Modello unico per impianti fotovoltaici fino a 200 kW: ARERA modifica il TICA
L’ARERA modifica il TICA a favore del modello unico per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW: procedure più semplici anche per impianti più importanti
È stato approvato il nuovo modello unico semplificato per gli impianti fotovoltaici fino a 200 kW e l’ARERA ha aggiornato il “testo integrato delle connessioni attive“, TICA.
Esteso l’utilizzo del modello unico semplificato di cui all’art. 25, comma 3, lettere a), del dlgs 199/2021, il quale prevedeva un documento semplificato per gli impianti fotovoltaici fino a 50kW ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 5 del dlgs 28/2011 per la realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
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TICA
L’ARERA (autorità di regolazione per energia reti e ambiente) nei giorni scorsi, con la delibera n. 674 del 6 dicembre 2022, ha modificato ed integrato le attuali disposizioni regolatorie relative alle connessioni degli impianti di produzione di energia elettrica disciplinate dal TICA , con l’obiettivo di utilizzare l’attuale modello unico per impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW.
Ricordiamo che la delibera dell’ARERA attua le modifiche introdotte dal dm 297/20222, recante l’estensione del modello unico semplificato per la realizzazione di impianti fotovoltaici che passa da 50 kW a 200 kW.
Cos’è il TICA
Il TICA, ossia “testo integrato connessioni attive“, stabilisce modalità e connessioni tecnico economiche per la connessione alla rete degli impianti di produzione di energia elettrica.
Modello unico semplificato fino a 200 kW
Prima di scoprire il modello unico semplificato è necessario ricordare che, fino ad oggi per richiedere l’installazione di un impianto fotovoltaico superiore ai 50 kW, l’iter procedurale era complesso:
- autorizzazione da parte del comune che ospita l’abitazione sulla quale andrà installato l’impianto;
- messa in sicurezza del cantiere e comunicazione al comune delle date di inizio e fine lavori;
- richiesta di connessione alla rete tramite il Distributore locale;
- registrazione al sito GSE e attivazione della convenzione per lo Scambio sul Posto (per cessione totale in assenza di un sistema di accumulo o parziale qualora presente);
- registrazione presso Terna S.p.A. società che censisce e gestisce l’anagrafica unica degli impianti fotovoltaici nazionali;
invio della scheda dell’intervento ad ENEA (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) per la richiesta delle detrazioni fiscali in vigore.
Obbiettivo del modello unico
L’obbiettivo principale del modello unico è quello di fornire un iter più snello e facile da seguire, riducendo così i numerosi adempimenti.
Il decreto definisce tutte le condizioni e le modalità per l’attuazione del modello unico semplificato per gli impianti solari fotovoltaici su edifici, strutture o manufatti ecc… di potenza nominale fino a 200 kW.
Modello unico, esclusioni
Il decreto non cambia le modalità di esclusione per l’installazione di impianti fotovoltaici: il modello unico esclude gli impianti solari fotovoltaici installati in aree specifiche di cui all’articolo 136 comma1, lett. b) e c) del dlgs 42/2004, ossia:
- b) – le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c – complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.
Tuttavia però possono rientrare anche gli edifici che rientrano nell’articolo 136, comma 1 lettera c (sopraindicati) i quali ai sensi dell’articolo 7-bis comma 5 del dlgs 28/2011, rispettino la seguente caratteristica:
- l’installazione dei pannelli solari non risultino visibili dagli spazi pubblici e dai punti di vista panoramici.
Struttura del modello unico
Il documento (modello unico) allegato (1) all’interno del decreto è strutturato nel seguente modo:
- dati anagrafici del proprietario e dell’immobile o del bene oggetto dell’intervento;
- dichiarazione del soggetto richiedente e di essere in possesso della documentazione rilasciata dal progettista circa la conformità dell’intervento;
- dati funzionali alla connessione e all’accesso al mercato da parte degli impianti di produzione.

Modello unico fotovoltaico
Campo di applicazione
Il modello unico viene utilizzato per il potenziamento di impianti esistenti, la modifica, realizzazione, la connessione e l’esercizio degli impianti di produzione, quali:
- clienti finali già dotati di punti di prelievo attivi per i quali siano necessari interventi di realizzazione, modifica o sostituzione dell’impianto per la connessione del gestore di rete, secondo le modalità individuate dall’ARERA;
- aventi potenza nominale complessiva, al termine dell’installazione, non superiore a 200 kW;
- ritiro dell’energia elettrica da parte del GSE.
Modalità operative
Il decreto del MiTE definisce le condizioni e le modalità per utilizzare il modello unico semplificato.
Tale documento viene utilizzato per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, di potenza nominale complessiva fino a 200 kW, su edifici, strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. vediamo nel dettaglio come trasmetterlo:
- Il richiedente compila e trasmette, in via informatica, al gestore il modello unico;
- il soggetto richiedente prima di iniziare i lavori, fornisce i dati anagrafici richiesti presenti nell’allegato, prendendone visione e accettando le condizioni contrattuali definite dal gestore di rete per la gestione e i relativi costi, come definiti nel TICA;
- il gestore di rete è obbligato a verificare che, la domanda sia compatibile secondo la modalità definite da ARERA;
- in caso di esito positivo da parte del gestore, la pratica verrà avviata immediatamente e non è previsto l’emissione del preventivo per la connessione. In questo caso sarà il gestore ad informare il soggetto richiedente provvederà a:
- inviare copia del Modello Unico al Comune;
- caricare i dati sul portale Gaudì;
- inviare copia del Modello Unico al GSE;
- addebitare al soggetto richiedente gli oneri per la connessione;
- inviare copia delle ricevute delle comunicazione;
- invio dei file dati in merito all’impianto alla Regione o alla Provincia autonoma, tramite PEC.
- nel caso in cui sia stata accertata la necessità dei lavori complessi per la connessione ai sensi del TICA, il gestore dovrà informare il soggetto richiedente, specificandone i motivi;
- terminati i lavori, il soggetto richiedente dovrà trasmettere al gestore di rete la II parte del Modello Unico prendendone visione e accettando il regolamento e il contratto previsto;
- a seguito della ricevuta della II parte, il gestore di rete provvede a:
- inviare copia al comune;
- inviare copia al GSE;
- caricare i documenti sul portale GAUDI;
- addebitare l’eventuale saldo di connessione;
- inviare copia delle ricevute al soggetto richiedente.
Infine il soggetto che richiede tale agevolazione dovrà mettere a disposizione tutte le informazioni e la documentazione eventualmente richieste dai soggetti deputati, al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni rese con il Modello Unico.
Di seguito la pubblicazione del decreto ministeriale e l’aggiornamento del TICA con la delibera n. 674/2022.

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