è necessario ricordare che, fino ad oggi per richiedere l’installazione di un impianto fotovoltaico superiore ai 50 kW, l’iter procedurale era complesso:
L’obbiettivo principale del modello unico è quello di fornire un iter più snello e facile da seguire, riducendo così i numerosi adempimenti.
Il decreto definisce tutte le condizioni e le modalità per l’attuazione del modello unico semplificato per gli impianti solari fotovoltaici su edifici, strutture o manufatti ecc… di potenza nominale fino a 200 kW.
Il decreto non cambia le modalità di esclusione per l’installazione di impianti fotovoltaici: il modello unico esclude gli impianti solari fotovoltaici installati in aree specifiche di cui all’articolo 136 comma1, lett. b) e c) del dlgs 42/2004, ossia:
Tuttavia però possono rientrare anche gli edifici che rientrano nell’articolo 136, comma 1 lettera c (sopraindicati) i quali ai sensi dell’articolo 7-bis comma 5 del dlgs 28/2011, rispettino la seguente caratteristica:
Il documento (modello unico) allegato (1) all’interno del decreto è strutturato nel seguente modo:
Modello unico fotovoltaico
Il modello unico viene utilizzato per il potenziamento di impianti esistenti, la modifica, realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione, quali:
Il decreto del MiTE definisce le condizioni e le modalità per utilizzare il modello unico semplificato.
Tale documento viene utilizzato per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, su edifici, strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. vediamo nel dettaglio come trasmetterlo:
Infine il soggetto che richiede tale agevolazione dovrà mettere a disposizione tutte le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati, al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il Modello Unico.
Di seguito la pubblicazione del decreto ministeriale e l’aggiornamento del TICA con la delibera n. 674/2022.
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